CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21337/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; che, nella specie, i giudici del merito hanno implicitamente rigettato la richiesta difensiva, escludendo di fatto la lieve entità della rapina, laddove hanno valorizzato negativamente, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, gli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 4 sulla gravità del reato per le modalità della condotta e sulla capacità a delinquere del reo per i precedenti giudiziari e la negativa condotta di vita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 apri