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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:T:2011:360
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Causa T‑53/07 Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Partecipazione all’intesa — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti» Massime della sentenza Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Elementi di prova necessari (Art. 81, n. 1, CE) Sotto il profilo dell’onere della prova relativa a una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione.

Pertanto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione ha avuto luogo.

L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione.

Il giudice pertanto non può concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo.

Peraltro, di solito le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo.

Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni.

Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza.

Qualora gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], pur avendo un certo valore probatorio, non siano sufficienti per giustificare la constatazione dell’esistenza di un’infrazione da parte dell’impresa di cui trattasi, tenuto conto delle contraddizioni nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti, segnatamente, le riunioni organizzate nell’ambito dell’intesa, e del dubmbio che deve risolversi a vantaggio dell’impresa di cui trattasi, occorre annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. (v. punti 63-64, 76, 78) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 13 luglio 2011 ( * ) «Concorrenza – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Partecipazione all’intesa – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti» Nella causa T‑53/07, Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., con sede in Łódź (Polonia), rappresentata dalla sig.ra F. Carlin, barrister, e dal sig.

E. Batchelor, solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dai sigg.

X. Lewis e

V. Bottka, successivamente dai sigg.

Bottka e

V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda la Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Trade-[OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto dal sig.

F. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, dalla sig.ra

I. [OSCURATO:PERSONA]-Białecka e dal sig. N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Con decisione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def. (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) partecipando a un’intesa sul mercato dei prodotti soprammenzionati. 2 Le imprese destinatarie della decisione impugnata sono: – la [OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Leverkusen (Germania); – [OSCURATO:PERSONA], con sede in Midland, Michigan ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); – la [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Schwalbach (Germania); – la [OSCURATO:PERSONA] mbH (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

OHG), con sede in Schwalbach; – la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Horgen (Svizzera); – l’[OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma; – la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Brindisi (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); – la [OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]); – la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in L’Aia; – la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]); – l’Unipetrol a.s., con sede in Praga (Repubblica ceca); – la Kaučuk a.s., con sede in Kralupy nad Vltavou (Repubblica ceca); – la Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., con sede in Łódź (Polonia) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». 3 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono interamente controllate, direttamente o indirettamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «Dow») (punti 16‑21 della decisione impugnata). 4 L’attività dell’ENI relativa ai prodotti di cui trattasi è stata svolta inizialmente dall’[OSCURATO:SOCIETA], controllata indirettamente dall’ENI tramite la controllata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]»). [OSCURATO:SOCIETA]° novembre 1997 l’[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] è stata assorbita dall’[OSCURATO:SOCIETA].

L’ENI controllava il 99,97% dell’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]° gennaio 2002 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito la sua attività chimica strategica (compresa l’attività concernente la gomma butadiene e la gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) alla [OSCURATO:PERSONA], sua controllata al 100%.

L’ENI controlla direttamente e integralmente la [OSCURATO:PERSONA] dal 21 ottobre 2002.

A decorrere dal 1° maggio 2003 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha cambiato la sua denominazione in [OSCURATO:SOCIETA] (punti 26‑32 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] utilizza, nella decisione impugnata, la denominazione «[OSCURATO:SOCIETA]» per fare riferimento a qualsiasi società appartenente all’ENI (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]») (punto 36 della decisione impugnata). 5 [OSCURATO:PERSONA] è una controllata della [OSCURATO:PERSONA], che è a sua volta interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») (punti 38‑40 della decisione impugnata). 6 La Kaučuk è stata creata nel 1997 a seguito della fusione tra la Kaučuk [OSCURATO:PERSONA] a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] a.s.

Il 21 luglio 1997 l’Unipetrol ha acquisito tutti i beni, i diritti e gli obblighi delle imprese interessate dalla fusione.

L’Unipetrol detiene il 100% delle azioni della Kaučuk (punti 45 e 46 della decisione impugnata).

Peraltro, secondo la decisione impugnata, la Tavorex s.r.o. (in prosieguo: la «Tavorex»), con sede nella Repubblica ceca, ha rappresentato la Kaučuk (e il suo predecessore, la Kaučuk [OSCURATO:PERSONA]) nelle attività di esportazione tra il 1991 e il 28 febbraio 2003.

Sempre secondo la decisione impugnata, la Tavorex ha rappresentato la Kaučuk, dal 1996, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 49 della decisione impugnata). 7 Secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato il produttore polacco [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nelle attività di esportazione per circa trent’anni, almeno fino al 2001.

Sempre secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato la [OSCURATO:PERSONA], tra il 1997 e il 2000, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 51 della decisione impugnata). 8 Il periodo con riferimento al quale è stata accertata l’infrazione va dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA], l’ENI e la [OSCURATO:PERSONA]), dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999 (per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002 (per l’Unipetrol e la Kaučuk), dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]) e dal 26 novembre 2001 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]) (punti 476‑485 e art. 1 del dispositivo della decisione impugnata). 9 La gomma butadiene (in prosieguo: la «BR») e la gomma stirene butadiene del tipo emulsione (in prosieguo: l’«ESBR») sono gomme sintetiche utilizzate essenzialmente per la produzione di pneumatici.

Questi due prodotti sono sostituibili tra loro nonché con altre gomme sintetiche e con la gomma naturale (punti 3‑6 della decisione impugnata). 10 Oltre ai produttori destinatari della decisione impugnata, altri produttori asiatici e dell’[OSCURATO:PERSONA] orientale hanno venduto quantitativi limitati di BR e di ESBR nel territorio del SEE.

Inoltre, una parte considerevole di BR viene prodotta direttamente dai principali produttori di pneumatici (punto 54 della decisione impugnata). 11 Il 20 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha contattato i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e ha espresso la propria intenzione di cooperare a titolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), in relazione alla BR e all’ESBR.

Per quanto riguarda l’ESBR, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa.

Tale dichiarazione è stata registrata su cassetta (punto 67 della decisione impugnata). 12 Il 14 gennaio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa relativa alla BR.

Tale dichiarazione è stata registrata su cassetta. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari fornito verbali delle riunioni del comitato BR dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 68 della decisione impugnata). 13 Il 5 febbraio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di concederle un’immunità condizionale dall’ammenda (punto 69 della decisione impugnata). 14 Il 27 marzo 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un accertamento, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] & Co. (punto 70 della decisione impugnata). 15 Tra il settembre 2003 e il luglio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle imprese interessate dalla decisione impugnata varie richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 71 della decisione impugnata). 16 Il 16 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Co. si sono incontrate con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e hanno manifestato l’intenzione di cooperare a titolo della comunicazione sulla cooperazione.

In occasione di tale incontro è stata fornita una presentazione orale delle attività dell’intesa relative alla BR e all’ESBR.

Tale presentazione orale è stata registrata.

È stato inoltre consegnato un fascicolo contenente i documenti inerenti all’intesa (punto 72 della decisione impugnata). 17 Il 4 marzo 2005 la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva concederle una riduzione dell’ammenda compresa tra il 30 e il 50% (punto 73 della decisione impugnata). 18 Il 7 giugno 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento e ha inviato una prima comunicazione degli addebiti alle imprese destinatarie della decisione impugnata – ad eccezione dell’Unipetrol – nonché alla [OSCURATO:PERSONA].

La prima comunicazione degli addebiti è stata adottata anche nei confronti della Tavorex, ma non le è stata notificata in quanto detta società era in liquidazione dall’ottobre del 2004.

Il procedimento nei suoi confronti è stato quindi archiviato (punti 49 e 74 della decisione impugnata). 19 Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte relative a tale prima comunicazione degli addebiti (punto 75 della decisione impugnata).

Esse hanno inoltre avuto accesso al fascicolo, sotto forma di CD-ROM, nonché alle dichiarazioni orali e ai documenti ad esse relativi presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] (punto 76 della decisione impugnata). 20 Il 3 novembre 2005 la Manufacture française des pneumatiques Michelin (in prosieguo: la «Michelin») ha chiesto di intervenire.

Essa ha fornito osservazioni scritte il 13 gennaio 2006 (punto 78 della decisione impugnata). 21 Il 6 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una seconda comunicazione degli addebiti indirizzata alle imprese destinatarie della decisione impugnata.

Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte a tale riguardo (punto 84 della decisione impugnata). 22 Il 12 maggio 2006, la Michelin ha presentato una denuncia ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18) (punto 85 della decisione impugnata). 23 Il 22 giugno 2006 le imprese destinatarie della decisione impugnata, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], e la Michelin hanno partecipato all’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 86 della decisione impugnata). 24 In mancanza di sufficienti elementi di prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare il procedimento nei suoi confronti (punto 88 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso di archiviare il procedimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (punto 89 della decisione impugnata). 25 Peraltro, mentre inizialmente erano stati utilizzati due numeri di caso diversi (uno per la BR e l’altro per l’ESBR) (COMP/E-1/38.637 e COMP/E-1/38.638), la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato, dopo la prima comunicazione degli addebiti, un unico numero (COMP/F/38.638) (punti 90 e 91 della decisione impugnata). 26 Il procedimento amministrativo si è concluso il 29 novembre 2006 con l’adozione della decisione impugnata da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 27 Ai sensi dell’art. 1 del dispositivo della decisione impugnata, le seguenti imprese hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 SEE, commettendo, nei periodi indicati, un’infrazione unica e continuata consistente nell’aver concordato obiettivi di prezzo, ripartito clienti mediante accordi di non aggressione e scambiato informazioni riservate concernenti i prezzi, i concorrenti e i clienti nei settori della BR e dell’ESBR:

a) la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002;

b) la [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001; la [OSCURATO:PERSONA], dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 26 novembre 2001 al 28 novembre 2002;

c) l’ENI, dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002;

d) la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999;

e) l’Unipetrol, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002; la Kaučuk, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002;

f) la [OSCURATO:PERSONA], dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000. 28 Sulla base degli accertamenti di fatto e delle valutazioni giuridiche operate nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato alle imprese interessate varie ammende il cui importo è stato calcolato conformemente al metodo illustrato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nonché nella comunicazione sulla cooperazione. 29 L’art. 2 del dispositivo della decisione impugnata infligge le seguenti ammende:

a) alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0;

b) alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 64,575 milioni, di cui:

i) EUR 60,27 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA]; ii) EUR 47,355 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA];

c) all’ENI e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 272,25 milioni;

d) alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 160,875 milioni;

e) all’Unipetrol e alla Kaučuk, in solido: EUR 17,55 milioni;

f) alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 3,8 milioni. 30 L’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata ordina alle imprese elencate all’art. 1 di porre immediatamente fine, qualora non vi abbiano ancora provveduto, alle infrazioni descritte nel medesimo articolo e di astenersi d’ora in poi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento di cui all’art. 1 nonché qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto equivalente.

Procedimento e conclusioni delle parti 31 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 32 Con decisione del presidente del Tribunale 2 aprile 2009, il sig. N. [OSCURATO:PERSONA] è stato designato per completare la sezione, in seguito ad impedimento di uno dei suoi membri. 33 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. 34 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’art. 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti.

Le parti hanno ottemperato a tali domande nei termini impartiti. 35 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 20 ottobre 2009. 36 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – in via principale, annullare la decisione impugnata, in particolare i suoi artt. 1‑4, nella parte in cui la riguarda; – in subordine: – annullare l’art. 2 della decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda; – ovvero modificare l’art. 2 della decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda, in modo da annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 37 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

In diritto 38 Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su quattordici motivi.

Tali motivi mirano, in sostanza, a contestare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto constatare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest’ultima agisse come intermediario della [OSCURATO:PERSONA], la durata dell’infrazione e l’importo dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre l’adozione di misure di organizzazione del procedimento dirette, segnatamente, ad ottenere che venga ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di consentirle l’accesso alle dichiarazioni delle imprese rese nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione. 39 È opportuno esaminare anzitutto il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla mancata dimostrazione della sua partecipazione all’intesa.

Sul primo motivo, vertente sulla mancata dimostrazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa Argomenti delle parti – Argomenti della [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 81 CE non dimostrando adeguatamente la sua partecipazione all’intesa. 41 [OSCURATO:PERSONA] constaterebbe la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a due riunioni dell’intesa, vale a dire la riunione del 16 novembre 1999 svoltasi a Francoforte (Germania) e quella del 22 febbraio 2000 svoltasi a Wermelskirchen (Germania).

Per la [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero infondate. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che nessun altro elemento dimostra la sua partecipazione all’intesa di cui trattasi. – Sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 16 novembre 1999 a Francoforte 42 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, la sera del 16 novembre 1999, all’hotel Meridien, a una riunione ufficiosa a latere dell’Associazione europea della gomma sintetica. 43 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) non alloggiava all’hotel Meridien e che sarebbe partito dopo la riunione dell’Associazione europea della gomma sintetica terminata alle ore 11.00 il 16 novembre 1999. [OSCURATO:PERSONA] fornisce, a tal riguardo, due dichiarazioni del sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) nonché una ricevuta dell’hotel. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver modificato la sua versione dei fatti, come dichiara la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre negato di aver partecipato alla riunione illecita in questione.

Gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero ricevibili e la [OSCURATO:PERSONA] farebbe erroneamente riferimento alla sentenza del Tribunale 8 marzo 2007, causa T‑339/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑521). 44 La dichiarazione della Dow riportata al punto 202 della decisione impugnata non sarebbe attendibile, in quanto sarebbe corroborata soltanto dal sig.

P. ([OSCURATO:PERSONA]), il quale non sarebbe stato presente a Francoforte la sera del 16 novembre 1999. [OSCURATO:PERSONA] rinvia, a tal riguardo, a vari documenti del fascicolo istruttorio.

Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], e conformemente alla giurisprudenza, l’affermazione non corroborata della Dow, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre parti convenute nel corso del procedimento amministrativo, non costituisce un’adeguata prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tale riunione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che il sig.

L. ([OSCURATO:SOCIETA]) non poteva essere presente a Francoforte la sera del 16 novembre 1999. 45 Nessun elemento di prova confermerebbe la presenza del sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]).

La nota spese del sig.

F. (Dow) non identificherebbe la causa del pagamento effettuato né gli eventuali partecipanti a una riunione.

Quanto agli appunti manoscritti del sig. N. (Dow), essi non menzionerebbero il sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) né la [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbe molto probabile che tali appunti costituissero, di fatto, un promemoria per il sig. N. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe citata in tali appunti (con la menzione «OS»).

Tuttavia, vari elementi sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero che essa non poteva essere la fonte delle informazioni menzionate negli appunti in questione.

Tali appunti manoscritti sarebbero quindi stime personali del sig. N. oppure proverrebbero da fonti pubbliche.

In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, per quanto riguarda la Michelin, essa non ha mai avuto il benché minimo contatto con tale cliente dal secondo semestre del 1998, quando la [OSCURATO:PERSONA] le ha comunicato che avrebbe ripreso le vendite riguardanti l’ESBR di tale cliente.

Per quanto riguarda la società Goodyear, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe effettuato forniture a tale cliente nel 1999 o nel 2000.

Quanto alla società «TGA», la [OSCURATO:PERSONA] non conoscerebbe tale cliente.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto conoscere il potenziale relativo all’ESBR «domestico» della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima sarebbe stata un semplice esportatore.

Inoltre, tre dei principali clienti della [OSCURATO:PERSONA] non figurerebbero nell’elenco, vale a dire le società Vredestein, Nokian e Pegasus. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che i membri dell’intesa, regolarmente e in diverse occasioni, avevano fatto confusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 46 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] ammette, nel controricorso, che la riunione del 16 novembre 1999, menzionata nella decisione impugnata, di fatto non si sarebbe svolta. [OSCURATO:PERSONA] cercherebbe in tal modo di sostituire le conclusioni fattuali della decisione impugnata con la teoria secondo la quale una riunione illecita si sarebbe svolta il 15 novembre 1999. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tale teoria non è suffragata da alcun elemento di prova.

L’unica prova fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una ricevuta di pari data attestante l’avvenuto consumo di bevande al bar per un importo di 89,50 marchi tedeschi (DEM).

Per la [OSCURATO:PERSONA] tale ricevuta non fornisce la prova dell’oggetto della discussione o del fatto che la discussione abbia potuto costituire un comportamento illecito.

Peraltro, dalla decisione impugnata emergerebbe che il conto del bar sarebbe stato pagato dal sig.

F. (Dow) e non dal sig.

P. ([OSCURATO:PERSONA]) e che ciò sarebbe avvenuto il 16 novembre 1999.

Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il sig.

T. (Kralupy) ha partecipato alle discussioni illecite, mentre dalla nota spese del sig.

P. risulterebbe che il sig.

T. non era presente. 47 La presentazione di tale nuova riunione contestata pregiudicherebbe i diritti della difesa e l’obbligo di motivazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe mai avuto l’opportunità di replicare a tale affermazione nel corso del procedimento amministrativo. 48 Peraltro, l’errore della [OSCURATO:PERSONA] vizierebbe d’illegittimità l’art. 1 della decisione impugnata, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’infrazione di cui trattasi a partire dal 16 novembre 1999.

Richiamando la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑59/99, Ventouris/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑5257, punti 31‑33), la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il dispositivo di una decisione può essere interpretato alla luce dei suoi motivi solo nell’ipotesi di mancanza di chiarezza dei termini utilizzati nello stesso.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non esiste alcuna ambiguità nel dispositivo della decisione impugnata. – Sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 22 febbraio 2000 a Wermelskirchen 49 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non sarebbe provato che i partecipanti a una riunione di un sottocomitato dell’Associazione europea della gomma sintetica, il 22 febbraio 2000 a Wermelskirchen, abbiano posto in essere un comportamento configurante infrazione. 50 [OSCURATO:PERSONA] riterrebbe tuttavia, al punto 446 della decisione impugnata, che tale riunione segni la fine della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa. – Sull’assenza di altri elementi atti a dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa 51 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, dal momento che l’unico elemento di prova prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] non dimostra la sua partecipazione all’intesa, le altre affermazioni generiche riportate nella decisione impugnata non possono avere valore probatorio. 52 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in primo luogo, l’assenza di prova del suo coinvolgimento nel benché minimo accordo sulla fissazione dei prezzi. [OSCURATO:PERSONA] osserva, a tal riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe proprio la [OSCURATO:PERSONA] nella sua dichiarazione riportata al punto 114 della decisione impugnata e non la [OSCURATO:PERSONA], come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver partecipato, con la [OSCURATO:PERSONA], alle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica nel periodo successivo al 1999. [OSCURATO:PERSONA] non identificherebbe la [OSCURATO:PERSONA] neppure come partecipante alle discussioni sui prezzi. [OSCURATO:PERSONA] rinvia, a tal riguardo, al punto 115 della decisione impugnata.

Altrettanto dicasi degli elementi di prova della [OSCURATO:PERSONA], i quali riguardano il periodo compreso tra il 30 agosto 1995 e il 31 maggio 1999 (punti 119, 120 e 123 della decisione impugnata). 53 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non ci sono prove della sua partecipazione a una ripartizione del mercato.

La dichiarazione della Dow riportata al punto 125 della decisione impugnata non preciserebbe né l’oggetto dell’accordo né la sua data né infine la questione se la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta.

La conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la Dow avrebbe voluto fare riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun fondamento. 54 In terzo luogo, per quanto riguarda lo scambio di informazioni commerciali riservate, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’unica riunione rilevante è quella del 16 novembre 1999 svoltasi a Francoforte.

La conferma apportata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 133 della decisione impugnata sarebbe priva di valore per il periodo che riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, come sarebbe stato dimostrato precedentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non era in possesso delle informazioni riservate riguardanti le forniture di ESBR della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo indicato nella decisione impugnata. 55 Le altre affermazioni generiche contenute nella decisione impugnata sarebbero peraltro insufficienti per dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa.

I punti 155, 156, 158 e 159 della decisione impugnata o riguarderebbero la [OSCURATO:PERSONA] o non dimostrerebbero l’esistenza di un comportamento configurante infrazione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

Argomenti della [OSCURATO:PERSONA] – Sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 16 novembre 1999 a Francoforte 56 [OSCURATO:PERSONA] precisa, anzitutto, che emerge dalla descrizione fatta nella decisione impugnata (punti 199‑212 della decisione impugnata) che, nelle prime ore del 16 novembre 1999, si è svolta una riunione ufficiosa nel corso della quale sono stati conclusi accordi sui prezzi e sono state scambiate informazioni sui principali clienti. 57 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato, nel ricorso, la sua versione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] fonderebbe ora la negazione della sua partecipazione alla riunione illecita di cui trattasi sul luogo in cui si trovava il sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) la sera del 16 novembre 1999.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto tali fatti nel corso del procedimento amministrativo.

Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza, il Tribunale dovrebbe ritenere irricevibili gli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dei propri argomenti [vale a dire le due dichiarazioni del sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) e la sua ricevuta dell’hotel]. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che tali documenti sono, di fatto, inconferenti.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di prove riguardanti lo svolgimento di una riunione ufficiosa la sera del 15 novembre 1999 nonché la partecipazione del sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) a tale riunione. [OSCURATO:PERSONA] fornisce, in particolare, una ricevuta dell’hotel nonché un modello di nota spese del sig.

P. contenuti nel fascicolo istruttorio. 58 Contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la dichiarazione della Dow, al punto 204 della decisione impugnata, contiene dei riferimenti chiari della presenza del sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) durante le discussioni dell’intesa.

Tale dichiarazione sarebbe confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 205 della decisione impugnata).

Per quanto riguarda gli appunti manoscritti del sig. N. (Dow), la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che nella prima parte essi fanno riferimento a un mercato più vasto rispetto a quello dell’ESBR, per il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse certo.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che solo di recente e in parte si è posto fine progressivamente alle relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, che molto probabilmente le informazioni scambiate erano interessanti e rilevanti per la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe quindi di prove sufficienti della presenza e della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione dell’intesa del 15 e 16 novembre 1999. 59 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, nella sezione 4.3.8 della decisione impugnata, essa ha fornito la prova dello svolgimento di una riunione il «15‑16 novembre 1999».

La riunione del 15 novembre 1999 dunque non sarebbe «nuova». [OSCURATO:PERSONA] farebbe inoltre confusione tra due note spese.

Il sig.

P. avrebbe pagato il conto del bar Casablanca.

Quanto al sig.

F., egli avrebbe pagato l’affitto della sala riunioni.

La cronologia dei fatti pertanto non sarebbe stata modificata.

Gli elementi di prova presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] non presenterebbero neppure incoerenze. 60 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il dispositivo della decisione impugnata, in particolare il suo art. 1, lett. f), non menziona esplicitamente la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a una riunione il 15 novembre 1999.

La decisione impugnata indicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a una violazione dell’art. 81 CE tra il 16 novembre 1999 e il 22 febbraio 2000. [OSCURATO:PERSONA] osserva di non aver mai affermato che gli accordi conclusi nel corso di tale riunione, la sera del 15 novembre 1999, hanno prodotto immediatamente i loro effetti.

In ogni caso, la riunione sarebbe durata fino alle prime ore del 16 novembre 1999. – Sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 22 febbraio 2000 a Wermelskirchen 61 [OSCURATO:PERSONA] precisa che, come risulta dai punti 213‑215 della decisione impugnata, essa non afferma che l’attività illecita è avvenuta durante la riunione del 22 febbraio 2000, svoltasi a Wermelskirchen.

Di conseguenza, gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inconferenti a tal riguardo. – Sull’assenza di altri elementi atti a dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa 62 [OSCURATO:PERSONA] precisa di non aver affermato, nella decisione impugnata, che la riunione del 15 e 16 novembre 1999 ha portato a un accordo in forma esplicita sulla ripartizione del mercato. [OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che essa dispone di prove che dimostrano la presenza e la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], in occasione di tale riunione, alle discussioni relative ai prezzi e allo scambio di informazioni.

La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe confermata dagli appunti manoscritti e dalle dichiarazioni della Dow (punti 201 e 202 della decisione impugnata).

La partecipazione del sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) e il suo status di dipendente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero confermati dalla Dow e dal verbale della riunione ufficiale fornito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Del pari, gli elementi di prova della [OSCURATO:PERSONA] menzionati ai punti 155 e 156 della decisione impugnata confermerebbero la partecipazione del sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]).

Giudizio del Tribunale 63 Si deve ricordare che, sotto il profilo dell’onere della prova relativa a una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8417, punto 58, e 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4125, punto 86).

Pertanto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione ha avuto luogo (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2707, punto 43 e la giurisprudenza citata).

Occorre rilevare altresì che, affinché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la loro comune volontà di agire sul mercato in un determinato modo (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 112, e 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78‑215/78 e 218/78, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 86; sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1711, punto 256).

L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione impugnata con cui si constata un’infrazione.

Il giudice pertanto non può concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4407, punto 215). 64 Peraltro, di solito le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo.

Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni.

Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑123, punti 55‑57, e 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑729, punto 51). 65 Nel caso di specie, occorre osservare che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa di cui trattasi è stata accertata soltanto per la riunione illecita del 15 e 16 novembre 1999, svoltasi a Francoforte. 66 In particolare, a tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che una riunione dell’intesa si è svolta a latere della riunione ufficiale dell’Associazione europea della gomma sintetica, «durante la serata e la notte del 16 novembre 1999» (punto 212 della decisione impugnata).

Tale riunione illecita avrebbe coinvolto i sigg.

P. ([OSCURATO:PERSONA]), F., N.,

V. (Dow), L. ([OSCURATO:PERSONA]), L. ([OSCURATO:SOCIETA]) e T. (Tavorex).

Le persone interessate, prima di prendere in affitto una sala riunioni, si sarebbero incontrate nel bar di un hotel (punto 202 della decisione impugnata). 67 In via preliminare, occorre respingere gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali la contestazione della [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza del sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]) la sera del 16 novembre, a Francoforte, sarebbe irricevibile, nonché i documenti acquisiti al fascicolo a tal riguardo.

Occorre considerare, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare, dinanzi al Tribunale, l’addebito mosso nei suoi confronti nella decisione impugnata.

Inoltre, dagli elementi acquisiti al fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sempre contestato, nel corso del procedimento amministrativo, la sua partecipazione alla riunione illecita.

In ogni caso, e per le ragioni qui di seguito esposte, occorre osservare che i documenti in questione non sono rilevanti per statuire sulla controversia, come peraltro sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie. 68 Nel merito, in primo luogo, dagli elementi acquisiti al fascicolo risulta che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il sig.

P. ([OSCURATO:PERSONA]) non era presente la sera del 16 novembre 1999 a Francoforte.

Ciò è riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 69 In secondo luogo, va osservato che la decisione impugnata contiene numerose contraddizioni in merito al momento esatto in cui si è svolta la riunione illecita in questione. [OSCURATO:PERSONA] infatti indica, al punto 212 della decisione impugnata, «la serata e la notte del 16 novembre 1999», fondandosi sulla dichiarazione della Dow. [OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti, al punto 297 della decisione impugnata, che la riunione illecita in questione si sia svolta nella «notte tra il 15 e il 16 novembre 1999».

Peraltro, la sezione 4.3.8 della decisione impugnata indica il 15 e 16 novembre 1999.

Infine, il dispositivo di quest’ultima prende in considerazione la data del 16 novembre 1999 per determinare l’inizio dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 70 In terzo luogo, anche vari elementi materiali rivelano alcune contraddizioni in merito alla presunta data della riunione illecita di cui trattasi e in merito alle altre possibili spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la nota spese del sig.

P. ([OSCURATO:PERSONA]) relativa, segnatamente, a un pagamento effettuato presso il bar dell’hotel per un importo pari a DEM 84,5 fa riferimento alla data del 15 novembre 1999.

Quanto al pagamento dell’affitto di una sala riunioni per un importo pari a DEM 436, esso è stato invece registrato il 16 novembre 1999.

Peraltro, gli appunti manoscritti del sig. N. (Dow) menzionano unicamente la data del 16 novembre 1999.

Infine, la dichiarazione della Dow riportata al punto 202 della decisione impugnata precisa che la riunione illecita si sarebbe svolta dopo la riunione ufficiale dell’Associazione europea della gomma sintetica, svoltasi la mattina del 16 novembre. 71 In quarto luogo, la dichiarazione della Dow riportata al punto 202 della decisione impugnata indica che i sigg.

P. ([OSCURATO:PERSONA]), F., N.,

V. (Dow), L. ([OSCURATO:PERSONA]), L. ([OSCURATO:SOCIETA]) e T. (Tavorex) si sarebbero incontrati nel bar dell’hotel, prima di prendere in affitto una sala riunioni.

Orbene, la nota spese del sig.

P., relativa alle consumazioni pagate in tale bar, che la [OSCURATO:PERSONA] mette in evidenza nelle sue memorie, menziona altresì la presenza del segretario generale dell’epoca dell’Associazione europea della gomma sintetica (sig. ra C.).

Tuttavia, risulta dai punti 95 e 115 della decisione impugnata che il citato segretario generale non ha mai partecipato alle riunioni dell’intesa.

Non può dunque dedursi che il sig.

L. ([OSCURATO:PERSONA]), soltanto per aver partecipato all’incontro al bar dell’hotel, abbia partecipato a una riunione illecita. 72 In quinto luogo, per quanto attiene agli appunti manoscritti del sig. N. (Dow), è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha constatato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’intesa vertente sulla BR.

La parte degli appunti manoscritti del sig. N. riguardante la BR non può pertanto avere forza probatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto riguarda la parte degli appunti manoscritti del sig. N. riguardanti l’ESBR, occorre rilevare che, oltre ai produttori dell’intesa, altri produttori non facenti parte dell’intesa sono menzionati come fornitori di taluni clienti.

In tali circostanze particolari, non può essere escluso che siano state fatte stime di consegne soltanto tra alcuni produttori, senza che sia possibile stabilire con esattezza se la [OSCURATO:PERSONA] ne facesse parte, tenuto conto in particolare delle contraddizioni esistenti in merito alla presunta data della riunione illecita in questione. 73 Dato l’insieme di tali elementi specifici nel caso di specie, il Tribunale ritiene che esista un dubbio in merito alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a una riunione illecita, a Francoforte, in data 15 e 16 novembre 1999.

Tale dubbio deve risolversi a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. 74 Alla luce di tali fatti, il Tribunale ritiene che gli elementi riportati nella parte della decisione impugnata relativa alle riunioni dell’intesa, là dove si riferiscono alla [OSCURATO:PERSONA], non siano sufficienti per concludere che tale impresa ha partecipato agli accordi illeciti di cui trattasi. 75 Gli elementi menzionati nella parte della decisione impugnata relativa alla descrizione dell’intesa (sezione 4.2 della decisione impugnata) non inficiano tale conclusione. 76 A tale riguardo, il Tribunale considera che, sebbene alcuni elementi riportati nella sezione 4.2 della decisione impugnata possano avere un certo valore probatorio, segnatamente la dichiarazione generale della [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 156 della decisione impugnata, essi non sono sufficienti, considerati gli elementi specifici esposti precedentemente riguardanti le riunioni dell’intesa e tenuto conto del dubbio che deve risolversi a vantaggio della ricorrente, per giustificare la constatazione dell’esistenza di un’infrazione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. 77 Considerato il complesso di tali elementi, e nell’ambito di una loro valutazione globale, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’intesa. 78 Di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del ricorso, in particolare la questione delle relazioni tra i committenti e gli intermediari nell’ambito delle infrazioni alle regole di concorrenza, e neppure la domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata dalla ricorrente.

Sulle spese 79 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere quindi condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della

[OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) è annullata nella parte in cui riguarda la Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA]Białecka [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2011.

Firme * Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑53/07 Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Concorrenza — Intese — Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Partecipazione all’intesa — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti» Massime della sentenza Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] con cui viene constatata un’infrazione — Elementi di prova necessari (Art. 81, n. 1, CE) Sotto il profilo dell’onere della prova relativa a una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione. Pertanto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione ha avuto luogo. L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione con cui si constata un’infrazione. Il giudice pertanto non può concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo. Peraltro, di solito le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza. Qualora gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], pur avendo un certo valore probatorio, non siano sufficienti per giustificare la constatazione dell’esistenza di un’infrazione da parte dell’impresa di cui trattasi, tenuto conto delle contraddizioni nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti, segnatamente, le riunioni organizzate nell’ambito dell’intesa, e del dubmbio che deve risolversi a vantaggio dell’impresa di cui trattasi, occorre annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA]. (v. punti 63-64, 76, 78) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 13 luglio 2011 ( * ) «Concorrenza – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE – Partecipazione all’intesa – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti» Nella causa T‑53/07, Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., con sede in Łódź (Polonia), rappresentata dalla sig.ra F. Carlin, barrister, e dal sig. E. Batchelor, solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata inizialmente dai sigg. X. Lewis e V. Bottka, successivamente dai sigg. Bottka e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere l’annullamento, per quanto riguarda la Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta alla Trade-[OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto dal sig. F. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA]-Białecka e dal sig. N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 ottobre 2009, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Con decisione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def. (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha constatato che varie imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) partecipando a un’intesa sul mercato dei prodotti soprammenzionati. 2 Le imprese destinatarie della decisione impugnata sono: –        la [OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in Leverkusen (Germania); –        [OSCURATO:PERSONA], con sede in Midland, Michigan ([OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); –        la [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Schwalbach (Germania); –        la [OSCURATO:PERSONA] mbH (già [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. OHG), con sede in Schwalbach; –        la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Horgen (Svizzera); –        l’[OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma; –        la [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Brindisi (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); –        la [OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in L’Aia ([OSCURATO:PERSONA]); –        la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in L’Aia; –        la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]); –        l’Unipetrol a.s., con sede in Praga (Repubblica ceca); –        la Kaučuk a.s., con sede in Kralupy nad Vltavou (Repubblica ceca); –        la Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., con sede in Łódź (Polonia) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]». 3 [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono interamente controllate, direttamente o indirettamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «Dow») (punti 16‑21 della decisione impugnata). 4 L’attività dell’ENI relativa ai prodotti di cui trattasi è stata svolta inizialmente dall’[OSCURATO:SOCIETA], controllata indirettamente dall’ENI tramite la controllata [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]»). [OSCURATO:SOCIETA]° novembre 1997 l’[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] è stata assorbita dall’[OSCURATO:SOCIETA]. L’ENI controllava il 99,97% dell’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]° gennaio 2002 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha trasferito la sua attività chimica strategica (compresa l’attività concernente la gomma butadiene e la gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) alla [OSCURATO:PERSONA], sua controllata al 100%. L’ENI controlla direttamente e integralmente la [OSCURATO:PERSONA] dal 21 ottobre 2002. A decorrere dal 1° maggio 2003 l’[OSCURATO:SOCIETA] ha cambiato la sua denominazione in [OSCURATO:SOCIETA] (punti 26‑32 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] utilizza, nella decisione impugnata, la denominazione «[OSCURATO:SOCIETA]» per fare riferimento a qualsiasi società appartenente all’ENI (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]») (punto 36 della decisione impugnata). 5 [OSCURATO:PERSONA] è una controllata della [OSCURATO:PERSONA], che è a sua volta interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») (punti 38‑40 della decisione impugnata). 6 La Kaučuk è stata creata nel 1997 a seguito della fusione tra la Kaučuk [OSCURATO:PERSONA] a.s. e la [OSCURATO:PERSONA] a.s. Il 21 luglio 1997 l’Unipetrol ha acquisito tutti i beni, i diritti e gli obblighi delle imprese interessate dalla fusione. L’Unipetrol detiene il 100% delle azioni della Kaučuk (punti 45 e 46 della decisione impugnata). Peraltro, secondo la decisione impugnata, la Tavorex s.r.o. (in prosieguo: la «Tavorex»), con sede nella Repubblica ceca, ha rappresentato la Kaučuk (e il suo predecessore, la Kaučuk [OSCURATO:PERSONA]) nelle attività di esportazione tra il 1991 e il 28 febbraio 2003. Sempre secondo la decisione impugnata, la Tavorex ha rappresentato la Kaučuk, dal 1996, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 49 della decisione impugnata). 7 Secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato il produttore polacco [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») nelle attività di esportazione per circa trent’anni, almeno fino al 2001. Sempre secondo la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato la [OSCURATO:PERSONA], tra il 1997 e il 2000, nelle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 51 della decisione impugnata). 8 Il periodo con riferimento al quale è stata accertata l’infrazione va dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA], l’ENI e la [OSCURATO:PERSONA]), dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999 (per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002 (per l’Unipetrol e la Kaučuk), dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000 (per la [OSCURATO:PERSONA]), dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]) e dal 26 novembre 2001 al 28 novembre 2002 (per la [OSCURATO:PERSONA]) (punti 476‑485 e art. 1 del dispositivo della decisione impugnata). 9 La gomma butadiene (in prosieguo: la «BR») e la gomma stirene butadiene del tipo emulsione (in prosieguo: l’«ESBR») sono gomme sintetiche utilizzate essenzialmente per la produzione di pneumatici. Questi due prodotti sono sostituibili tra loro nonché con altre gomme sintetiche e con la gomma naturale (punti 3‑6 della decisione impugnata). 10 Oltre ai produttori destinatari della decisione impugnata, altri produttori asiatici e dell’[OSCURATO:PERSONA] orientale hanno venduto quantitativi limitati di BR e di ESBR nel territorio del SEE. Inoltre, una parte considerevole di BR viene prodotta direttamente dai principali produttori di pneumatici (punto 54 della decisione impugnata). 11 Il 20 dicembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha contattato i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e ha espresso la propria intenzione di cooperare a titolo della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), in relazione alla BR e all’ESBR. Per quanto riguarda l’ESBR, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa. Tale dichiarazione è stata registrata su cassetta (punto 67 della decisione impugnata). 12 Il 14 gennaio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una dichiarazione orale con cui ha descritto le attività dell’intesa relativa alla BR. Tale dichiarazione è stata registrata su cassetta. [OSCURATO:PERSONA] ha del pari fornito verbali delle riunioni del comitato BR dell’Associazione europea della gomma sintetica (punto 68 della decisione impugnata). 13 Il 5 febbraio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di concederle un’immunità condizionale dall’ammenda (punto 69 della decisione impugnata). 14 Il 27 marzo 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un accertamento, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] & Co. (punto 70 della decisione impugnata). 15 Tra il settembre 2003 e il luglio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle imprese interessate dalla decisione impugnata varie richieste di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (punto 71 della decisione impugnata). 16 Il 16 ottobre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] & Co. si sono incontrate con i servizi della [OSCURATO:PERSONA] e hanno manifestato l’intenzione di cooperare a titolo della comunicazione sulla cooperazione. In occasione di tale incontro è stata fornita una presentazione orale delle attività dell’intesa relative alla BR e all’ESBR. Tale presentazione orale è stata registrata. È stato inoltre consegnato un fascicolo contenente i documenti inerenti all’intesa (punto 72 della decisione impugnata). 17 Il 4 marzo 2005 la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva concederle una riduzione dell’ammenda compresa tra il 30 e il 50% (punto 73 della decisione impugnata). 18 Il 7 giugno 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento e ha inviato una prima comunicazione degli addebiti alle imprese destinatarie della decisione impugnata – ad eccezione dell’Unipetrol – nonché alla [OSCURATO:PERSONA]. La prima comunicazione degli addebiti è stata adottata anche nei confronti della Tavorex, ma non le è stata notificata in quanto detta società era in liquidazione dall’ottobre del 2004. Il procedimento nei suoi confronti è stato quindi archiviato (punti 49 e 74 della decisione impugnata). 19 Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte relative a tale prima comunicazione degli addebiti (punto 75 della decisione impugnata). Esse hanno inoltre avuto accesso al fascicolo, sotto forma di CD-ROM, nonché alle dichiarazioni orali e ai documenti ad esse relativi presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] (punto 76 della decisione impugnata). 20 Il 3 novembre 2005 la Manufacture française des pneumatiques Michelin (in prosieguo: la «Michelin») ha chiesto di intervenire. Essa ha fornito osservazioni scritte il 13 gennaio 2006 (punto 78 della decisione impugnata). 21 Il 6 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una seconda comunicazione degli addebiti indirizzata alle imprese destinatarie della decisione impugnata. Le imprese di cui trattasi hanno depositato osservazioni scritte a tale riguardo (punto 84 della decisione impugnata). 22 Il 12 maggio 2006, la Michelin ha presentato una denuncia ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU L 123, pag. 18) (punto 85 della decisione impugnata). 23 Il 22 giugno 2006 le imprese destinatarie della decisione impugnata, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], e la Michelin hanno partecipato all’audizione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 86 della decisione impugnata). 24 In mancanza di sufficienti elementi di prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare il procedimento nei suoi confronti (punto 88 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre deciso di archiviare il procedimento nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (punto 89 della decisione impugnata). 25 Peraltro, mentre inizialmente erano stati utilizzati due numeri di caso diversi (uno per la BR e l’altro per l’ESBR) (COMP/E-1/38.637 e COMP/E-1/38.638), la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato, dopo la prima comunicazione degli addebiti, un unico numero (COMP/F/38.638) (punti 90 e 91 della decisione impugnata). 26 Il procedimento amministrativo si è concluso il 29 novembre 2006 con l’adozione della decisione impugnata da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 27 Ai sensi dell’art. 1 del dispositivo della decisione impugnata, le seguenti imprese hanno violato l’art. 81 CE e l’art. 53 SEE, commettendo, nei periodi indicati, un’infrazione unica e continuata consistente nell’aver concordato obiettivi di prezzo, ripartito clienti mediante accordi di non aggressione e scambiato informazioni riservate concernenti i prezzi, i concorrenti e i clienti nei settori della BR e dell’ESBR: a)      la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002; b)      la [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1996 al 28 novembre 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001; la [OSCURATO:PERSONA], dal 22 febbraio 2001 al 28 febbraio 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 26 novembre 2001 al 28 novembre 2002; c)      l’ENI, dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002; d)       la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; la [OSCURATO:PERSONA], dal 20 maggio 1996 al 31 maggio 1999; e)       l’Unipetrol, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002; la Kaučuk, dal 16 novembre 1999 al 28 novembre 2002; f)       la [OSCURATO:PERSONA], dal 16 novembre 1999 al 22 febbraio 2000. 28 Sulla base degli accertamenti di fatto e delle valutazioni giuridiche operate nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato alle imprese interessate varie ammende il cui importo è stato calcolato conformemente al metodo illustrato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») nonché nella comunicazione sulla cooperazione. 29 L’art. 2 del dispositivo della decisione impugnata infligge le seguenti ammende: a)      alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 0; b)      alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 64,575 milioni, di cui: i)      EUR 60,27 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA]; ii)      EUR 47,355 milioni in solido con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]; c)      all’ENI e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 272,25 milioni; d)      alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], in solido: EUR 160,875 milioni; e)      all’Unipetrol e alla Kaučuk, in solido: EUR 17,55 milioni; f)      alla [OSCURATO:PERSONA]: EUR 3,8 milioni. 30 L’art. 3 del dispositivo della decisione impugnata ordina alle imprese elencate all’art. 1 di porre immediatamente fine, qualora non vi abbiano ancora provveduto, alle infrazioni descritte nel medesimo articolo e di astenersi d’ora in poi dal ripetere qualsiasi atto o comportamento di cui all’art. 1 nonché qualsiasi atto o comportamento che abbia oggetto o effetto equivalente. Procedimento e conclusioni delle parti 31 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. 32 Con decisione del presidente del Tribunale 2 aprile 2009, il sig. N. [OSCURATO:PERSONA] è stato designato per completare la sezione, in seguito ad impedimento di uno dei suoi membri. 33 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. 34 Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’art. 64 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali domande nei termini impartiti. 35 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 20 ottobre 2009. 36 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        in via principale, annullare la decisione impugnata, in particolare i suoi artt. 1‑4, nella parte in cui la riguarda; –        in subordine: –        annullare l’art. 2 della decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda; –        ovvero modificare l’art. 2 della decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda, in modo da annullare o ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 37 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In diritto 38 Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su quattordici motivi. Tali motivi mirano, in sostanza, a contestare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto constatare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sebbene quest’ultima agisse come intermediario della [OSCURATO:PERSONA], la durata dell’infrazione e l’importo dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] chiede inoltre l’adozione di misure di organizzazione del procedimento dirette, segnatamente, ad ottenere che venga ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di consentirle l’accesso alle dichiarazioni delle imprese rese nell’ambito della comunicazione sulla cooperazione. 39 È opportuno esaminare anzitutto il primo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla mancata dimostrazione della sua partecipazione all’intesa. Sul primo motivo, vertente sulla mancata dimostrazione della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa Argomenti delle parti –       Argomenti della [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’art. 81 CE non dimostrando adeguatamente la sua partecipazione all’intesa. 41 [OSCURATO:PERSONA] constaterebbe la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a due riunioni dell’intesa, vale a dire la riunione del 16 novembre 1999 svoltasi a Francoforte (Germania) e quella del 22 febbraio 2000 svoltasi a Wermelskirchen (Germania). Per la [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero infondate. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che nessun altro elemento dimostra la sua partecipazione all’intesa di cui trattasi. –       Sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 16 novembre 1999 a Francoforte 42 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato, la sera del 16 novembre 1999, all’hotel Meridien, a una riunione ufficiosa a latere dell’Associazione europea della gomma sintetica. 43 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) non alloggiava all’hotel Meridien e che sarebbe partito dopo la riunione dell’Associazione europea della gomma sintetica terminata alle ore 11.00 il 16 novembre 1999. [OSCURATO:PERSONA] fornisce, a tal riguardo, due dichiarazioni del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) nonché una ricevuta dell’hotel. [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver modificato la sua versione dei fatti, come dichiara la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sempre negato di aver partecipato alla riunione illecita in questione. Gli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero ricevibili e la [OSCURATO:PERSONA] farebbe erroneamente riferimento alla sentenza del Tribunale 8 marzo 2007, causa T‑339/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑521). 44 La dichiarazione della Dow riportata al punto 202 della decisione impugnata non sarebbe attendibile, in quanto sarebbe corroborata soltanto dal sig. P. ([OSCURATO:PERSONA]), il quale non sarebbe stato presente a Francoforte la sera del 16 novembre 1999. [OSCURATO:PERSONA] rinvia, a tal riguardo, a vari documenti del fascicolo istruttorio. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], e conformemente alla giurisprudenza, l’affermazione non corroborata della Dow, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre parti convenute nel corso del procedimento amministrativo, non costituisce un’adeguata prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a tale riunione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che il sig. L. ([OSCURATO:SOCIETA]) non poteva essere presente a Francoforte la sera del 16 novembre 1999. 45 Nessun elemento di prova confermerebbe la presenza del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]). La nota spese del sig. F. (Dow) non identificherebbe la causa del pagamento effettuato né gli eventuali partecipanti a una riunione. Quanto agli appunti manoscritti del sig. N. (Dow), essi non menzionerebbero il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) né la [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe molto probabile che tali appunti costituissero, di fatto, un promemoria per il sig. N. È vero che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe citata in tali appunti (con la menzione «OS»). Tuttavia, vari elementi sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbero che essa non poteva essere la fonte delle informazioni menzionate negli appunti in questione. Tali appunti manoscritti sarebbero quindi stime personali del sig. N. oppure proverrebbero da fonti pubbliche. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, per quanto riguarda la Michelin, essa non ha mai avuto il benché minimo contatto con tale cliente dal secondo semestre del 1998, quando la [OSCURATO:PERSONA] le ha comunicato che avrebbe ripreso le vendite riguardanti l’ESBR di tale cliente. Per quanto riguarda la società Goodyear, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe effettuato forniture a tale cliente nel 1999 o nel 2000. Quanto alla società «TGA», la [OSCURATO:PERSONA] non conoscerebbe tale cliente. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto conoscere il potenziale relativo all’ESBR «domestico» della [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest’ultima sarebbe stata un semplice esportatore. Inoltre, tre dei principali clienti della [OSCURATO:PERSONA] non figurerebbero nell’elenco, vale a dire le società Vredestein, Nokian e Pegasus. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che i membri dell’intesa, regolarmente e in diverse occasioni, avevano fatto confusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 46 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] ammette, nel controricorso, che la riunione del 16 novembre 1999, menzionata nella decisione impugnata, di fatto non si sarebbe svolta. [OSCURATO:PERSONA] cercherebbe in tal modo di sostituire le conclusioni fattuali della decisione impugnata con la teoria secondo la quale una riunione illecita si sarebbe svolta il 15 novembre 1999. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che tale teoria non è suffragata da alcun elemento di prova. L’unica prova fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una ricevuta di pari data attestante l’avvenuto consumo di bevande al bar per un importo di 89,50 marchi tedeschi (DEM). Per la [OSCURATO:PERSONA] tale ricevuta non fornisce la prova dell’oggetto della discussione o del fatto che la discussione abbia potuto costituire un comportamento illecito. Peraltro, dalla decisione impugnata emergerebbe che il conto del bar sarebbe stato pagato dal sig. F. (Dow) e non dal sig. P. ([OSCURATO:PERSONA]) e che ciò sarebbe avvenuto il 16 novembre 1999. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il sig. T. (Kralupy) ha partecipato alle discussioni illecite, mentre dalla nota spese del sig. P. risulterebbe che il sig. T. non era presente. 47 La presentazione di tale nuova riunione contestata pregiudicherebbe i diritti della difesa e l’obbligo di motivazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la quale non avrebbe mai avuto l’opportunità di replicare a tale affermazione nel corso del procedimento amministrativo. 48 Peraltro, l’errore della [OSCURATO:PERSONA] vizierebbe d’illegittimità l’art. 1 della decisione impugnata, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all’infrazione di cui trattasi a partire dal 16 novembre 1999. Richiamando la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑59/99, Ventouris/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5257, punti 31‑33), la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il dispositivo di una decisione può essere interpretato alla luce dei suoi motivi solo nell’ipotesi di mancanza di chiarezza dei termini utilizzati nello stesso. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non esiste alcuna ambiguità nel dispositivo della decisione impugnata. –       Sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 22 febbraio 2000 a Wermelskirchen 49 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non sarebbe provato che i partecipanti a una riunione di un sottocomitato dell’Associazione europea della gomma sintetica, il 22 febbraio 2000 a Wermelskirchen, abbiano posto in essere un comportamento configurante infrazione. 50 [OSCURATO:PERSONA] riterrebbe tuttavia, al punto 446 della decisione impugnata, che tale riunione segni la fine della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa. –       Sull’assenza di altri elementi atti a dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa 51 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, dal momento che l’unico elemento di prova prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] non dimostra la sua partecipazione all’intesa, le altre affermazioni generiche riportate nella decisione impugnata non possono avere valore probatorio. 52 In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in primo luogo, l’assenza di prova del suo coinvolgimento nel benché minimo accordo sulla fissazione dei prezzi. [OSCURATO:PERSONA] osserva, a tal riguardo, che la [OSCURATO:PERSONA] indicherebbe proprio la [OSCURATO:PERSONA] nella sua dichiarazione riportata al punto 114 della decisione impugnata e non la [OSCURATO:PERSONA], come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di aver partecipato, con la [OSCURATO:PERSONA], alle riunioni dell’Associazione europea della gomma sintetica nel periodo successivo al 1999. [OSCURATO:PERSONA] non identificherebbe la [OSCURATO:PERSONA] neppure come partecipante alle discussioni sui prezzi. [OSCURATO:PERSONA] rinvia, a tal riguardo, al punto 115 della decisione impugnata. Altrettanto dicasi degli elementi di prova della [OSCURATO:PERSONA], i quali riguardano il periodo compreso tra il 30 agosto 1995 e il 31 maggio 1999 (punti 119, 120 e 123 della decisione impugnata). 53 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non ci sono prove della sua partecipazione a una ripartizione del mercato. La dichiarazione della Dow riportata al punto 125 della decisione impugnata non preciserebbe né l’oggetto dell’accordo né la sua data né infine la questione se la [OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA] fosse coinvolta. La conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la Dow avrebbe voluto fare riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun fondamento. 54 In terzo luogo, per quanto riguarda lo scambio di informazioni commerciali riservate, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l’unica riunione rilevante è quella del 16 novembre 1999 svoltasi a Francoforte. La conferma apportata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 133 della decisione impugnata sarebbe priva di valore per il periodo che riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, come sarebbe stato dimostrato precedentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non era in possesso delle informazioni riservate riguardanti le forniture di ESBR della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo indicato nella decisione impugnata. 55 Le altre affermazioni generiche contenute nella decisione impugnata sarebbero peraltro insufficienti per dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa. I punti 155, 156, 158 e 159 della decisione impugnata o riguarderebbero la [OSCURATO:PERSONA] o non dimostrerebbero l’esistenza di un comportamento configurante infrazione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Argomenti della [OSCURATO:PERSONA] –       Sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 16 novembre 1999 a Francoforte 56 [OSCURATO:PERSONA] precisa, anzitutto, che emerge dalla descrizione fatta nella decisione impugnata (punti 199‑212 della decisione impugnata) che, nelle prime ore del 16 novembre 1999, si è svolta una riunione ufficiosa nel corso della quale sono stati conclusi accordi sui prezzi e sono state scambiate informazioni sui principali clienti. 57 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato, nel ricorso, la sua versione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] fonderebbe ora la negazione della sua partecipazione alla riunione illecita di cui trattasi sul luogo in cui si trovava il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) la sera del 16 novembre 1999. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto tali fatti nel corso del procedimento amministrativo. Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza, il Tribunale dovrebbe ritenere irricevibili gli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dei propri argomenti [vale a dire le due dichiarazioni del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) e la sua ricevuta dell’hotel]. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che tali documenti sono, di fatto, inconferenti. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di prove riguardanti lo svolgimento di una riunione ufficiosa la sera del 15 novembre 1999 nonché la partecipazione del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) a tale riunione. [OSCURATO:PERSONA] fornisce, in particolare, una ricevuta dell’hotel nonché un modello di nota spese del sig. P. contenuti nel fascicolo istruttorio. 58 Contrariamente alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la dichiarazione della Dow, al punto 204 della decisione impugnata, contiene dei riferimenti chiari della presenza del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) durante le discussioni dell’intesa. Tale dichiarazione sarebbe confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 205 della decisione impugnata). Per quanto riguarda gli appunti manoscritti del sig. N. (Dow), la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che nella prima parte essi fanno riferimento a un mercato più vasto rispetto a quello dell’ESBR, per il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva un interesse certo. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che solo di recente e in parte si è posto fine progressivamente alle relazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, che molto probabilmente le informazioni scambiate erano interessanti e rilevanti per la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe quindi di prove sufficienti della presenza e della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione dell’intesa del 15 e 16 novembre 1999. 59 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, nella sezione 4.3.8 della decisione impugnata, essa ha fornito la prova dello svolgimento di una riunione il «15‑16 novembre 1999». La riunione del 15 novembre 1999 dunque non sarebbe «nuova». [OSCURATO:PERSONA] farebbe inoltre confusione tra due note spese. Il sig. P. avrebbe pagato il conto del bar Casablanca. Quanto al sig. F., egli avrebbe pagato l’affitto della sala riunioni. La cronologia dei fatti pertanto non sarebbe stata modificata. Gli elementi di prova presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] non presenterebbero neppure incoerenze. 60 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il dispositivo della decisione impugnata, in particolare il suo art. 1, lett. f), non menziona esplicitamente la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a una riunione il 15 novembre 1999. La decisione impugnata indicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato a una violazione dell’art. 81 CE tra il 16 novembre 1999 e il 22 febbraio 2000. [OSCURATO:PERSONA] osserva di non aver mai affermato che gli accordi conclusi nel corso di tale riunione, la sera del 15 novembre 1999, hanno prodotto immediatamente i loro effetti. In ogni caso, la riunione sarebbe durata fino alle prime ore del 16 novembre 1999. –       Sulla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla riunione del 22 febbraio 2000 a Wermelskirchen 61 [OSCURATO:PERSONA] precisa che, come risulta dai punti 213‑215 della decisione impugnata, essa non afferma che l’attività illecita è avvenuta durante la riunione del 22 febbraio 2000, svoltasi a Wermelskirchen. Di conseguenza, gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inconferenti a tal riguardo. –       Sull’assenza di altri elementi atti a dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa 62 [OSCURATO:PERSONA] precisa di non aver affermato, nella decisione impugnata, che la riunione del 15 e 16 novembre 1999 ha portato a un accordo in forma esplicita sulla ripartizione del mercato. [OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che essa dispone di prove che dimostrano la presenza e la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA], in occasione di tale riunione, alle discussioni relative ai prezzi e allo scambio di informazioni. La partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe confermata dagli appunti manoscritti e dalle dichiarazioni della Dow (punti 201 e 202 della decisione impugnata). La partecipazione del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) e il suo status di dipendente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero confermati dalla Dow e dal verbale della riunione ufficiale fornito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, gli elementi di prova della [OSCURATO:PERSONA] menzionati ai punti 155 e 156 della decisione impugnata confermerebbero la partecipazione del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]). Giudizio del Tribunale 63 Si deve ricordare che, sotto il profilo dell’onere della prova relativa a una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare sufficientemente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 58, e 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 86). Pertanto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] produca prove precise e concordanti per corroborare la ferma convinzione che l’infrazione ha avuto luogo (v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 43 e la giurisprudenza citata). Occorre rilevare altresì che, affinché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la loro comune volontà di agire sul mercato in un determinato modo (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 112, e 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78‑215/78 e 218/78, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 86; sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 256). L’esistenza di un dubbio nella mente del giudice deve andare a vantaggio dell’impresa destinataria della decisione impugnata con cui si constata un’infrazione. Il giudice pertanto non può concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato sufficientemente l’esistenza dell’infrazione di cui è causa se nutre ancora dubbi al riguardo (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 215). 64 Peraltro, di solito le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, tali documenti saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole di concorrenza (sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punti 55‑57, e 25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑729, punto 51). 65 Nel caso di specie, occorre osservare che la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa di cui trattasi è stata accertata soltanto per la riunione illecita del 15 e 16 novembre 1999, svoltasi a Francoforte. 66 In particolare, a tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che una riunione dell’intesa si è svolta a latere della riunione ufficiale dell’Associazione europea della gomma sintetica, «durante la serata e la notte del 16 novembre 1999» (punto 212 della decisione impugnata). Tale riunione illecita avrebbe coinvolto i sigg. P. ([OSCURATO:PERSONA]), F., N., V. (Dow), L. ([OSCURATO:PERSONA]), L. ([OSCURATO:SOCIETA]) e T. (Tavorex). Le persone interessate, prima di prendere in affitto una sala riunioni, si sarebbero incontrate nel bar di un hotel (punto 202 della decisione impugnata). 67 In via preliminare, occorre respingere gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] secondo i quali la contestazione della [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza del sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]) la sera del 16 novembre, a Francoforte, sarebbe irricevibile, nonché i documenti acquisiti al fascicolo a tal riguardo. Occorre considerare, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA] si limita a contestare, dinanzi al Tribunale, l’addebito mosso nei suoi confronti nella decisione impugnata. Inoltre, dagli elementi acquisiti al fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sempre contestato, nel corso del procedimento amministrativo, la sua partecipazione alla riunione illecita. In ogni caso, e per le ragioni qui di seguito esposte, occorre osservare che i documenti in questione non sono rilevanti per statuire sulla controversia, come peraltro sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie. 68 Nel merito, in primo luogo, dagli elementi acquisiti al fascicolo risulta che, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il sig. P. ([OSCURATO:PERSONA]) non era presente la sera del 16 novembre 1999 a Francoforte. Ciò è riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. 69 In secondo luogo, va osservato che la decisione impugnata contiene numerose contraddizioni in merito al momento esatto in cui si è svolta la riunione illecita in questione. [OSCURATO:PERSONA] infatti indica, al punto 212 della decisione impugnata, «la serata e la notte del 16 novembre 1999», fondandosi sulla dichiarazione della Dow. [OSCURATO:PERSONA] ritiene parimenti, al punto 297 della decisione impugnata, che la riunione illecita in questione si sia svolta nella «notte tra il 15 e il 16 novembre 1999». Peraltro, la sezione 4.3.8 della decisione impugnata indica il 15 e 16 novembre 1999. Infine, il dispositivo di quest’ultima prende in considerazione la data del 16 novembre 1999 per determinare l’inizio dell’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 70 In terzo luogo, anche vari elementi materiali rivelano alcune contraddizioni in merito alla presunta data della riunione illecita di cui trattasi e in merito alle altre possibili spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la nota spese del sig. P. ([OSCURATO:PERSONA]) relativa, segnatamente, a un pagamento effettuato presso il bar dell’hotel per un importo pari a DEM 84,5 fa riferimento alla data del 15 novembre 1999. Quanto al pagamento dell’affitto di una sala riunioni per un importo pari a DEM 436, esso è stato invece registrato il 16 novembre 1999. Peraltro, gli appunti manoscritti del sig. N. (Dow) menzionano unicamente la data del 16 novembre 1999. Infine, la dichiarazione della Dow riportata al punto 202 della decisione impugnata precisa che la riunione illecita si sarebbe svolta dopo la riunione ufficiale dell’Associazione europea della gomma sintetica, svoltasi la mattina del 16 novembre. 71 In quarto luogo, la dichiarazione della Dow riportata al punto 202 della decisione impugnata indica che i sigg. P. ([OSCURATO:PERSONA]), F., N., V. (Dow), L. ([OSCURATO:PERSONA]), L. ([OSCURATO:SOCIETA]) e T. (Tavorex) si sarebbero incontrati nel bar dell’hotel, prima di prendere in affitto una sala riunioni. Orbene, la nota spese del sig. P., relativa alle consumazioni pagate in tale bar, che la [OSCURATO:PERSONA] mette in evidenza nelle sue memorie, menziona altresì la presenza del segretario generale dell’epoca dell’Associazione europea della gomma sintetica (sig. ra C.). Tuttavia, risulta dai punti 95 e 115 della decisione impugnata che il citato segretario generale non ha mai partecipato alle riunioni dell’intesa. Non può dunque dedursi che il sig. L. ([OSCURATO:PERSONA]), soltanto per aver partecipato all’incontro al bar dell’hotel, abbia partecipato a una riunione illecita. 72 In quinto luogo, per quanto attiene agli appunti manoscritti del sig. N. (Dow), è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] non ha constatato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’intesa vertente sulla BR. La parte degli appunti manoscritti del sig. N. riguardante la BR non può pertanto avere forza probatoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la parte degli appunti manoscritti del sig. N. riguardanti l’ESBR, occorre rilevare che, oltre ai produttori dell’intesa, altri produttori non facenti parte dell’intesa sono menzionati come fornitori di taluni clienti. In tali circostanze particolari, non può essere escluso che siano state fatte stime di consegne soltanto tra alcuni produttori, senza che sia possibile stabilire con esattezza se la [OSCURATO:PERSONA] ne facesse parte, tenuto conto in particolare delle contraddizioni esistenti in merito alla presunta data della riunione illecita in questione. 73 Dato l’insieme di tali elementi specifici nel caso di specie, il Tribunale ritiene che esista un dubbio in merito alla partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a una riunione illecita, a Francoforte, in data 15 e 16 novembre 1999. Tale dubbio deve risolversi a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA]. 74 Alla luce di tali fatti, il Tribunale ritiene che gli elementi riportati nella parte della decisione impugnata relativa alle riunioni dell’intesa, là dove si riferiscono alla [OSCURATO:PERSONA], non siano sufficienti per concludere che tale impresa ha partecipato agli accordi illeciti di cui trattasi. 75 Gli elementi menzionati nella parte della decisione impugnata relativa alla descrizione dell’intesa (sezione 4.2 della decisione impugnata) non inficiano tale conclusione. 76 A tale riguardo, il Tribunale considera che, sebbene alcuni elementi riportati nella sezione 4.2 della decisione impugnata possano avere un certo valore probatorio, segnatamente la dichiarazione generale della [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 156 della decisione impugnata, essi non sono sufficienti, considerati gli elementi specifici esposti precedentemente riguardanti le riunioni dell’intesa e tenuto conto del dubbio che deve risolversi a vantaggio della ricorrente, per giustificare la constatazione dell’esistenza di un’infrazione per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. 77 Considerato il complesso di tali elementi, e nell’ambito di una loro valutazione globale, il Tribunale rileva che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore nel ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’intesa. 78 Di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA], senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti a sostegno del ricorso, in particolare la questione delle relazioni tra i committenti e gli intermediari nell’ambito delle infrazioni alle regole di concorrenza, e neppure la domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata dalla ricorrente. Sulle spese 79 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere quindi condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) è annullata nella parte in cui riguarda la Trade-[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA]Białecka [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2011. Firme * Lingua processuale: l’inglese.