Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02104/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 24/06/2020, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.4 c.p. in termini di equivalenza con la contestata aggravante, confermava l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina impropria e rideterminava la pena in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, deducendo i seguenti motivi: a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all' agli artt. 56 e 628 c.p.

Assumono che i giudici di merito non avevano considerato che, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, non era emersa la prova univoca della sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco al compimento del reato di rapina mentre era risultato che, a seguito della trattativa per l'acquisto di un souvenir, era nata una rissa con il titolare del negozio; b. vizio di motivazione in relazione alla complessiva determinazione della pena.

Lamentano che la Corte di appello non aveva chiarito i criteri di calcolo della pena irrogata in ragione del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.4 c.p. in termini di equivalenza con la contestata aggravante e che, tenuto conto della pena base stabilita in primo grado pari ad anni cinque, la sentenza nel rideterminare la pena aveva operato una reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo risulta proposto per motivi non consentiti avendo ad oggetto questioni in fatto già oggetto di congrua ed adeguata disamina da parte dei giudici territoriali o comunque è da ritenere manifestamente infondato.

2.1. I ricorrenti lamentano inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale (artt. 56 e 628 c.p.) nella parte in cui la Corte di appello di Messina ha ritenuto configurabile il tentativo di rapina, atteso che gli agenti non intendevano impossessarsi dei beni altrui, ma "si erano limitati ad una trattativa con la titolare del chiosco per l'acquisto di alcuni souvenir e, infastidita per la maleducazione degli avventori, aveva chiamato il nipote che, volendo allontanare i presenti, dava origine ad una rissa".

2.2. Va premesso che l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto. (Sez. 1, Sentenza n. 27918 del 04/03/2010 Ud. (dep. 19/07/2010) Rv. 248305 -

01. E' stato pure, condivisibilmente, osservato che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Sez. 2, Sentenza n. 46776 del 20/11/2012 Ud. (dep. 04/12/2012 ) Rv. 254106 - 01 Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto ovvero in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

La sentenza impugnata, facendo una corretta applicazione dell'art.56 c.p. e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, al fine di affermare la punibilità a titolo di tentativo, ha valorizzato una serie di elementi di fatto, desumendo correttamente la prova dell'intenzione degli imputati di impossessarsi con violenza e minaccia degli oggetti in vendita e di non pagarli dall'intervento del nipote della persona offesa per far cessare la condotta insistente dei correi nonché dalle dichiarazioni dello stesso D'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito nel corso dell'esame di avere "consumato tutti i soldi", mentre soggiungeva il Guglielmo che, benchè privo di denaro, aveva in ogni caso deciso di portare un souvenir alla moglie.

Gli intendimenti illeciti dei ricorrenti sono stati dedotti in modo corretto dall'aggressione in danno del Trovato, che aveva invitato gli imputati ad allontanarsi (mentre portavano al seguito merce non pagata) e, per tale ragione, era stato raggiunto da atti di violenza e da colpi (anche con una sedia) ad ulteriore riprova dell' intenzionalità degli imputati di tenere con sé quanto recavano al seguito.

Risulta, quindi, evidente che a fronte di una congrua ed adeguata ricostruzione in fatto in ordine ad un vero e proprio tentativo di rapina impropria, le censure mirano in modo del tutto inammissibile ad una ricostruzione alternativa della vicenda, certamente preclusa in sede di legittimità.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Risulta, infatti, che la corte di appello con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, riconosciuta l'attenuante di cui all' art. 62 n.4 c.p. con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ha ridotto la pena irrogata in primo grado nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione, mantenendosi all' interno della cornice edittale prevista (da tre a dieci anni di reclusione), non sussistendo, quindi, violazione alcuna del divieto di reformatio in pejus.

Del resto la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197 - 01).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio, inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti in data 24/06/2020, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.4 c.p. in termini di equivalenza con la contestata aggravante, confermava l' affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata rapina impropria e rideterminava la pena in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con un unico atto, deducendo i seguenti motivi: a. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all' agli artt. 56 e 628 c.p. Assumono che i giudici di merito non avevano considerato che, sulla scorta delle complessive risultanze processuali, non era emersa la prova univoca della sussistenza di atti idonei diretti in modo non equivoco al compimento del reato di rapina mentre era risultato che, a seguito della trattativa per l'acquisto di un souvenir, era nata una rissa con il titolare del negozio; b. vizio di motivazione in relazione alla complessiva determinazione della pena. Lamentano che la Corte di appello non aveva chiarito i criteri di calcolo della pena irrogata in ragione del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all' art. 62 n.4 c.p. in termini di equivalenza con la contestata aggravante e che, tenuto conto della pena base stabilita in primo grado pari ad anni cinque, la sentenza nel rideterminare la pena aveva operato una reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo risulta proposto per motivi non consentiti avendo ad oggetto questioni in fatto già oggetto di congrua ed adeguata disamina da parte dei giudici territoriali o comunque è da ritenere manifestamente infondato. 2.1. I ricorrenti lamentano inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale (artt. 56 e 628 c.p.) nella parte in cui la Corte di appello di Messina ha ritenuto configurabile il tentativo di rapina, atteso che gli agenti non intendevano impossessarsi dei beni altrui, ma "si erano limitati ad una trattativa con la titolare del chiosco per l'acquisto di alcuni souvenir e, infastidita per la maleducazione degli avventori, aveva chiamato il nipote che, volendo allontanare i presenti, dava origine ad una rissa". 2.2. Va premesso che l'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto. (Sez. 1, Sentenza n. 27918 del 04/03/2010 Ud. (dep. 19/07/2010) Rv. 248305 - 01. E' stato pure, condivisibilmente, osservato che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Sez. 2, Sentenza n. 46776 del 20/11/2012 Ud. (dep. 04/12/2012 ) Rv. 254106 - 01 Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto ovvero in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata, facendo una corretta applicazione dell'art.56 c.p. e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, al fine di affermare la punibilità a titolo di tentativo, ha valorizzato una serie di elementi di fatto, desumendo correttamente la prova dell'intenzione degli imputati di impossessarsi con violenza e minaccia degli oggetti in vendita e di non pagarli dall'intervento del nipote della persona offesa per far cessare la condotta insistente dei correi nonché dalle dichiarazioni dello stesso D'[OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito nel corso dell'esame di avere "consumato tutti i soldi", mentre soggiungeva il Guglielmo che, benchè privo di denaro, aveva in ogni caso deciso di portare un souvenir alla moglie. Gli intendimenti illeciti dei ricorrenti sono stati dedotti in modo corretto dall'aggressione in danno del Trovato, che aveva invitato gli imputati ad allontanarsi (mentre portavano al seguito merce non pagata) e, per tale ragione, era stato raggiunto da atti di violenza e da colpi (anche con una sedia) ad ulteriore riprova dell' intenzionalità degli imputati di tenere con sé quanto recavano al seguito. Risulta, quindi, evidente che a fronte di una congrua ed adeguata ricostruzione in fatto in ordine ad un vero e proprio tentativo di rapina impropria, le censure mirano in modo del tutto inammissibile ad una ricostruzione alternativa della vicenda, certamente preclusa in sede di legittimità. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Risulta, infatti, che la corte di appello con motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, riconosciuta l'attenuante di cui all' art. 62 n.4 c.p. con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante ha ridotto la pena irrogata in primo grado nella misura di anni due e mesi dieci di reclusione, mantenendosi all' interno della cornice edittale prevista (da tre a dieci anni di reclusione), non sussistendo, quindi, violazione alcuna del divieto di reformatio in pejus. Del resto la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013 Ud. (dep. 17/05/2013 ) Rv. 256197 - 01). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 02104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris