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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23177/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

88avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma haconfermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furtoaggravato;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con l’unico motivo proposto, lamenta violazionedella legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen., poiché l’esclusione dellacausa di non punibilità sarebbe stata argomentata in modo tautologico, senzaconsiderare che il furto era stato solo tentato e che dunque l’offesa non si erarealizzata;[OSCURATO:PERSONA], al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);[OSCURATO:PERSONA] che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. con congrueargomentazioni, correlate all’entità del pericolo e dovendosi peraltro considerareche la nozione di danno deve essere intesa come danno criminale, ossia nonavendo riguardo al mero pregiudizio economico cagionato alla persona offesa (Sez.2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
88avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma haconfermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furtoaggravato;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con l’unico motivo proposto, lamenta violazionedella legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen., poiché l’esclusione dellacausa di non punibilità sarebbe stata argomentata in modo tautologico, senzaconsiderare che il furto era stato solo tentato e che dunque l’offesa non si erarealizzata;[OSCURATO:PERSONA], al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);[OSCURATO:PERSONA] che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. con congrueargomentazioni, correlate all’entità del pericolo e dovendosi peraltro considerareche la nozione di danno deve essere intesa come danno criminale, ossia nonavendo riguardo al mero pregiudizio economico cagionato alla persona offesa (Sez.2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]