CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33277/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che, in relazione alla sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla pena di mesi sette di arresto, l'imputato ha articolato tre motivi con cui ha censurato la decisione, rispettivamente, per l'omesso rilievo dell'avvenuta abrogazione del reato contestato, per il mancato riconoscimento dello stato di necessità e per l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; - Considerato che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada, a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, prevede un autonomo reato (Sez. 6, n. 8223 del 12/12/2017, dep. 2018, Cavallo, Rv. 272233 - 01); - Constatato che la motivazione resa dai giudici del merito sull'assenza delle condizioni legittimanti lo stato di necessità (per mancata prova della situazione dedotta e inadeguatezza dell'impossibilità di optare per soluzioni diverse dalla violazione della norma penale) è restata del tutto insuperata dalle generiche censure introdotte con il secondo motivo; - Considerato che, circa la terza doglianza, risulta dedotta nei gradi di merito la questione di fatto alla base della particolare tenuità del fatto stesso, ex art. 131-bis cod. pen., con conseguente assenza di onere giustificativo per la Corte di appello sul punto (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01; - Rilevata, quindi, l'inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore D E POSITATA Il Presidente