CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45353/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22620/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo sette distinti motivi di ricorso: violazione dell'art. 624 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale; violazione dell'art 54 cod. pen. per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; iolazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante speciale; vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; violazione di legge in ordine al riconoscimento della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.; violaz:one di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato. Chiede, pertanto annullarsi la sentenza impugnata 2. Tutti i motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legit- timità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cyi principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1 I giudici del gravame del merito hanno dato conto di tutti gli elementi di prova convergenti nell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (in concorso con Salerno). In motivazione, in particolare, si è dato atto: a) dell'esame delle immagini di videosorveglianza da parte degli operatori di p.g.; b) della iden- tificazione della vettura con cui gli autori del fatto si erano dati alla fuga e della verifica della disponibilità della stessa in capo al Mertoli; c) della identificazione degli imputati per mezzo della comparazione delle immagini di videosorveglianza N. 22620/2024 R.G. con le foto segnaletiche; d) delle precedenti segnalazioni dei due imputati per analoghi furti. La Corte territoriale, dunque, ha diffusamente motivato, con argomentazioni prive di aporie logiche con cui il ricorrente, in concreto, non si confronta, sul fatto che il materiale probatorio permetta di pervenire con assoluta certezza alla affer- mazione di responsabilità penale dell'imputato. 3.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, con cui il difensore invoca l'opera- tività della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., la Colte territoriale ha respinto le generiche doglianze poste con l'atto di appello, in virtù della mancata allega- zione da parte della difesa della prova dello stato di necessità in cui si sarebbe trovato l'imputato nel momento in cui ha agito. La Corte distrettuale si è conformata al principio secondo cui « in tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, s'i che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente» (Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173 - 02). Va ulteriormente osservato che le osservazioni presenti nel ricorso con cui la difesa invoca lo stato di bisogno dell'imputato e dei suoi familiari che avrebbe indotto a trovare riparo nell'abitazione disabitata non è per nulla at- tinente ai fatti del presente procedimento, che ha ad oggetto un fatto di furto avvenuto in un supermercato. 3.3 La Corte ha altresì dato conto in motivazione che ostava al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il valore dei beni sottratti (e non restituiti) che si attesta intorno ai complessivi 400 euro. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».N. 22620/2024 R.G. Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione del- la punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'esse;-e effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite- nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu- sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre- detto). 3.4. La Corte territoriale, ancora, ha dato atto con motivazione logica e con- grua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di non aver ravvisato ragioni valide per un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla aggravante contestata. La sentenza impugnata si colloca pertanto nell'alveo del consolidato e con- divisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di- screzionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838). 3.5 In ordine al quinto motivo di ricorso va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conse- guenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del N. 22620/2024 R.G. 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell'imputato, tenuto conto del rilevante valore della merce sottratta pari a circa 400/500 euro. Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni dell'asserita minima rilevanza economica del danno. 3.6 In ordine al sesto motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esi- stente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con ade- guata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desu- mersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fatto- re meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, veri- ficando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di merito, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la modalità N. 22620/2024 R.G. della condotta e l'assenza di revisione critica della condotta da parte dell'imputato siano indici che confermano una sua radicata e non attenuata pericolosità. 3.7 L'ultimo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuaie, nella sentenza impu- gnata, non si è pronunciata in punto di pena, non essendo stata investita della questione con l'atto di appello. Ciò posto, le doglianze con cui la difesa nel ricorso lamenta un errore nel calcolo della pena irrogata ( "pari ad un anno di reclusione ed euro 450,00 di multa ridotta di un terzo per il tentativo alla pena finale di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa") non si riferiscono al procedimento in questione considerato che i giudici di appello si sono limitati a confermare la pena irrogata con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa il 12 ottobre 2022 e con cui l'odierno imputato era stato condannato per il delitto di furto in concorso alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond