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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 17409/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9066/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresent at i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti- avverso SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO PALERMO n. 44/2017depositata il 16/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditiper i ricorrent i gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del quinto e del sesto motivo, rigettati i restanti e assorbito l’ultimo [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia riguarda la successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 6 novembre 1988, avendo disposto per testamento dei propri beni, lasciandoli in parti uguali ai tre figli Gioacchino, Francesca e [OSCURATO:PERSONA].

Al momento di apertura della successione era già deceduto [OSCURATO:PERSONA] (il 4 giugno 1987), il quale ha lasciato il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e i figli Susanna, Patrizia e [OSCURATO:PERSONA].

In corso di causa è deceduta [OSCURATO:PERSONA] cui sono subentrati i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Palermo, dinanzi alla quale furono impugnate con distinti appelli poi riuniti le sentenz e non definitiva e definitiva del Tribunale, con sentenza n. 5656 del 28 aprile 2008, per quanto qui rileva, ha assunto le seguenti statuizioni: a) ha riconosciuto che l’atto di compravendita del 28 aprile 1981, con il quale il de cuius aveva venduto al figlio Gioacchino la nuda proprietà di un fondo rustico, con casamento rurale, sito in territorio di [OSCURATO:PERSONA], contrada Fondachello de Spuches detto “Cefalà” dissimulavauna donaz ione; b) ha accertato il diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere reintegrati nella quota di riserva, innanzitutto, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, il quale aveva devoluto il suo patrimonio fra i tre figli in parti uguali; c) per effetto della riduzione la totalità dei beni relitti del de cuius doveva intendersi devolut a alle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) ha inoltre pronunciato la riduzione della donazione dissimulata di cui all’atto del 28 aprile 1981, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la quota del 39,523% ciascuno, rimanendo la quota residua del 20,954% degli eredi di Gioacchino; e) facendo seguito a quanto già disposto in primo grado dal Tribunale, il quale aveva attratto nella massa dividendi una pluralità di beni già oggetto di comunione fra gli eredi, ma in effetti oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius, ha considerato compresi nella massa, in aggiunta ai cespiti già attratti dal primo giudice, anche il terreno sito in Campofelice di Roccella, contrada Pistavecchia e Rocca d’Antoni, intestato in ragione di un mezzo a [OSCURATO:PERSONA] e per un quarto ciascuno a Caterina e [OSCURATO:PERSONA]; f) ha compreso nella massa anche l’appartamento in Palermo, via Amari 77, in quanto acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto per notaio Lionti del 30-10-1953 con danaro donato all'acquirente dal de cuiusScaduto [OSCURATO:PERSONA]; g) ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione del valore attuale dei beni da dividere “da attribuire ai condividenti, secondo i criteri e le modalità indicati in premessa”.

Per la cassazione di tale sentenza della Corte di Appello di Palermo hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, anch'esso affidato a otto motivi.

Avverso la medesima sentenza di appello ha proposto autonomo ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di nove motivi.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 22097 del 29 ottobre 2015, ha rigettato tutti i ricorsi.

Per quanto qui rileva, con l’ottavo motivo del ricorso principale, fu proposta la seguente censura, così sintetizzata nella sentenza di legittimità: «Sostengono [i ricorrenti principali n.d.r.] che la Corte di Appello ha omesso di statuire che tutti i beni ricevuti in donazione (diretta o indiretta) da ciascun erede, e quindi anche quelli ricevuti dalle originarie attrici, sono oggetto di collazione.

Rilevano, inoltre, che la sentenza impugnata ha errato nell'affermare che sono tenuti alla collazione "gli eredi" di [OSCURATO:PERSONA], essendo tra questi compresa la moglie [OSCURATO:PERSONA], che non può dirsi tenuta alla collazione, non essendo né erede né discendente del de cuius [OSCURATO:PERSONA] [...]».

Su tale motivo la Suprema Corte ha così deciso: «La pri ma censura è formulata in termini del tutto generici ed è, comunque, infondata, in quanto la sentenza impugnata ha disposto la collazione delle donazioni ricevute in vita da tutti i figli del de cuius , comprese le attrici.

Quanto alla seconda doglianza, siosserva che a pag. 41 della sentenza impugnata sì dà atto che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, è premorto al padre [OSCURATO:PERSONA], il quale è deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Poiché, pertanto, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai diritti spettanti sull'eredità di [OSCURATO:PERSONA], sono subentrati per rappresentazione solo i figli (Susanna, Patrizia e Giovanni) e non anche la moglie [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima non è tenuta alla collazione delle donazioni ricevute dal coniuge.

Risulta erronea, pertanto, l'affermazione contenuta nella parte motiva della sentenza di appello, secondo cui tenuti alla collazione in luogo del coerede donatario [OSCURATO:PERSONA] sarebbero "i suoi eredi".

Poiché, tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata, essendosi limitato a conferire nella massa dei beni da dividere ulteriori immobili in aggiunta a quelli indicati nella sentenza di primo grado, risulta conforme a diritto, a norma dell'art. 384 c.p.c. può pervenirsi al rigetto della censura in esame con la sola correzione della motivazione, nel senso che l'obbligo di collazione delle donazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] grava solo sui suoi eredi discendenti; correzione resa possibile dalla non necessità di compiere, a tal fine, nuovi accertamenti e nuove valutazioni di fatto [...]».

Con sentenza definitiva n. 44 del 16 gennaio 2017, la Corte d’appello di Palermo, per quanto qui rileva: a) ha formato due quote dei beni relitti da attribuire mediante estrazione a sorte fra [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; b) ha formato tre quote in relazione al bene oggetto della donazione dissimulata già elargita dal de cuius a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di riduzione; c) ha formato tre quote da estrarre a sorte relativamente a tutti i beni oggetto di donazione, tranne che per il terreno in Campofelice di Roccella, c.da Pistavecchia, in quanto spettante per metà a [OSCURATO:PERSONA] e per un quarto ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di undici, illustrati da memoria.

Si difendono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche la memoria.

Si difende con controricorso anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che sono state depositate in vista dell’udienza pubblica separate memorie, una da tutti i ricorrenti, l’altra dal solo [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza non evidenzia alcuna anomalia.

Vale infatti il principio secondo cui non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto del termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi laconsumazione del potere di difesa scritta (Cass. n. 18127/2020).

2. Entrambe le memorie dei ricorrenti sollevano eccezione di nullità della sentenza.

Al fine di giustificare l’eccezione essi richiamano i principi di diritto stabiliti dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019 sull’applicabilità agli atti di scioglimento della comunione della sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della l. n. 47/85.

Sostengono i ricorrenti che tale nullità è pacificamente rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

L’eccezione deve essere disattesa, perché solleva una questione nuova, mai prospettata in precedenza.

Nel giudizio civile di legittimità, con lememorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurrenuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass., S.U., n. 11097/2006; n. 18195/2007).

Quanto alle questioni rilevabili d’ufficio, queste possono essere sollevate con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o controricorso (Cass. n. 8662/2005).

È stato chiarito che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 19164/2007; n. 25319/2017; n. 20712/2018; n. 2193/2020): ciò vale anche per le questioni che integrino unanullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, che non possono essere oggetto di esame in sede di legittimità ove comportino accertamenti di fatto (Cass. n. 7048/2016).

La stessa nullità della sentenza è rilevabile d’ufficio in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., a condizione che il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altranullità relativa al procedimento (Cass. n. 2443/2016).

In contrasto con tali principi i ricorrenti pretendono di far discendere la nullità della sentenza a causa di abusi e difformità urbanistiche e catastali dei beni oggetto di divisione che sarebbero stati riscontrati dal consulente tecnico, che alludono a questioni non dedotte con il ricorso , né altrimenti risultanti da atti interni al giudizio di legittimità, trattandosi di aspetti che non sono considerate nella sentenza impugnata.

In quanto al fatto che la sentenza non contiene alcuna “dichiarazione circagli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti” né sulla conformità catastale riguardo i fabbricati che fanno parte della massa, i ricorrenti incorrono in equivoco sul significato del principio sancito dalle Sezioni Unite, pur trascrivendo ampi brani della motivazione.

Infatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che, quanto agli atti giudiziari, le relative indicazioni non debbono risultare dal provvedimento, ma debbono essere intese nel senso «l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferitone all'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo».

3. È del pari inammissibile la questione sollevata con la memoria dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepisce la nullità della decisione, perché la Corte di merito non avrebbe accertato l’integrità del contraddittorio anche con riferimento a eventuali creditori o aventi causa di uno dei partecipante alla comunione.

La questione è preclusa, sia perché la Corte d’appello ha già pronunziato, sia perché si prospetta inammissibilmente, per la prima volta con la memoria, una questione nuova.

A ciò si deve aggiungere che nel giudizio incassazione, la parte cheeccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo qualilitisconsorti necessari, provandone l'esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che ne impongono l'intervento, i quali devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimità l'acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttoria (Cass. n. 21256/2017; n. 3024/2012).

Nulla di tutto questo con riferimento all’eccezione in esame, sollevata in linea teorica e di principio, in assenza di qualsiasi indicazione concreta riferibile alla vicenda.

4. I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata per: 1) violazione degli artt. 25 e 111 Cost e degli artt. 51, 158, 273 e 274, 174 c.p.c. e dell’art. 78 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 e n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello, dopo avere assunto la causa in decisione, ne ha disposto la rimessione sul ruolo istruttorio, avendo ritenuto opportuno mutare la composizione del collegio.

Secondo il ricorrente si tratta di un’ordinanza che fuoriesce dai canoni di legge, restando quindi inficiata la validità della successiva sentenza, in quanto resa da un collegio che è stato diversamente formato; 2) violazione degli artt. 275 e 352 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella n. 353 del 1990) e dell’art. 789 c.p.c., perché la Corte d’appello, dopo avere fissato, per la discussione della causa, l’udienza del 20 settembre 2016, ha poi rigettato la richiesta di “poter discutere la causa” proposta dai difensori degli attuali ricorrenti.

In questo modo la Corte di merito è incorsa nella violazione dell’art. 789 c.p.c., dettato specificamente per il giudizio divisorio, avendo impedito il rilievo di un errore nel quale erano incoro i consulenti nella predisposizione del progetto; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. e degli artt.718, 727, 728 e 731 c.p.c.

Il motivo propone due diverse censure: a) innanzitutto i ricorrenti deducono che la Corte territoriale, in violazione del dictumdella sentenza di legittimità, ha ritenuto soggetti a collazione i beni oggetto di donazione a [OSCURATO:PERSONA] per l’intero, nonostante la Corte di cassazione avesse chiaramente statuito che l’obbligo di collazione incombeva ai soli discendenti del donatario premorto, con esclusione del coniuge: il che imponeva lo stralcio dalla massa della quota dei beni donati acquisita dal coniuge in forza di successione al donatario; b) inoltre, la corte territoriale ha recepito la valutazione dei consulenti tecnici laddove costoro avevano considerato l’appartamento di via Amari 77, oggetto di donazione a [OSCURATO:PERSONA], per il valore del tempo della formazione del progetto, mentre avrebbe dovuto considerare il valore al tempo di apertura della successione, ex ar t. 747 c.c., avendo gli eredi del donatario deciso di optare per la collazione per imputazione; 4) violazione dell’art. 746 c.c. e 112 c.p.c., per aver la corte territoriale compreso l’appartamento di via Amari 77 nel progetto di divisone, includendolo in una delle porzioni da estrarre a sorte.

In tal modo la sentenza è impugnata non ha considerato che il bene non faceva parte in termini effettivi della massa dividenda, ma era di proprietà degli eredi del donatario, dovendosi accogliere l’opzione dei medesimieredi del donatario di conferire per imputazione; 5) violazione degli artt. 746 e 2909 c.c. e degli artt. 112 e 324 c.p.c., perché la Corte territoriale, nonostante la riduzione fosse stata pronunciata solo in relazione all’atto di compravendita del 28 aprile 1981, in quanto dissimulante una donazione lesiva della legittima dei coeredi, ha poi incluso nella divisione anche particellediverse dello stesso fondo, che erano state oggetto di donazione di pari data, che non era statacolpita dalla riduzione.

Tali particelle, pertanto, non potevano essere ripartite in natura fra il donatario e legittimari, attori in riduzione, occorrendo applicare le norme in tema di collazione, mediante imputazione del loro valore nella quota del donatario; 6) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è identificato nel fatto che il consulente tecnico, in relazione agli immobili oggetto della pronunzia di riduzione, avevano evidenziato l’esistenza di cospicui miglioramenti apportati dagli acquirenti degli immobili dopo il 1992.

Si sostiene quindi che i beni, già alienati al momento dell’apertura della successione, fossero da considerare, ai fini dell’attribuzione, al netto dei miglioramenti; 7) violazione degli artt. 737 e ss. c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., perché la Corte di merito non ha dato seguito all’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica, nonostante l’evidente errore di metodo che inficiava il risultato a cui erano pervenuti gli esperti, che avevano ripartito i beni donati ai coeredi in parti uguali, senza tenere conto di quanto le attrici avevano conseguito a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione; 8) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito immotivatamente trascurato la pluralità dei motivati rilievi mossi dai ricorrenti alle conclusioni dei consulenti tecnici, anche per quanto riguardava il fatto notorio della perdita di attualità della stima, eseguita oltre cinque-sei anni addietro in conseguenza della crisi del mercato immobiliare; 9) omesso esame di un fatto decisivo: nonostante il fondo denominato Cefalà fosse stato attribuito in prelegato da [OSCURATO:PERSONA] al solo figlio Giovanni, con il diritto di abitazione in favore del coniuge, la Corte attribuisce la quota di tale fondo indivisamente a tutti gli eredi, mentre avrebbe dovuto essere attribuita al solo Giovanni; 10) violazione dell’art. 729 c.c.: l’attribuzione del fondo Cefalà avrebbe potuto avvenire tramite sorteggio di cinque quote uguali, una da attribuire a [OSCURATO:PERSONA], due a [OSCURATO:PERSONA] e due agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]: 11) violazione degli artt. 91 e ss., denunciandosi l’ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite.

5. Il primo motivo è infondato: è stato chiarito che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano stati compiuti da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e perciò non è riscontrabile nell'ipotesi in cui si verifichi una sostituzione fra giudici di pari funzione e competenza appartenenti al medesimo ufficio.

Nemmeno rileva che la sostituzione sia avvenuta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. stesso codice, perché tale violazione costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (Cass. n. 2745/2007; n. 14554/2022).

6. È infondato anche il secondo motivo .

Come ricordano i ricorrenti, la causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa per la “discussione” all’udienza dinanzi al collegio del 20 settembre 2016: in questa sede, è stata nuovamente trattenuta in decisione.

Il fatto che, nello svolgimento di tale udienza, non siano state seguite le formalità previste dalla norma, (nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alla loro sostituzione operata rispettivamente dagli artt. 57 e 24 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come ricordano gli stessi ricorrenti), integra una mera irregolarità, che non è causa di nullità della decisione (cfr. Cass. n. 7759/2005).

Quanto alla violazione dell’art. 789 c.p.c., ventilata nella rubrica, è principio acquisito che nel procedimento per lo scioglimento di una comunione non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza didiscussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza didiscussione del progetto quan do le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (Cass. n. 13621/2017; n. 242/2010).

Nel caso in esame una simile possibilità, di definizione del giudizio con ordinanza, non sussisteva, tenuto conto che la causa era stata avviata per la definizione con sentenza e gli stessi ricorrenti rendono palese con le loro deduzioni che non avevano alcuna intenzione di approvare il progetto predisposto dal consulente tecnico. 7.

La prima delle due censure proposte con il terzo motivo è infondata.

Per il diritto vigente l’erede è tenuto a conferire in collazione soltanto le donazioni personalmente ricevute, con esclusione di ogni altra liberalità fatta al di lui discendenti o al coniuge (art.739 c.c.).

Tale regola subisce una rilevante eccezione nel caso del discendente che subentra per rappresentazione all’ascendente.

In questo caso, il discendente deve infatti conferire «ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all’eredità di questo».

La ratio della disposizione è riposta nella considerazione che i coeredi non debbono subire pregiudizio dal fatto che in luogo del donatario partecipano alla successione i suoi figli e nipoti.

La disposizione detta una regola chiara: il discendente che subentra per rappresentazione deve conferire la donazione ricevuta dal suo ascendente anche se non abbia conseguito alcun vantaggio, per avere rinunziato all’eredità di questo.

Se ne deduce, a fortiori, che nella successione del donante, il discendente che succede per rappresentazione è invariabilmente tenuto a conferire l’intera donazione ricevuta dal suo ascendente, ancorché, succedendo a questo , abbia conseguito un vantaggio minore, a causa del concorso con soggetti estranei alla successione del donante.

L’ulteriore censura, proposta con il terzo motivo, sulla stima dell’appartamento di via Amari è assorbita dall’accoglimento del quarto motivo.

8. Il quarto motivo è fondato.

Quando la donazione abbia avuto ad oggetto un immobile il coerede donatario non ha bisogno di alcuna dispensa dalla collazione per ritenere il bene donato, imputandone il valore alla propria porzione, giacché proprio la legge (art. 746 c.c.) riserva a lui la scelta fra il conferimento in natura e quello per imputazione (Cass. n. 1521/1980).

La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota.

La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente» (Cass. n. 2453/1976).

Insomma, solo con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota.

Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018).

In conformità con tali principi è stato chiarito che la sentenza che disponga la collazione della donazione, senza specificare il modo in cui essa debba aver luogo, non comporta necessariamente il conferimento in natura del bene donato: ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione di giudicato nella statuizione successiva che abbia disposto, in conformità della scelta della parte, la collazione per imputazione con versamento in denaro rispetto alla quota spettante (Cass. n. 1481/1979).

Costituisce inoltre principio acquisito che, nei casi in cui la legge attribuisce al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta deve intendersi attribuita senza alcun limite, e quindi anche per l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore al valore della quota.

In tale ipotesi, ove il coerede scelga l'imputazione, come in tutti gli altri casi in cui l'imputazione è l'unico modo di collazione ammesso dal Codice civile, il coerede dovràimputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. n. 3598/1956; n. 28196/2020).

È naturale che, all’interno di questo sistema, imperniato sulla facoltà di scelta attribuito al donatario, che la collazione di una donazione di bene immobile, in mancanza di una specifica manifestazione di volontà del donatario per il conferimento in natura, deve avvenire per imputazione.

In palese contrasto con questi principi, la sentenza impugnata ha inserito l’appartamento di via Amari nel progetto di divisione, considerandolo alla stregua di un bene comune , stimato per il valore attuale e incluso in una delle porzioni da estrarre a sorte, come se fosse stato conferito in natura.

Diversamente, in assenza di scelta per il conferimento in natura, l’immobile doveva ritenersi conferito ai coeredi per imputazione per il valore determinato ex art. 747 c.c.

Pertanto, restando ferma la proprietà del donatario, i coeredi avrebbero dovuto concorrere sul valore di esso mediante il metodo dei prelevamenti, avuto riguardo alla parità voluta dal testatore e tenuto conto naturalmente dell’esito della riduzione (Cass. n. 28196/2020).

9. Il quinto motivo è fondato.

È un fatto pacifico, ammesso anche dai controricorrenti, che la riduzione ha colpito solo la donazione dissimulata del 1981 e non anche la donazione palese conclusa in pari data.

Le due donazioni avevano avuto per oggetto beni contigui, tuttavia tale considerazione, proposta con il controricorso, non vale a legittimare l’inclusione nel progetto di divisione di porzioni che non avevano costituito oggetto della sentenza di riduzione.

Queste, benché di provenienza da donazione di pari data, erano rimaste di proprietà del donatario, fermo l’obbligo del conferimento in applicazione delle norme sulla collazione, secondo il già richiamato modo di operare dell’istituto nel caso di concorso con l’azione di riduzione (Cass. n. 28196/2020 cit.).

10. Il sesto motivo è infondato.

I miglioramenti, in quanto nella specie pacificamenti apportati dopo l’apertura della successione, erano estraneiall’ambito della riduzione già pronunc iata, sicché i donatari non possono pretenderne la deduzione dal valore del bene, secondo una logica simile a quella dell’art. 748 c.c.

Invero, il valore dei miglioramenti di cui si deve tenere conto ai sensi di tale norma è quello accertabile al momento dell’apertura della successione, essendo a questo stesso momento riportata la stima dei beni donati, secondo quanto dispone l’art. 556 c.c. che richiama gli artt. 747-750 concernenti le modalità di determinazione del valore dei beni da conferire in collazione.

Una volta instauratasi la comunione sui beni oggetto della donazione ridotta, secondo l’effetto costitutivo tipico della sentenza di riduzione, questi stessi beni andavano compresi nel susseguente progetto per il loro valore effettivo, tenuto conto dei miglioramenti, salvo il diritto al rimborso da parte d i colui che li avesse effettuati, se ed in quanto una domanda in questo senso fosse stata proposta.

I ricorrenti richiamano nella memoria l’art. 749 c.c., che prevede l’ipotesi dei miglioramenti apportati dall’acquirente del bene donato.

Il richiamo non fornisce alcun argomento alla tesi dei ricorrenti.

Infatti, i miglioramenti dovuti alla condotta dell’acquirente, considerati dalla norma, sono pur sempre quelli intervenuti prima dell’apertura della successione, che vanno trattati alla stregua dei miglioramenti (e deterioramenti) dovuti alla condotta del donatario.

11. Il settimo, l’ottavo motivo e il nono motivosono assorbiti, in quanto propongono questioni sul progetto di divisione dei beni oggetto di riduzione e dei beni oggetto di conferimento, che dovranno essere, l’uno e l’altro, rifatti in conseguenza dell’accoglimento del quarto e del quinto motivo.

12. È assorbito l’undicesimo motivo riguardante il governo delle spese di lite.

13. La sentenza impugnata va cassata, dunque, in relaziona ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, ferma l’attribuzione dei beni relitti (non toccata dai motivi di ricorso) e la ripartizione proporzionale della comproprietà del bene oggetto di riduzione, dovrà provvedere alle operazioni di divisione e collazione degli altri beni attenendosi a quanto sopra.

Lacorte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accog

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9066/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA], rappresent at i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti- avverso SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO PALERMO n. 44/2017depositata il 16/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditiper i ricorrent i gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per i controricorrenti; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del quinto e del sesto motivo, rigettati i restanti e assorbito l’ultimo [OSCURATO:PERSONA] La presente controversia riguarda la successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 6 novembre 1988, avendo disposto per testamento dei propri beni, lasciandoli in parti uguali ai tre figli Gioacchino, Francesca e [OSCURATO:PERSONA]. Al momento di apertura della successione era già deceduto [OSCURATO:PERSONA] (il 4 giugno 1987), il quale ha lasciato il coniuge [OSCURATO:PERSONA] e i figli Susanna, Patrizia e [OSCURATO:PERSONA]. In corso di causa è deceduta [OSCURATO:PERSONA] cui sono subentrati i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Palermo, dinanzi alla quale furono impugnate con distinti appelli poi riuniti le sentenz e non definitiva e definitiva del Tribunale, con sentenza n. 5656 del 28 aprile 2008, per quanto qui rileva, ha assunto le seguenti statuizioni: a) ha riconosciuto che l’atto di compravendita del 28 aprile 1981, con il quale il de cuius aveva venduto al figlio Gioacchino la nuda proprietà di un fondo rustico, con casamento rurale, sito in territorio di [OSCURATO:PERSONA], contrada Fondachello de Spuches detto “Cefalà” dissimulavauna donaz ione; b) ha accertato il diritto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere reintegrati nella quota di riserva, innanzitutto, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, il quale aveva devoluto il suo patrimonio fra i tre figli in parti uguali; c) per effetto della riduzione la totalità dei beni relitti del de cuius doveva intendersi devolut a alle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) ha inoltre pronunciato la riduzione della donazione dissimulata di cui all’atto del 28 aprile 1981, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la quota del 39,523% ciascuno, rimanendo la quota residua del 20,954% degli eredi di Gioacchino; e) facendo seguito a quanto già disposto in primo grado dal Tribunale, il quale aveva attratto nella massa dividendi una pluralità di beni già oggetto di comunione fra gli eredi, ma in effetti oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius, ha considerato compresi nella massa, in aggiunta ai cespiti già attratti dal primo giudice, anche il terreno sito in Campofelice di Roccella, contrada Pistavecchia e Rocca d’Antoni, intestato in ragione di un mezzo a [OSCURATO:PERSONA] e per un quarto ciascuno a Caterina e [OSCURATO:PERSONA]; f) ha compreso nella massa anche l’appartamento in Palermo, via Amari 77, in quanto acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto per notaio Lionti del 30-10-1953 con danaro donato all'acquirente dal de cuiusScaduto [OSCURATO:PERSONA]; g) ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione del valore attuale dei beni da dividere “da attribuire ai condividenti, secondo i criteri e le modalità indicati in premessa”. Per la cassazione di tale sentenza della Corte di Appello di Palermo hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi nove motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, anch'esso affidato a otto motivi. Avverso la medesima sentenza di appello ha proposto autonomo ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di nove motivi. La Corte di cassazione, con sentenza n. 22097 del 29 ottobre 2015, ha rigettato tutti i ricorsi. Per quanto qui rileva, con l’ottavo motivo del ricorso principale, fu proposta la seguente censura, così sintetizzata nella sentenza di legittimità: «Sostengono [i ricorrenti principali n.d.r.] che la Corte di Appello ha omesso di statuire che tutti i beni ricevuti in donazione (diretta o indiretta) da ciascun erede, e quindi anche quelli ricevuti dalle originarie attrici, sono oggetto di collazione. Rilevano, inoltre, che la sentenza impugnata ha errato nell'affermare che sono tenuti alla collazione "gli eredi" di [OSCURATO:PERSONA], essendo tra questi compresa la moglie [OSCURATO:PERSONA], che non può dirsi tenuta alla collazione, non essendo né erede né discendente del de cuius [OSCURATO:PERSONA] [...]». Su tale motivo la Suprema Corte ha così deciso: «La pri ma censura è formulata in termini del tutto generici ed è, comunque, infondata, in quanto la sentenza impugnata ha disposto la collazione delle donazioni ricevute in vita da tutti i figli del de cuius , comprese le attrici. Quanto alla seconda doglianza, siosserva che a pag. 41 della sentenza impugnata sì dà atto che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, è premorto al padre [OSCURATO:PERSONA], il quale è deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Poiché, pertanto, a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai diritti spettanti sull'eredità di [OSCURATO:PERSONA], sono subentrati per rappresentazione solo i figli (Susanna, Patrizia e Giovanni) e non anche la moglie [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima non è tenuta alla collazione delle donazioni ricevute dal coniuge. Risulta erronea, pertanto, l'affermazione contenuta nella parte motiva della sentenza di appello, secondo cui tenuti alla collazione in luogo del coerede donatario [OSCURATO:PERSONA] sarebbero "i suoi eredi". Poiché, tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata, essendosi limitato a conferire nella massa dei beni da dividere ulteriori immobili in aggiunta a quelli indicati nella sentenza di primo grado, risulta conforme a diritto, a norma dell'art. 384 c.p.c. può pervenirsi al rigetto della censura in esame con la sola correzione della motivazione, nel senso che l'obbligo di collazione delle donazioni ricevute da [OSCURATO:PERSONA] grava solo sui suoi eredi discendenti; correzione resa possibile dalla non necessità di compiere, a tal fine, nuovi accertamenti e nuove valutazioni di fatto [...]». Con sentenza definitiva n. 44 del 16 gennaio 2017, la Corte d’appello di Palermo, per quanto qui rileva: a) ha formato due quote dei beni relitti da attribuire mediante estrazione a sorte fra [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; b) ha formato tre quote in relazione al bene oggetto della donazione dissimulata già elargita dal de cuius a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di riduzione; c) ha formato tre quote da estrarre a sorte relativamente a tutti i beni oggetto di donazione, tranne che per il terreno in Campofelice di Roccella, c.da Pistavecchia, in quanto spettante per metà a [OSCURATO:PERSONA] e per un quarto ciascuno a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di undici, illustrati da memoria. Si difendono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche la memoria. Si difende con controricorso anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che sono state depositate in vista dell’udienza pubblica separate memorie, una da tutti i ricorrenti, l’altra dal solo [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza non evidenzia alcuna anomalia. Vale infatti il principio secondo cui non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto del termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi laconsumazione del potere di difesa scritta (Cass. n. 18127/2020). 2. Entrambe le memorie dei ricorrenti sollevano eccezione di nullità della sentenza. Al fine di giustificare l’eccezione essi richiamano i principi di diritto stabiliti dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019 sull’applicabilità agli atti di scioglimento della comunione della sanzione della nullità prevista dall’art. 40 della l. n. 47/85. Sostengono i ricorrenti che tale nullità è pacificamente rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L’eccezione deve essere disattesa, perché solleva una questione nuova, mai prospettata in precedenza. Nel giudizio civile di legittimità, con lememorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurrenuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass., S.U., n. 11097/2006; n. 18195/2007). Quanto alle questioni rilevabili d’ufficio, queste possono essere sollevate con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o controricorso (Cass. n. 8662/2005). È stato chiarito che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 19164/2007; n. 25319/2017; n. 20712/2018; n. 2193/2020): ciò vale anche per le questioni che integrino unanullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, che non possono essere oggetto di esame in sede di legittimità ove comportino accertamenti di fatto (Cass. n. 7048/2016). La stessa nullità della sentenza è rilevabile d’ufficio in cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c., a condizione che il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altranullità relativa al procedimento (Cass. n. 2443/2016). In contrasto con tali principi i ricorrenti pretendono di far discendere la nullità della sentenza a causa di abusi e difformità urbanistiche e catastali dei beni oggetto di divisione che sarebbero stati riscontrati dal consulente tecnico, che alludono a questioni non dedotte con il ricorso , né altrimenti risultanti da atti interni al giudizio di legittimità, trattandosi di aspetti che non sono considerate nella sentenza impugnata. In quanto al fatto che la sentenza non contiene alcuna “dichiarazione circagli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti” né sulla conformità catastale riguardo i fabbricati che fanno parte della massa, i ricorrenti incorrono in equivoco sul significato del principio sancito dalle Sezioni Unite, pur trascrivendo ampi brani della motivazione. Infatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che, quanto agli atti giudiziari, le relative indicazioni non debbono risultare dal provvedimento, ma debbono essere intese nel senso «l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferitone all'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo». 3. È del pari inammissibile la questione sollevata con la memoria dal solo [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepisce la nullità della decisione, perché la Corte di merito non avrebbe accertato l’integrità del contraddittorio anche con riferimento a eventuali creditori o aventi causa di uno dei partecipante alla comunione. La questione è preclusa, sia perché la Corte d’appello ha già pronunziato, sia perché si prospetta inammissibilmente, per la prima volta con la memoria, una questione nuova. A ciò si deve aggiungere che nel giudizio incassazione, la parte cheeccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo qualilitisconsorti necessari, provandone l'esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che ne impongono l'intervento, i quali devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimità l'acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttoria (Cass. n. 21256/2017; n. 3024/2012). Nulla di tutto questo con riferimento all’eccezione in esame, sollevata in linea teorica e di principio, in assenza di qualsiasi indicazione concreta riferibile alla vicenda. 4. I motivi di ricorso censurano la sentenza impugnata per: 1) violazione degli artt. 25 e 111 Cost e degli artt. 51, 158, 273 e 274, 174 c.p.c. e dell’art. 78 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 e n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello, dopo avere assunto la causa in decisione, ne ha disposto la rimessione sul ruolo istruttorio, avendo ritenuto opportuno mutare la composizione del collegio. Secondo il ricorrente si tratta di un’ordinanza che fuoriesce dai canoni di legge, restando quindi inficiata la validità della successiva sentenza, in quanto resa da un collegio che è stato diversamente formato; 2) violazione degli artt. 275 e 352 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella n. 353 del 1990) e dell’art. 789 c.p.c., perché la Corte d’appello, dopo avere fissato, per la discussione della causa, l’udienza del 20 settembre 2016, ha poi rigettato la richiesta di “poter discutere la causa” proposta dai difensori degli attuali ricorrenti. In questo modo la Corte di merito è incorsa nella violazione dell’art. 789 c.p.c., dettato specificamente per il giudizio divisorio, avendo impedito il rilievo di un errore nel quale erano incoro i consulenti nella predisposizione del progetto; 3) violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. e degli artt.718, 727, 728 e 731 c.p.c. Il motivo propone due diverse censure: a) innanzitutto i ricorrenti deducono che la Corte territoriale, in violazione del dictumdella sentenza di legittimità, ha ritenuto soggetti a collazione i beni oggetto di donazione a [OSCURATO:PERSONA] per l’intero, nonostante la Corte di cassazione avesse chiaramente statuito che l’obbligo di collazione incombeva ai soli discendenti del donatario premorto, con esclusione del coniuge: il che imponeva lo stralcio dalla massa della quota dei beni donati acquisita dal coniuge in forza di successione al donatario; b) inoltre, la corte territoriale ha recepito la valutazione dei consulenti tecnici laddove costoro avevano considerato l’appartamento di via Amari 77, oggetto di donazione a [OSCURATO:PERSONA], per il valore del tempo della formazione del progetto, mentre avrebbe dovuto considerare il valore al tempo di apertura della successione, ex ar t. 747 c.c., avendo gli eredi del donatario deciso di optare per la collazione per imputazione; 4) violazione dell’art. 746 c.c. e 112 c.p.c., per aver la corte territoriale compreso l’appartamento di via Amari 77 nel progetto di divisone, includendolo in una delle porzioni da estrarre a sorte. In tal modo la sentenza è impugnata non ha considerato che il bene non faceva parte in termini effettivi della massa dividenda, ma era di proprietà degli eredi del donatario, dovendosi accogliere l’opzione dei medesimieredi del donatario di conferire per imputazione; 5) violazione degli artt. 746 e 2909 c.c. e degli artt. 112 e 324 c.p.c., perché la Corte territoriale, nonostante la riduzione fosse stata pronunciata solo in relazione all’atto di compravendita del 28 aprile 1981, in quanto dissimulante una donazione lesiva della legittima dei coeredi, ha poi incluso nella divisione anche particellediverse dello stesso fondo, che erano state oggetto di donazione di pari data, che non era statacolpita dalla riduzione. Tali particelle, pertanto, non potevano essere ripartite in natura fra il donatario e legittimari, attori in riduzione, occorrendo applicare le norme in tema di collazione, mediante imputazione del loro valore nella quota del donatario; 6) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è identificato nel fatto che il consulente tecnico, in relazione agli immobili oggetto della pronunzia di riduzione, avevano evidenziato l’esistenza di cospicui miglioramenti apportati dagli acquirenti degli immobili dopo il 1992. Si sostiene quindi che i beni, già alienati al momento dell’apertura della successione, fossero da considerare, ai fini dell’attribuzione, al netto dei miglioramenti; 7) violazione degli artt. 737 e ss. c.p.c., 2909 c.c. e 112 c.p.c., perché la Corte di merito non ha dato seguito all’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica, nonostante l’evidente errore di metodo che inficiava il risultato a cui erano pervenuti gli esperti, che avevano ripartito i beni donati ai coeredi in parti uguali, senza tenere conto di quanto le attrici avevano conseguito a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione; 8) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito immotivatamente trascurato la pluralità dei motivati rilievi mossi dai ricorrenti alle conclusioni dei consulenti tecnici, anche per quanto riguardava il fatto notorio della perdita di attualità della stima, eseguita oltre cinque-sei anni addietro in conseguenza della crisi del mercato immobiliare; 9) omesso esame di un fatto decisivo: nonostante il fondo denominato Cefalà fosse stato attribuito in prelegato da [OSCURATO:PERSONA] al solo figlio Giovanni, con il diritto di abitazione in favore del coniuge, la Corte attribuisce la quota di tale fondo indivisamente a tutti gli eredi, mentre avrebbe dovuto essere attribuita al solo Giovanni; 10) violazione dell’art. 729 c.c.: l’attribuzione del fondo Cefalà avrebbe potuto avvenire tramite sorteggio di cinque quote uguali, una da attribuire a [OSCURATO:PERSONA], due a [OSCURATO:PERSONA] e due agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]: 11) violazione degli artt. 91 e ss., denunciandosi l’ingiusta condanna al pagamento delle spese di lite. 5. Il primo motivo è infondato: è stato chiarito che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano stati compiuti da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, e perciò non è riscontrabile nell'ipotesi in cui si verifichi una sostituzione fra giudici di pari funzione e competenza appartenenti al medesimo ufficio. Nemmeno rileva che la sostituzione sia avvenuta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 c.p.c. e 79 disp. att. stesso codice, perché tale violazione costituisce una mera irregolarità di carattere interno, che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (Cass. n. 2745/2007; n. 14554/2022). 6. È infondato anche il secondo motivo . Come ricordano i ricorrenti, la causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa per la “discussione” all’udienza dinanzi al collegio del 20 settembre 2016: in questa sede, è stata nuovamente trattenuta in decisione. Il fatto che, nello svolgimento di tale udienza, non siano state seguite le formalità previste dalla norma, (nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alla loro sostituzione operata rispettivamente dagli artt. 57 e 24 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come ricordano gli stessi ricorrenti), integra una mera irregolarità, che non è causa di nullità della decisione (cfr. Cass. n. 7759/2005). Quanto alla violazione dell’art. 789 c.p.c., ventilata nella rubrica, è principio acquisito che nel procedimento per lo scioglimento di una comunione non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza didiscussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal c.t.u., così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza didiscussione del progetto quan do le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (Cass. n. 13621/2017; n. 242/2010). Nel caso in esame una simile possibilità, di definizione del giudizio con ordinanza, non sussisteva, tenuto conto che la causa era stata avviata per la definizione con sentenza e gli stessi ricorrenti rendono palese con le loro deduzioni che non avevano alcuna intenzione di approvare il progetto predisposto dal consulente tecnico. 7. La prima delle due censure proposte con il terzo motivo è infondata. Per il diritto vigente l’erede è tenuto a conferire in collazione soltanto le donazioni personalmente ricevute, con esclusione di ogni altra liberalità fatta al di lui discendenti o al coniuge (art.739 c.c.). Tale regola subisce una rilevante eccezione nel caso del discendente che subentra per rappresentazione all’ascendente. In questo caso, il discendente deve infatti conferire «ciò che è stato donato all’ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunciato all’eredità di questo». La ratio della disposizione è riposta nella considerazione che i coeredi non debbono subire pregiudizio dal fatto che in luogo del donatario partecipano alla successione i suoi figli e nipoti. La disposizione detta una regola chiara: il discendente che subentra per rappresentazione deve conferire la donazione ricevuta dal suo ascendente anche se non abbia conseguito alcun vantaggio, per avere rinunziato all’eredità di questo. Se ne deduce, a fortiori, che nella successione del donante, il discendente che succede per rappresentazione è invariabilmente tenuto a conferire l’intera donazione ricevuta dal suo ascendente, ancorché, succedendo a questo , abbia conseguito un vantaggio minore, a causa del concorso con soggetti estranei alla successione del donante. L’ulteriore censura, proposta con il terzo motivo, sulla stima dell’appartamento di via Amari è assorbita dall’accoglimento del quarto motivo. 8. Il quarto motivo è fondato. Quando la donazione abbia avuto ad oggetto un immobile il coerede donatario non ha bisogno di alcuna dispensa dalla collazione per ritenere il bene donato, imputandone il valore alla propria porzione, giacché proprio la legge (art. 746 c.c.) riserva a lui la scelta fra il conferimento in natura e quello per imputazione (Cass. n. 1521/1980). La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione) rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in ciò che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari, cosicché soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprietà del coerede donatario, che li trattiene in virtù della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente» (Cass. n. 2453/1976). Insomma, solo con la collazione in natura il bene diventa, in termini reali, oggetto di comunione fra il donatario e gli altri coeredi: esso sarà diviso fra i coeredi insieme alle altre cose presenti nell'asse in ragione della rispettiva quota ereditaria (Cass. n. 4777/1983); con la collazione per imputazione è ripartito invece il valore della stessa donazione: attraverso il metodo dei prelevamenti o altro equivalente i coeredi non donatari conseguono sulla massa comune, in aggiunta al valore della quota quale sarebbe stata senza la collazione, anche il valore che loro compete sul bene donato in proporzione di quella stessa quota. Il bene donato, conferito per imputazione, rimane di proprietà del donatario (Cass. n. 25646/2008; n. 9177/2018). In conformità con tali principi è stato chiarito che la sentenza che disponga la collazione della donazione, senza specificare il modo in cui essa debba aver luogo, non comporta necessariamente il conferimento in natura del bene donato: ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione di giudicato nella statuizione successiva che abbia disposto, in conformità della scelta della parte, la collazione per imputazione con versamento in denaro rispetto alla quota spettante (Cass. n. 1481/1979). Costituisce inoltre principio acquisito che, nei casi in cui la legge attribuisce al coerede donatario la facoltà di scelta fra il conferimento in natura ed il conferimento per imputazione, tale facoltà di scelta deve intendersi attribuita senza alcun limite, e quindi anche per l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore al valore della quota. In tale ipotesi, ove il coerede scelga l'imputazione, come in tutti gli altri casi in cui l'imputazione è l'unico modo di collazione ammesso dal Codice civile, il coerede dovràimputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa, e dovrà versare alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. n. 3598/1956; n. 28196/2020). È naturale che, all’interno di questo sistema, imperniato sulla facoltà di scelta attribuito al donatario, che la collazione di una donazione di bene immobile, in mancanza di una specifica manifestazione di volontà del donatario per il conferimento in natura, deve avvenire per imputazione. In palese contrasto con questi principi, la sentenza impugnata ha inserito l’appartamento di via Amari nel progetto di divisione, considerandolo alla stregua di un bene comune , stimato per il valore attuale e incluso in una delle porzioni da estrarre a sorte, come se fosse stato conferito in natura. Diversamente, in assenza di scelta per il conferimento in natura, l’immobile doveva ritenersi conferito ai coeredi per imputazione per il valore determinato ex art. 747 c.c. Pertanto, restando ferma la proprietà del donatario, i coeredi avrebbero dovuto concorrere sul valore di esso mediante il metodo dei prelevamenti, avuto riguardo alla parità voluta dal testatore e tenuto conto naturalmente dell’esito della riduzione (Cass. n. 28196/2020). 9. Il quinto motivo è fondato. È un fatto pacifico, ammesso anche dai controricorrenti, che la riduzione ha colpito solo la donazione dissimulata del 1981 e non anche la donazione palese conclusa in pari data. Le due donazioni avevano avuto per oggetto beni contigui, tuttavia tale considerazione, proposta con il controricorso, non vale a legittimare l’inclusione nel progetto di divisione di porzioni che non avevano costituito oggetto della sentenza di riduzione. Queste, benché di provenienza da donazione di pari data, erano rimaste di proprietà del donatario, fermo l’obbligo del conferimento in applicazione delle norme sulla collazione, secondo il già richiamato modo di operare dell’istituto nel caso di concorso con l’azione di riduzione (Cass. n. 28196/2020 cit.). 10. Il sesto motivo è infondato. I miglioramenti, in quanto nella specie pacificamenti apportati dopo l’apertura della successione, erano estraneiall’ambito della riduzione già pronunc iata, sicché i donatari non possono pretenderne la deduzione dal valore del bene, secondo una logica simile a quella dell’art. 748 c.c. Invero, il valore dei miglioramenti di cui si deve tenere conto ai sensi di tale norma è quello accertabile al momento dell’apertura della successione, essendo a questo stesso momento riportata la stima dei beni donati, secondo quanto dispone l’art. 556 c.c. che richiama gli artt. 747-750 concernenti le modalità di determinazione del valore dei beni da conferire in collazione. Una volta instauratasi la comunione sui beni oggetto della donazione ridotta, secondo l’effetto costitutivo tipico della sentenza di riduzione, questi stessi beni andavano compresi nel susseguente progetto per il loro valore effettivo, tenuto conto dei miglioramenti, salvo il diritto al rimborso da parte d i colui che li avesse effettuati, se ed in quanto una domanda in questo senso fosse stata proposta. I ricorrenti richiamano nella memoria l’art. 749 c.c., che prevede l’ipotesi dei miglioramenti apportati dall’acquirente del bene donato. Il richiamo non fornisce alcun argomento alla tesi dei ricorrenti. Infatti, i miglioramenti dovuti alla condotta dell’acquirente, considerati dalla norma, sono pur sempre quelli intervenuti prima dell’apertura della successione, che vanno trattati alla stregua dei miglioramenti (e deterioramenti) dovuti alla condotta del donatario. 11. Il settimo, l’ottavo motivo e il nono motivosono assorbiti, in quanto propongono questioni sul progetto di divisione dei beni oggetto di riduzione e dei beni oggetto di conferimento, che dovranno essere, l’uno e l’altro, rifatti in conseguenza dell’accoglimento del quarto e del quinto motivo. 12. È assorbito l’undicesimo motivo riguardante il governo delle spese di lite. 13. La sentenza impugnata va cassata, dunque, in relaziona ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, ferma l’attribuzione dei beni relitti (non toccata dai motivi di ricorso) e la ripartizione proporzionale della comproprietà del bene oggetto di riduzione, dovrà provvedere alle operazioni di divisione e collazione degli altri beni attenendosi a quanto sopra. Lacorte di rinvio liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accog
Sentenza Cassazione n. 17409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris