CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39214/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone sulla scorta di emergenze istruttorie — quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e dai verbalizzanti — attestanti che l'imputato si è reso protagonista di una condotta di fastidiosa ingerenza nella sfera privata della vittima, raggiunta, nell'arco di poco più di due mesi, da migliaia di telefonate e chiamate rimaste senza risposta poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel medesimo torno di tempo, non ha esitato a contattarla di persona, anche presso l'esercizio commerciale ove ella prestava attività lavorativa, allo scopo di presentarle le proprie insistite rivendicazioni economiche; che, al cospetto di una decisione imperniata su un percorso argomentativo logico e coerente, il ricorrente oppone, con il primo motivo, una diversa ricostruzione dell'accaduto (con specifico riferimento alla reciprocità dei contatti ed al tenore dei messaggi, scritti e a voce, inviatigli dalla [OSCURATO:PERSONA]) che, però, non trova alcun riscontro nel provvedimento impugnato né è sostenuta da pertinenti allegazioni; che le residue doglianze, vertenti sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sono inammissibili perché attinenti a profili non rappresentati, neanche in sede di conclusioni, nell'ambito del giudizio di primo grado, e sui quali, dunque, il giudice di merito non era tenuto a pronunziarsi; che, per di più, il Tribunale ha spiegato, motu proprio e con ragionamento logicamente e giuridicamente ineccepibile, che la reiterazione delle condotte moleste e l'insistenza del loro autore concorrono ad escludere, a dispetto della condizione di incensuratezza, la mitigazione del trattamento sanzionatorio mediante applicazione delle circostanze attenuanti generiche; che, a fronte di un percorso argomentatili° pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. è, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle