Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 gennaio 2020

Cassazione n. 40336/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2020 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], ad esito del giudizio ordinario, era stato dichiarato colpevole dei reati previsti dagli artt.474 e 648 cod. pen. e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

2.1. Violazione della legge processuale e vizio motivazionale in ordine al rigetto della eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, carente di un elemento essenziale.

2.2. Vizio motivazionale in ordine alla consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa della merce in quanto recante marchi contraffatti.

2.3. Vizio motivazionale quanto alla ritenuta destinazione alla vendita dei giubbotti con marchi contraffatti, desunta sulla base della deposizione del teste di P.G. non ben interpretata.

2.4. Violazione della legge penale in relazione all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.5.

Violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente al motivo inerente al beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte con fondamento sostenuto, in adesione al contenuto dell'ordinanza di rigetto emessa dal primo giudice, come il riferimento a due soggetti estranei, nella parte finale dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., diretto all'imputato e notificato al suo difensore domiciliatario, fosse il frutto di un evidente errore materiale, tale da non inficiare il senso dell'avviso, con l'indicazione delle facoltà esercitabili dall'imputato medesimo.3.

I giudici di merito hanno evidenziato numerosi elementi indicativi della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della contraffazione della merce, quali la mancanza di documentazione giustificativa (documenti fiscali come scontrini o fatture), la circostanza che egli non abbia mai fornito alcun plausibile elemento sulla provenienza della stessa, la evidenza della contraffazione.

In ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, va ricordato il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 40835 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713).

Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).

Correttamente la Corte di appello ha osservato che l'ipotesi che l'imputato potesse avere egli stesso avere proceduto alla contraffazione della merce, risultando quindi autore del reato presupposto, è stata espressa solo dalla difesa ed è risultata risulta priva di ogni riscontro.

4. La destinazione alla vendita è stata dedotta dalla presenza di altra merce esposta, potendosi logicamente affermare che pure i giubbotti, contenuti nello stesso luogo, all'interno di un borsone, dovessero essere commercializzati, anche in considerazione del numero elevato di capi.

Alla luce del chiaro dettato normativo, là dove l'art. 474 cod. pen. punisce chi «detiene per la vendita» prodotti con segni falsi, non occorre la consegna della merce contraffatta a potenziali acquirenti, essendo sufficiente dimostrare, sulla base dei più disparati indizi, compreso il numero elevato di prodotti il fine della vendita (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 142 del 28/09/2011, dep. 2012, Ratti, Rv. 251764 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 22450 del 03/03/2021, Foggetti, non nnassimata).5.

Con ampia motivazione, espressione di valutazioni discrezionali in questa sede non sindacabili, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo sia alla offesa non di particolare tenuità sia alla condotta abituale.

Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione di legge.

Va ribadito che il giudizio finale di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v.

Sez. 2, n. 9113 del 17/2/2021, Frappannpina, Rv. 280663, in motivazione).

6. In ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, invece, oggetto di uno specifico motivo di appello, la motivazione della sentenza impugnata è apparente, avendo fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, senza considerare che in relazione alle uniche due condanne, per fatti commessi negli anni 2008 e 2011, è stata applicata la disciplina della continuazione, cosicché astrattamente il ricorrente potrebbe nuovamente beneficiare della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., pur con l'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività (art. 165, secondo comma, cod. pen.).

Sul punto il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, secondo il quale la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a una precedente condanna implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio.

La "non opposizione", pertanto, può essere implicitamente desunta anche dal comportamento dell'imputato e innanzitutto dalla circostanza che egli abbia invocato incondizionatamente il riconoscimento del beneficio, pur sapendo che, avendone già usufruito, potrà essergli accordato per legge solo in maniera condizionata ed anche imponendogli la prestazione dell'attività non retribuita (fra le ultime cfr. Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773; Sez. 5, n.28568 del 25/09/2020, Ciorba, Rv. 279696; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taherr, Rv. 278725; Sez. 6, n. 1665 del 11/12/2019, dep. 2020, E., Rv. 278103; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, P., Rv. 276248).

La sentenza, dunque, va annullata quanto al punto inerente alla sospensione condizionale della pena; il giudice del rinvio dovrà dare congrua motivazione del giudizio prognostico che riterrà di esprimere a fondamento della concessione o del mancato riconoscimento del beneficio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla concessione del beneficio sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 19 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2020 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA], ad esito del giudizio ordinario, era stato dichiarato colpevole dei reati previsti dagli artt.474 e 648 cod. pen. e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge processuale e vizio motivazionale in ordine al rigetto della eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, carente di un elemento essenziale. 2.2. Vizio motivazionale in ordine alla consapevolezza in capo all'imputato della provenienza delittuosa della merce in quanto recante marchi contraffatti. 2.3. Vizio motivazionale quanto alla ritenuta destinazione alla vendita dei giubbotti con marchi contraffatti, desunta sulla base della deposizione del teste di P.G. non ben interpretata. 2.4. Violazione della legge penale in relazione all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 2.5. Violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente al motivo inerente al beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte con fondamento sostenuto, in adesione al contenuto dell'ordinanza di rigetto emessa dal primo giudice, come il riferimento a due soggetti estranei, nella parte finale dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., diretto all'imputato e notificato al suo difensore domiciliatario, fosse il frutto di un evidente errore materiale, tale da non inficiare il senso dell'avviso, con l'indicazione delle facoltà esercitabili dall'imputato medesimo.3. I giudici di merito hanno evidenziato numerosi elementi indicativi della consapevolezza in capo a [OSCURATO:PERSONA] della contraffazione della merce, quali la mancanza di documentazione giustificativa (documenti fiscali come scontrini o fatture), la circostanza che egli non abbia mai fornito alcun plausibile elemento sulla provenienza della stessa, la evidenza della contraffazione. In ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, va ricordato il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 40835 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713). Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato a una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). Correttamente la Corte di appello ha osservato che l'ipotesi che l'imputato potesse avere egli stesso avere proceduto alla contraffazione della merce, risultando quindi autore del reato presupposto, è stata espressa solo dalla difesa ed è risultata risulta priva di ogni riscontro. 4. La destinazione alla vendita è stata dedotta dalla presenza di altra merce esposta, potendosi logicamente affermare che pure i giubbotti, contenuti nello stesso luogo, all'interno di un borsone, dovessero essere commercializzati, anche in considerazione del numero elevato di capi. Alla luce del chiaro dettato normativo, là dove l'art. 474 cod. pen. punisce chi «detiene per la vendita» prodotti con segni falsi, non occorre la consegna della merce contraffatta a potenziali acquirenti, essendo sufficiente dimostrare, sulla base dei più disparati indizi, compreso il numero elevato di prodotti il fine della vendita (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 142 del 28/09/2011, dep. 2012, Ratti, Rv. 251764 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 22450 del 03/03/2021, Foggetti, non nnassimata).5. Con ampia motivazione, espressione di valutazioni discrezionali in questa sede non sindacabili, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo sia alla offesa non di particolare tenuità sia alla condotta abituale. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione di legge. Va ribadito che il giudizio finale di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 2, n. 9113 del 17/2/2021, Frappannpina, Rv. 280663, in motivazione). 6. In ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, invece, oggetto di uno specifico motivo di appello, la motivazione della sentenza impugnata è apparente, avendo fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, senza considerare che in relazione alle uniche due condanne, per fatti commessi negli anni 2008 e 2011, è stata applicata la disciplina della continuazione, cosicché astrattamente il ricorrente potrebbe nuovamente beneficiare della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., pur con l'obbligo di prestare attività non retribuita a favore della collettività (art. 165, secondo comma, cod. pen.). Sul punto il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente, secondo il quale la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a una precedente condanna implica il consenso alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, primo comma, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente tale beneficio. La "non opposizione", pertanto, può essere implicitamente desunta anche dal comportamento dell'imputato e innanzitutto dalla circostanza che egli abbia invocato incondizionatamente il riconoscimento del beneficio, pur sapendo che, avendone già usufruito, potrà essergli accordato per legge solo in maniera condizionata ed anche imponendogli la prestazione dell'attività non retribuita (fra le ultime cfr. Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Bongi, Rv. 279773; Sez. 5, n.28568 del 25/09/2020, Ciorba, Rv. 279696; Sez. 6, n. 12079 del 20/02/2020, Taherr, Rv. 278725; Sez. 6, n. 1665 del 11/12/2019, dep. 2020, E., Rv. 278103; Sez. 5, n. 19721 del 11/04/2019, P., Rv. 276248). La sentenza, dunque, va annullata quanto al punto inerente alla sospensione condizionale della pena; il giudice del rinvio dovrà dare congrua motivazione del giudizio prognostico che riterrà di esprimere a fondamento della concessione o del mancato riconoscimento del beneficio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione in ordine alla concessione del beneficio sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 19 ottobr
Sentenza Cassazione n. 40336/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris