CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 febbraio 2020
Cassazione n. 32696/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18264-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 719/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18264 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia della [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi motivo di ricorso avverso la pronuncia nr 719/2020 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia , in riforma della prima decisione, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello_ La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: l'agente per la riscossione si era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2. Si è costituita la contribuente con controricorso illustrato da memoria. Diritto Ritenuto che: Con il primo motivo l'Agenzia della riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 16 e 16 bis e art 49 del Dlgs nr 546/1992 dell'art 16 del Dpr nr 68/2005,dell'art 48 del Dlgs 82/2005,dell'art 39 comma 8 lett d) ,del D.L- .98/2011,dell'art 12 del dlgs 156/2015,dell'art 3 comma terzo del D.M. 163/2013 dell'art 16 del Decreto del Direttore generale delle finanze 30.6.2016 e del D.M. 15.12.2016 in relazione all'ad 360,primo comma nr 3 c.p.c. Sostiene infatti che gli artt. art. 11 e 12, richiamati in rubrica, non escludono la possibilità che l'Agenzia della Riscossione possa stare in giudizio a mezzo di un difensore del libero foro come si evince dallo stesso decreto, art. 15. Afferma inoltre che la facoltà di avvalersi di avvocato del libero foro sarebbe contemplata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli art 20,22 e 23 del dlgs 82/2005 in relazione all'ad 360,primo comma nr 3 c.p.c. Si sostiene che la notifica della cartella a mezzo pec è valida come confermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza 2019 nr 30948. Il primo motivo è manifestamente fondato con l'assorbimento del secondo svolto peraltro ad abundantiam alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017. Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: "impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato cit. R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio"; "quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità". Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]". La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l'inammissibilità dell'Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro. Ogni altra considerazione sviluppata dalla contribuente in merito alla ritualità della costituzione in giudizio resta assorbita. La sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Sicilia che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia , in diversa compos