CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 24206/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14140-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1106/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2023 R.G.N. 831/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.14140/2024 Cron. Rep. Ud.25/06/2025 che, con la sentenza n. 1106/2023, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata accolta la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di esattore e inquadramento nel livello C del CCNL di settore, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di turni spezzati di cui all’art. 43 lett. b) CCNL, con la conseguente condanna della società al pagamento di euro 4.803,80; che avverso tale sentenza Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo; chel’intimato ha resistito con controricorso; cheil Collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO che è stato depositato il verbale di accordo transattivo, intercorso tra le parti, stipulato in sede sindacale il 17.12.2024; che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo concernente la controversia de qua , dandosi atto dell’intervenuta definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge; chetale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria; che le spese del presente giudizio sono compensate, sussistendone le ragioni, in relazione all’avvenuta complessiva conciliazione della controversia. che non sussistono i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15). P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. C