Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 22897/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.4923/2022 depositata il 22/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campaniaaccoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE) contro la sentenza diprimo grado che aveva accolto l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito piùbrevemente anche solo INCO) avverso l’avviso di liquidazione con cuil’Ufficio le aveva richiesto, a titolo di imposta di registro, il pagamentodell’importo complessivo di Euro 7.172,10, comprensivo di sanzioni espese, in relazione al decreto ingiuntivo n. 1845/2018, agli interessimoratori riconosciuti nel decreto stesso e alla scrittura ricognitiva del 21Numero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/2026marzo 2016, prodotta nel procedimento monitorio.2.

In particolare, il giudice di appello, per quanto qui interessa,riteneva, in relazione agli interessi moratori liquidati nel decretoingiuntivo, che l’imposta proporzionale, dovuta in forza dell’art.15 deld.P.R.131/1986, fosse stata correttamente calcolata, desumendosi la baseimponibile da quelli riconosciuti nel provvedimento monitorio, inapplicazione di criteri legali predeterminati, attraverso una meraoperazione matematica; per il resto, riteneva che la ricognizione di debitofosse stata prodotta e menzionata nel ricorso per decreto ingiuntivo al finedi avvalorare l’esistenza del credito; che essa avesse natura puramentedichiarativa; che fosse tuttavia un atto a contenuto patrimoniale e chedovesse, pertanto, scontare l’imposta di registro proporzionale conaliquota dell’1%, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata alD.P.R. n. 131/1986, escludendo l’applicazione dell’art. 9 della Tariffa.3.

INCO ricorre in cassazione contro la sentenza di 2° grado,affidandosi a due motivi.4.

ADE resiste con controricorso.5.

La ricorrente ha depositato tardivamente memoria ex art.380 bis indata 18/6/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la ricorrente si duole, sotto il profilo dell’art.360primo comma n.3 c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere che la scrittura privata diricognizione di debito, ancorchè qualificata di natura dichiarativa, fossesoggetta all’imposta proporzionale in ragione del suo contenutopatrimoniale, anziché considerare corretta l’applicazione in misura fissa, inragione dell’assenza di prestazioni a contenuto a patrimoniale, tenutoconto che nella ricognizione di debito non interviene alcuna modifica dellasituazione giuridica preesistente.Numero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/20261.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Sulla questione di diritto posta dal motivo in esame sono intervenutele Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. Sez.

Un.

N.7682/2023) che,componendo il contrasto insorto tra diverse pronunce della Corte, hannoaffermato che la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debitoche, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di unasituazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione acontenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissasolo in caso d'uso.1.3.

In particolare, le SS.UU. hanno ritenuto di condividere, sulla scortadel terzo orientamento riportato in motivazione, il principio secondo cuialla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e,come tale, non apportando alcuna modificazione nè rispetto alla sferapatrimoniale del debitore che la sottoscrive, nè a quella del creditore chela riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (cfr., già,Cass. sez. 5, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di meradichiarazione di scienza, rispetto alla quale non è applicabile, quindi, nèl'art. 9, parte prima, della tariffa, nè l'art. 3, parte prima della tariffa, mal'art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in casod'uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, lescritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni acontenuto patrimoniale (cfr. Cass. sez. 5, 2021, n. 15268; Cass. sez. 5,11 gennaio 2018, n. 481).

Oltre a ciò, le SS.UU. hanno precisato che ildeposito di un documento a fini probatori nell'ambito di un procedimentogiudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6del d.P.R. n. 131 del 1986.1.4.

Nel caso di specie, alla luce del principio affermato dalle SS.UU. lasentenza impugnata ha falsamente applicato l’art.3 della tariffa, parteprima, cit., perché, pur avendo accertato che la scrittura privata di cui ècausa avesse natura puramente dichiarativa perché essa non modificavaNumero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/2026la sfera patrimoniale del debitore che l’aveva sottoscritta, limitandosi aconfermare un’obbligazione già esistente, ha errato nel sussumere siffattopresuppone, invece, che l’atto dichiarativo abbia ad oggetto unaprestazione a contenuto patrimoniale che non ricorre nell’ipotesi di attomeramente ricognitivo di una situazione debitoria già esistente.1.5.

Per completezza, va, quindi, evidenziato che la sussunzione nelladiversa ipotesi di cui all’art.4 della Tariffa, parte seconda, presupponecomunque per la sua applicazione che ricorra un “caso d’uso” che, però,non si verifica nell’ipotesi di deposito della scrittura di ricognizione didebito per fini probatori nell’ambito di un procedimento giudiziario, allaluce della corretta interpretazione dell’art.6 del d.P.R. n.131 del 1986.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., rappresentato dalla mancanzanella scrittura privata del 21.03.2016, nonché nel successivo decretoingiuntivo n. 1845/2018 della indicazione delle scadenze delle fattureriportate, da cui il credito della INCO che costituirebbero elementoessenziale per il calcolo degli interessi moratori oggetto di tassazione daparte dell’Agenzia delle Entrate.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

E’ opinione consolidata di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez.

Un.,31 dicembre 2018, n. 33679) che il novellato testo dell'art. 360, n. 5,cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere caratteredecisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé viziodi omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causaNumero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/2026sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione. (Cass.

SU 27 dicembre 2019 n. 34476)2.3.

Nel caso in esame, la tesi della ricorrente, secondo cui il calcolo dellabase imponibile dell’imposta proporzionale sull’interessi moratori fosseprecluso dall’omesso esame da parte della CTR del fatto storico costituitodall’assenza della data di scadenza di pagamento degli importi riportatinelle fatture oggetto del provvedimento monitorio e della ricognizione didebito, risulta chiaramente smentita dal passo motivazionale dellasentenza impugnata con cui il giudice di appello ha, invece, ritenuto chel’imposta fosse stata correttamente calcolata attraverso una meraoperazione matematica, desumendo la base imponibile da quanto statuitoin proposito nel provvedimento monitorio, in applicazione di criteri legalipredeterminati.

Il che è del tutto in linea con il d.lgs. n.231/2002,espressamente richiamato nel titolo tassato, che predetermina in mododel tutto automatico, oltre alla misura, anche la decorrenza degli interessimoratori attraverso la speciale disciplina di cui all’art.4, stabilendo, conspecifico riferimento alle fatture, che il periodo di pagamento non puòNumero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/2026superare trenta giorni dal ricevimento della fattura, senza che sianecessaria alcuna costituzione in mora (vedi Cass. n. 28413/2024).2.4.

In tal modo, il ragionamento logico-giuridico in punto interessimoratori non risulta viziato da alcun omesso esame della data di scadenzadei pagamenti, posto che la decorrenza degli interessi moratori, conriferimento alle fatture azionate nel procedimento monitorio e riportatenell’atto di ricognizione di debito, costituisce, come correttamenteevidenziato dalla stessa CTR, un elemento predeterminato per legge,senza che occorra alcun ulteriore specifico accertamento sul punto,risolvendosi il calcolo di tali accessori in una mera operazione matematicasulla base di elementi già legalmente prefissati.3.

In definitiva, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo, e,pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaCampania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversacomposizione, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese dilite del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di Cassazione del 25/06/2026La PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.4923/2022 depositata il 22/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campaniaaccoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate (ADE) contro la sentenza diprimo grado che aveva accolto l’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito piùbrevemente anche solo INCO) avverso l’avviso di liquidazione con cuil’Ufficio le aveva richiesto, a titolo di imposta di registro, il pagamentodell’importo complessivo di Euro 7.172,10, comprensivo di sanzioni espese, in relazione al decreto ingiuntivo n. 1845/2018, agli interessimoratori riconosciuti nel decreto stesso e alla scrittura ricognitiva del 21Numero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/2026marzo 2016, prodotta nel procedimento monitorio.2. In particolare, il giudice di appello, per quanto qui interessa,riteneva, in relazione agli interessi moratori liquidati nel decretoingiuntivo, che l’imposta proporzionale, dovuta in forza dell’art.15 deld.P.R.131/1986, fosse stata correttamente calcolata, desumendosi la baseimponibile da quelli riconosciuti nel provvedimento monitorio, inapplicazione di criteri legali predeterminati, attraverso una meraoperazione matematica; per il resto, riteneva che la ricognizione di debitofosse stata prodotta e menzionata nel ricorso per decreto ingiuntivo al finedi avvalorare l’esistenza del credito; che essa avesse natura puramentedichiarativa; che fosse tuttavia un atto a contenuto patrimoniale e chedovesse, pertanto, scontare l’imposta di registro proporzionale conaliquota dell’1%, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, parte prima, allegata alD.P.R. n. 131/1986, escludendo l’applicazione dell’art. 9 della Tariffa.3. INCO ricorre in cassazione contro la sentenza di 2° grado,affidandosi a due motivi.4. ADE resiste con controricorso.5. La ricorrente ha depositato tardivamente memoria ex art.380 bis indata 18/6/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole, sotto il profilo dell’art.360primo comma n.3 c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere che la scrittura privata diricognizione di debito, ancorchè qualificata di natura dichiarativa, fossesoggetta all’imposta proporzionale in ragione del suo contenutopatrimoniale, anziché considerare corretta l’applicazione in misura fissa, inragione dell’assenza di prestazioni a contenuto a patrimoniale, tenutoconto che nella ricognizione di debito non interviene alcuna modifica dellasituazione giuridica preesistente.Numero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/20261.1. Il motivo è fondato.1.2. Sulla questione di diritto posta dal motivo in esame sono intervenutele Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. Sez. Un. N.7682/2023) che,componendo il contrasto insorto tra diverse pronunce della Corte, hannoaffermato che la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debitoche, come tale, abbia un carattere meramente ricognitivo di unasituazione debitoria certa, non avendo per oggetto una prestazione acontenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissasolo in caso d'uso.1.3. In particolare, le SS.UU. hanno ritenuto di condividere, sulla scortadel terzo orientamento riportato in motivazione, il principio secondo cuialla ricognizione di debito, avendo essa natura meramente dichiarativa e,come tale, non apportando alcuna modificazione nè rispetto alla sferapatrimoniale del debitore che la sottoscrive, nè a quella del creditore chela riceve, limitandosi a confermare un'obbligazione già esistente (cfr., già,Cass. sez. 5, 19 gennaio 2009, n. 1132), deve attribuirsi natura di meradichiarazione di scienza, rispetto alla quale non è applicabile, quindi, nèl'art. 9, parte prima, della tariffa, nè l'art. 3, parte prima della tariffa, mal'art. 4, parte II, della Tariffa, secondo cui, sono assoggettate, in casod'uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, lescritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni acontenuto patrimoniale (cfr. Cass. sez. 5, 2021, n. 15268; Cass. sez. 5,11 gennaio 2018, n. 481). Oltre a ciò, le SS.UU. hanno precisato che ildeposito di un documento a fini probatori nell'ambito di un procedimentogiudiziario contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6del d.P.R. n. 131 del 1986.1.4. Nel caso di specie, alla luce del principio affermato dalle SS.UU. lasentenza impugnata ha falsamente applicato l’art.3 della tariffa, parteprima, cit., perché, pur avendo accertato che la scrittura privata di cui ècausa avesse natura puramente dichiarativa perché essa non modificavaNumero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/2026la sfera patrimoniale del debitore che l’aveva sottoscritta, limitandosi aconfermare un’obbligazione già esistente, ha errato nel sussumere siffattopresuppone, invece, che l’atto dichiarativo abbia ad oggetto unaprestazione a contenuto patrimoniale che non ricorre nell’ipotesi di attomeramente ricognitivo di una situazione debitoria già esistente.1.5. Per completezza, va, quindi, evidenziato che la sussunzione nelladiversa ipotesi di cui all’art.4 della Tariffa, parte seconda, presupponecomunque per la sua applicazione che ricorra un “caso d’uso” che, però,non si verifica nell’ipotesi di deposito della scrittura di ricognizione didebito per fini probatori nell’ambito di un procedimento giudiziario, allaluce della corretta interpretazione dell’art.6 del d.P.R. n.131 del 1986.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., rappresentato dalla mancanzanella scrittura privata del 21.03.2016, nonché nel successivo decretoingiuntivo n. 1845/2018 della indicazione delle scadenze delle fattureriportate, da cui il credito della INCO che costituirebbero elementoessenziale per il calcolo degli interessi moratori oggetto di tassazione daparte dell’Agenzia delle Entrate.2.1. Il motivo è infondato.2.2. E’ opinione consolidata di questa Corte (Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un.,31 dicembre 2018, n. 33679) che il novellato testo dell'art. 360, n. 5,cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere caratteredecisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé viziodi omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causaNumero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/2026sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione. (Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476)2.3. Nel caso in esame, la tesi della ricorrente, secondo cui il calcolo dellabase imponibile dell’imposta proporzionale sull’interessi moratori fosseprecluso dall’omesso esame da parte della CTR del fatto storico costituitodall’assenza della data di scadenza di pagamento degli importi riportatinelle fatture oggetto del provvedimento monitorio e della ricognizione didebito, risulta chiaramente smentita dal passo motivazionale dellasentenza impugnata con cui il giudice di appello ha, invece, ritenuto chel’imposta fosse stata correttamente calcolata attraverso una meraoperazione matematica, desumendo la base imponibile da quanto statuitoin proposito nel provvedimento monitorio, in applicazione di criteri legalipredeterminati. Il che è del tutto in linea con il d.lgs. n.231/2002,espressamente richiamato nel titolo tassato, che predetermina in mododel tutto automatico, oltre alla misura, anche la decorrenza degli interessimoratori attraverso la speciale disciplina di cui all’art.4, stabilendo, conspecifico riferimento alle fatture, che il periodo di pagamento non puòNumero registro generale 2302/2023Numero sezionale 5149/2026Numero di raccolta generale 22897/2026Data pubblicazione 08/07/2026superare trenta giorni dal ricevimento della fattura, senza che sianecessaria alcuna costituzione in mora (vedi Cass. n. 28413/2024).2.4. In tal modo, il ragionamento logico-giuridico in punto interessimoratori non risulta viziato da alcun omesso esame della data di scadenzadei pagamenti, posto che la decorrenza degli interessi moratori, conriferimento alle fatture azionate nel procedimento monitorio e riportatenell’atto di ricognizione di debito, costituisce, come correttamenteevidenziato dalla stessa CTR, un elemento predeterminato per legge,senza che occorra alcun ulteriore specifico accertamento sul punto,risolvendosi il calcolo di tali accessori in una mera operazione matematicasulla base di elementi già legalmente prefissati.3. In definitiva, va accolto il primo motivo, rigettato il secondo, e,pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaCampania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversacomposizione, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese dilite del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di Cassazione del 25/06/2026La PresidenteMILENA BALSAMO