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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18688/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE , dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge processuale, con particolare riferimento agli articoli 63 e 64 cod. proc. pen., e, di consefguenza, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra se in assenza del difensore e delle garanzie previste dalla legge processuale, è manifestamente infondato in diritto e neppure supera la prova di resistenza (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02), in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, invero, che il giudice di merito ha ritenuto integrato il reato di ricettazione dell'autovettura, avendo considerato la spontanea ammissione dell'avvenuto furto resa dal Potenza, oltremodo generica e non utile a sostegno della prospettazione difensiva (cfr. pag. 3), laddove il posseso della vettura provento di delitto emergeva con certezza da elementi altri e diversi, non attinti da alcuna inutilizzabilità; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MDEPO :' IN 25 M 026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE , dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge processuale, con particolare riferimento agli articoli 63 e 64 cod. proc. pen., e, di consefguenza, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese contra se in assenza del difensore e delle garanzie previste dalla legge processuale, è manifestamente infondato in diritto e neppure supera la prova di resistenza (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02), in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici, ma meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, invero, che il giudice di merito ha ritenuto integrato il reato di ricettazione dell'autovettura, avendo considerato la spontanea ammissione dell'avvenuto furto resa dal Potenza, oltremodo generica e non utile a sostegno della prospettazione difensiva (cfr. pag. 3), laddove il posseso della vettura provento di delitto emergeva con certezza da elementi altri e diversi, non attinti da alcuna inutilizzabilità; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MDEPO :' IN 25 M 026
Sentenza Cassazione n. 18688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris