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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 16792/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18966/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO([OSCURATO:EMAIL] ) -resistente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn.107/2017 depositata i l 31/01/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 107 del 2017, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], qualieredi e familiari di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Ministero dell’Interno,avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dagli stessi al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla fruizione dei benefici previsti dalle leggi n. 302 del 1990 e 407 del 1998, quali familiari superstiti di vittime della criminalità organizzata, in relazione all’omicidio di cui era rimasto vittima il loro congiunto; la Corte territoriale, dopo aver rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione reiterata dal Ministero dell’Interno, ha affermato che, seppure il termine di decadenza di due anni dall’evento lesivo (previsto nella versione originaria dell’art. 6, comma 1, l. n. 302 del 1990)fosse stato soppresso dall’art. 1, comma 3, l. n. 407 del 1998 e poi ripristinato e ridotto a tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza dall’art. 23, comma 1, legge n. 44 del 1999, di ciò non potevano beneficiare i ricorrenti in ragione del fatto che l’art. 12 della legge del 1990 aveva fissato, per gli eventi criminosi accaduti dopo il 1° gennaio 1969, il dies a quodel termine dei due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge; il termine era quindi spirato già adecorrere del biennio dal 25 ottobre 1992 e non incideva su tale effetto ormai definitivo il mutamento legislativo successivo; inoltre,con precipuo riferimento ai benefici di cui alla l. n. 407/1998 per i quali nessuna decadenza era prevista,la Corte territoriale ha dato atto che il primo giudice aveva accertato,attraverso l’istruttoria espletata, che non era stata dimostratal’estraneità del familiare dei ricorrenti, giovane diciannovenne ucciso a seguito di agguato, alla criminalità organizzata; ad avviso della Corte d’appello, pur riconoscendosi che non vi era contestazione da parte del Ministero sul fatto che la morte di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata accidentale, in quanto lo stesso si trovò per puro caso in compagnia della vittima designata, non poteva ritenersi sufficientemente provato che il delitto fosse accaduto per finalità mafiose; in particolare, tale conclusione emergeva dal complessivo quadro indiziario formatosi(sentenza di assoluzione dei mafiosi imputati del delitto, assenza di prova che il delitto fosse riconducibile ad un fallito agguato contro esponente mafioso; aleatorietà della tesi secondo cui il delitto fosse riferibile ad un diverbio intercorso tra un noto mafioso ed un amico del Mammoliti, che ne aveva preso le difese); perciò,diventava superfluo procedere all’accertamento, effettuato positivamente dal Tribunale , della non estraneità ad ambienti malavitosi dello Zito in quanto dedito allo spaccio di stupefacentiper come era emerso dal rapporto giudiziario della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova e non smentita dai testimoni escussi; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; il Ministero dell’Interno non ha opposto difese; chiamata la causa all’adunanza camerale del 23 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.p.r. n. 510 del 1999 e la nullità della sentenza perché sarebbe stata ritenuta la decadenza dal diritto di cui alla l. n. 302 del 1990 in quanto spirato il 25 ottobre 1992, senza considerare che il detto termine, contenuto nella versione originaria dell’art. 6 della legge citata, era stato eliminato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 407 del 1998 che aveva pure abrogato l’art. 12, comma secondo, della legge n. 302 del 1990 (riferito agli eventi lesivi già accaduti) per i quali il termine di decadenza iniziava a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge; peraltro, neanche il successivo art. 23 della legge n. 44 del 1999, che aveva reintrodotto il termine di tre mesi dalla sentenza(ipotesi non ricorrente nella specie), entro il quale gli interessati devono presentare domanda e che era stato integrato dal d.P.R. 510 del 1999, aveva nuovamente previsto un generale termine di decadenza; con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4,7 e 9 bis l. n. 302 del 1990 e la nullità della sentenza, trattandosi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di diritto soggettivo che non viene toccato dall’esito del procedimento amministrativo; dunque, poiché la parte istante aveva provato la finalità mafiosa del delitto e l’estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali, il diritto non poteva che essere riconosciuto; con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e nullità della sentenza,in relazione al mancato riconoscimento del presupposto della finalità mafiosa del delitto che doveva ritenersi incontestato tra le parti; con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e nullità della sentenza in ragione della errata valutazione del contenuto delle prove testimoniali; gli ultimi tre motivi, connessi dall’unicità del tema della rilevanza e della prova della condizione della estraneità dei destinatari dei benefici dagli ambienti criminali, vanno trattati congiuntamente ed in via preliminare in quanto idonei a definire il giudizio; essi sono infondati; in primo luogo, va rilevata l’infondatezza del terzo motivo, che dà per scontata la non contestazione, e quindi illegittima la decisione sul punto, della finalità mafiosa dell’omicidio dello Zito e del Mammoliti; infatti, ciò che può formare oggetto di non contestazione sono solo fatti storicamente intesi e non certo la qualificazione giuridica dei medesimi da parte del giudice, senza considerare- a voler considerare i singoli accadimenti-che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione( da ultimo Cass. n. 4681 del 2023); inoltre, varicordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare (Cass. n. 11340 del 2021) che laL. n. 302 del 1990 "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" ha previsto benefici economici e assistenziali anche in favore delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo ed ampliando quanto già riconosciuto alle vittime del terrorismo; in particolare, l'art. 4 cit. legge (Elargizione ai superstiti), al comma 1, contempla la erogazione di una somma di denaro una tantum ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di lesioni riportate in conseguenza delle azioni ed operazioni di cui al precedente art. 1.

Tale elargizione è altresì corrisposta, ai sensi del comma 2, ai soggetti non parenti néaffini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi "more uxorio"; i presupposti della elargizione, come definiti attraverso il rinvio al precedente art. 1, consistono nel fatto: che le lesioni avvengano in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; che la vittima: non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso o di reati connessi;sia estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali (salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa) ovvero risulti che al tempo dell'evento si era già dissociata o estraniata da questi ultimi, cui partecipava; inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 1 Legge stessa, nel testo sostituito dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 3, il beneficio si applica retroattivamente alle vittime ed ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1°gennaio 1969; l'elargizione in favore delle vittime o dei loro familiari superstiti presuppone dunque la prova della riconduzione dell'episodio criminoso tra i reati-scopo di un contesto associativo che faccia uso dei metodi di cui all'art. 416 bis c.p.; correttamente, pertanto, il giudice del merito ha affermato che le modalità dell'omicidio, da sole, non sono idonee a dimostrare la matrice mafiosa, dovendo essere ricercato, altresì il collegamento del crimine con le finalità della associazione mafiosa e, dunque, verificato il contesto ambientale all'interno del quale il delitto è maturato ed è stato commesso; la valutazione circa la carenza della prova nel caso concreto di tale collegamento è, invece, un giudizio di merito, censurabile in questa sede nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione; la parte ricorrente si limita ad assumere genericamente la esistenza di idonei elementi di prova in tal senso senza tuttavia dedurre un vizio della motivazione, secondo il paradigma di cui al vigente art.360 c.p.c., n. 5; anche il quarto motivo, pur se diversamente qualificatodalla parte, in realtà contesta il giudizio che la Corte di merito avrebbe reso in ordine alla mancanza di prova della estraneità della vi ttima, al momento dell'evento, agli ambienti delinquenziali; trattasi dimotivo inammissibile in quanto riferito ad argomentazioni incidentali, non funzionali al contenuto decisorio della sentenza impugnata che, una volta esclusa la prova della finalità mafiosa del delitto, ha ritenuto superfluo l’accertamento della non estraneità dello Zito agli ambienti criminali in ragione dell’attività di spaccio di stupefacenti; le affermazioni ad abundantiam contenute nella sentenza impugnata, non possono formare oggetto di motivo per cassazione in quanto ne difetta l’interesse ad impugnare; è infatti inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429 del 2022; Cass. n. 8755 del 2018); la questione oggetto del primo motivo, dovendosi rilevare che attinge ad un aspetto solo parziale della pronuncia, alla luce di quanto sopra esposto in ordine all’assenza de l presupposto costitutivo dei diritti invocati relativo alla finalità mafiosa del delitto, resta assorbita; in definitiva, il ricorso deve essere complessivamente rigettato; nulla va disposto sulle spese del giudizio in assenza di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18966/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]( ) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO([OSCURATO:EMAIL] ) -resistente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAn.107/2017 depositata i l 31/01/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 107 del 2017, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], qualieredi e familiari di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Ministero dell’Interno,avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dagli stessi al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla fruizione dei benefici previsti dalle leggi n. 302 del 1990 e 407 del 1998, quali familiari superstiti di vittime della criminalità organizzata, in relazione all’omicidio di cui era rimasto vittima il loro congiunto; la Corte territoriale, dopo aver rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione reiterata dal Ministero dell’Interno, ha affermato che, seppure il termine di decadenza di due anni dall’evento lesivo (previsto nella versione originaria dell’art. 6, comma 1, l. n. 302 del 1990)fosse stato soppresso dall’art. 1, comma 3, l. n. 407 del 1998 e poi ripristinato e ridotto a tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza dall’art. 23, comma 1, legge n. 44 del 1999, di ciò non potevano beneficiare i ricorrenti in ragione del fatto che l’art. 12 della legge del 1990 aveva fissato, per gli eventi criminosi accaduti dopo il 1° gennaio 1969, il dies a quodel termine dei due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge; il termine era quindi spirato già adecorrere del biennio dal 25 ottobre 1992 e non incideva su tale effetto ormai definitivo il mutamento legislativo successivo; inoltre,con precipuo riferimento ai benefici di cui alla l. n. 407/1998 per i quali nessuna decadenza era prevista,la Corte territoriale ha dato atto che il primo giudice aveva accertato,attraverso l’istruttoria espletata, che non era stata dimostratal’estraneità del familiare dei ricorrenti, giovane diciannovenne ucciso a seguito di agguato, alla criminalità organizzata; ad avviso della Corte d’appello, pur riconoscendosi che non vi era contestazione da parte del Ministero sul fatto che la morte di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata accidentale, in quanto lo stesso si trovò per puro caso in compagnia della vittima designata, non poteva ritenersi sufficientemente provato che il delitto fosse accaduto per finalità mafiose; in particolare, tale conclusione emergeva dal complessivo quadro indiziario formatosi(sentenza di assoluzione dei mafiosi imputati del delitto, assenza di prova che il delitto fosse riconducibile ad un fallito agguato contro esponente mafioso; aleatorietà della tesi secondo cui il delitto fosse riferibile ad un diverbio intercorso tra un noto mafioso ed un amico del Mammoliti, che ne aveva preso le difese); perciò,diventava superfluo procedere all’accertamento, effettuato positivamente dal Tribunale , della non estraneità ad ambienti malavitosi dello Zito in quanto dedito allo spaccio di stupefacentiper come era emerso dal rapporto giudiziario della Compagnia dei Carabinieri di Taurianova e non smentita dai testimoni escussi; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; il Ministero dell’Interno non ha opposto difese; chiamata la causa all’adunanza camerale del 23 marzo 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.p.r. n. 510 del 1999 e la nullità della sentenza perché sarebbe stata ritenuta la decadenza dal diritto di cui alla l. n. 302 del 1990 in quanto spirato il 25 ottobre 1992, senza considerare che il detto termine, contenuto nella versione originaria dell’art. 6 della legge citata, era stato eliminato dall’art. 1, comma 3, della legge n. 407 del 1998 che aveva pure abrogato l’art. 12, comma secondo, della legge n. 302 del 1990 (riferito agli eventi lesivi già accaduti) per i quali il termine di decadenza iniziava a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge; peraltro, neanche il successivo art. 23 della legge n. 44 del 1999, che aveva reintrodotto il termine di tre mesi dalla sentenza(ipotesi non ricorrente nella specie), entro il quale gli interessati devono presentare domanda e che era stato integrato dal d.P.R. 510 del 1999, aveva nuovamente previsto un generale termine di decadenza; con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,4,7 e 9 bis l. n. 302 del 1990 e la nullità della sentenza, trattandosi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, di diritto soggettivo che non viene toccato dall’esito del procedimento amministrativo; dunque, poiché la parte istante aveva provato la finalità mafiosa del delitto e l’estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali, il diritto non poteva che essere riconosciuto; con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e nullità della sentenza,in relazione al mancato riconoscimento del presupposto della finalità mafiosa del delitto che doveva ritenersi incontestato tra le parti; con il quarto motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e nullità della sentenza in ragione della errata valutazione del contenuto delle prove testimoniali; gli ultimi tre motivi, connessi dall’unicità del tema della rilevanza e della prova della condizione della estraneità dei destinatari dei benefici dagli ambienti criminali, vanno trattati congiuntamente ed in via preliminare in quanto idonei a definire il giudizio; essi sono infondati; in primo luogo, va rilevata l’infondatezza del terzo motivo, che dà per scontata la non contestazione, e quindi illegittima la decisione sul punto, della finalità mafiosa dell’omicidio dello Zito e del Mammoliti; infatti, ciò che può formare oggetto di non contestazione sono solo fatti storicamente intesi e non certo la qualificazione giuridica dei medesimi da parte del giudice, senza considerare- a voler considerare i singoli accadimenti-che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione( da ultimo Cass. n. 4681 del 2023); inoltre, varicordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare (Cass. n. 11340 del 2021) che laL. n. 302 del 1990 "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" ha previsto benefici economici e assistenziali anche in favore delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, estendendo ed ampliando quanto già riconosciuto alle vittime del terrorismo; in particolare, l'art. 4 cit. legge (Elargizione ai superstiti), al comma 1, contempla la erogazione di una somma di denaro una tantum ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di lesioni riportate in conseguenza delle azioni ed operazioni di cui al precedente art. 1. Tale elargizione è altresì corrisposta, ai sensi del comma 2, ai soggetti non parenti néaffini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi "more uxorio"; i presupposti della elargizione, come definiti attraverso il rinvio al precedente art. 1, consistono nel fatto: che le lesioni avvengano in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.; che la vittima: non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso o di reati connessi;sia estranea ad ambienti e rapporti delinquenziali (salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa) ovvero risulti che al tempo dell'evento si era già dissociata o estraniata da questi ultimi, cui partecipava; inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 1 Legge stessa, nel testo sostituito dalla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 3, il beneficio si applica retroattivamente alle vittime ed ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1°gennaio 1969; l'elargizione in favore delle vittime o dei loro familiari superstiti presuppone dunque la prova della riconduzione dell'episodio criminoso tra i reati-scopo di un contesto associativo che faccia uso dei metodi di cui all'art. 416 bis c.p.; correttamente, pertanto, il giudice del merito ha affermato che le modalità dell'omicidio, da sole, non sono idonee a dimostrare la matrice mafiosa, dovendo essere ricercato, altresì il collegamento del crimine con le finalità della associazione mafiosa e, dunque, verificato il contesto ambientale all'interno del quale il delitto è maturato ed è stato commesso; la valutazione circa la carenza della prova nel caso concreto di tale collegamento è, invece, un giudizio di merito, censurabile in questa sede nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione; la parte ricorrente si limita ad assumere genericamente la esistenza di idonei elementi di prova in tal senso senza tuttavia dedurre un vizio della motivazione, secondo il paradigma di cui al vigente art.360 c.p.c., n. 5; anche il quarto motivo, pur se diversamente qualificatodalla parte, in realtà contesta il giudizio che la Corte di merito avrebbe reso in ordine alla mancanza di prova della estraneità della vi ttima, al momento dell'evento, agli ambienti delinquenziali; trattasi dimotivo inammissibile in quanto riferito ad argomentazioni incidentali, non funzionali al contenuto decisorio della sentenza impugnata che, una volta esclusa la prova della finalità mafiosa del delitto, ha ritenuto superfluo l’accertamento della non estraneità dello Zito agli ambienti criminali in ragione dell’attività di spaccio di stupefacenti; le affermazioni ad abundantiam contenute nella sentenza impugnata, non possono formare oggetto di motivo per cassazione in quanto ne difetta l’interesse ad impugnare; è infatti inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429 del 2022; Cass. n. 8755 del 2018); la questione oggetto del primo motivo, dovendosi rilevare che attinge ad un aspetto solo parziale della pronuncia, alla luce di quanto sopra esposto in ordine all’assenza de l presupposto costitutivo dei diritti invocati relativo alla finalità mafiosa del delitto, resta assorbita; in definitiva, il ricorso deve essere complessivamente rigettato; nulla va disposto sulle spese del giudizio in assenza di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processua
Sentenza Cassazione n. 16792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris