Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25202/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 23918/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso lo studio degli ultimi due in Moncalieri ( Torino ) , via Cavour n. 19 , come da procure speciali apposte, rispettivamente, a margine della memoria di costituzione per sostituzione di difensore e su foglio separato congiunto alla memoria di costituzione di nuovi difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonten. 458/36/ 20 16, depositata il 6 . 0 4 .201 6 .

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Torino rigettava i l ricors o propost o dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per IVA anno 2010, con il quale era stata ripresa a tassazione, per mancanza di inerenza, l’IVA portata in detrazione con riferimento al l ’atto di compravenditadi alcuni immobili , stipulato in data 26.10.2010 con la società [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarato nullo dal Tribunale di Verbania, in accoglimento dell’azione revocatoria promossa a seguito del fallimento della [OSCURATO:PERSONA]; - la C TR del Piemonte rigettava l’appello proposto dal la società contribuente contro l a predetta sentenza , osservando, per quanto ancora qui interessa, che: - il credito IVA non era effettivo , ma era frutto di un’operazione illecita; - l’operazione non era inerente, come si desumeva dal fatto che l’appellante aveva proceduto all’acquisto degli immobili, nonostante l’importo notevole delcorrispettivo (€ 3.140.000,00 oltre IVA), senza informarsi sulla loro composizione, senza alcuna trattativa , avendo conosciuto il venditore solo il giorno della stipulazione dell’atto di compravendita, senza disporre di risorse finanziarie e svolgendo il ruolo di mero prestanome, come si evinceva dall’atto di costituzione di parte civile presentato dal socio della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penalea carico di [OSCURATO:PERSONA]; -la dichiarazione IVA per l’anno 2010 evidenziava un credito IVA di € 425.035,00, derivante dall’acquisto degli immobili, che, per quanto non utilizzato, risultava illegittimamente portato in detrazione anche per i periodi d’imposta successivi e compensato con quanto dovuto nell’anno, per cui andava recuperato a tassazione;- andava esclusa la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per mancanza di buona fede, in considerazione della complessiva vicenda processuale, e la misura delle sanzioni era corretta, tenuto conto della responsabilità della contribuente; - la [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] -C on il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.19, comma 1, e 6 del d.P.R. n. 6 33 del 1972, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.;sostiene che la CTR ha omesso di indicare le ragioni per le quali aveva respinto il motivo di appello, con il quale era stato evidenziato che: il credito IVA era effettivoe non vi era alcun intento di frod e ; a seguito della sentenza del Tribunale di Verbania, il curatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso,a totale storno delle fatture di vendita,le note di credito a favore della contribuente che le aveva registrate e aveva fatto concorrere l’IVA a debito nella liquidazione periodica; l’oggetto sociale della contribuente comprendeva anche l’acquisto e la gestione di beni immobili; il valore degli immobili era stato indicato tra le rimanenze finali; il credito IVA non è stato mai chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione, ma è stato “spostato in avanti”, in attesa che si risolvesse la vicenda giudiziaria; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 6 del d.P.R. n. 6 33 del 197 2, 42 , comma 2,del d.P.R. n.600 del 1973, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.; sostiene che l’Ufficio non aveva offerto alcun elemento idoneo a dimostrare la sua partecipazione all’eventuale frode IVA, posta in essere dal cedente, e non le poteva essere addossata la responsabilità per l’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente; censura la CTR per avere omesso l’esame delle circostanze di fatto, dedotte nell’atto di appello, relative al mancato utilizzo da parte della contribuente del credito IVA; -con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione de gli artt. 1 9 del d.P.R. n. 6 33 del 197 2 e 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. ; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. , per avere la CTR errato nel sostenere che la contribuente aveva utilizzato il credito IVA derivante dall’operazione di compravendita e per non avere esaminato la circostanza, dedotta nell’atto di appello, relativa al fatto che, a seguito dell’emissione delle note di credito da parte della curatela fallimentare della società venditrice, l’IVA indicata a credito era stata interamente fatta concorrere nell’IVA a debito relativa alla liquidazione periodica successiva;- con il quarto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, commi 1, 7, comma 2, del d. lgs. n. 472 del 1997, 10 della l. n. 212 del 2000,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato plurimi elementi che deponevano per la sussistenza della buona fede in capo alla contribuente e non avendo m otivato sulle ragioni che avevano portato al rigetto del relativo motivo di appello; - con il quinto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.19 del d.P.R. n. 6 33 del 197 2 e 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato il motivo di appello con il quale si rilevava che l’Ufficio non aveva provato il carattere doloso o colposo del comportamento della ricorrente; -con la memoria di costituzione dei nuov i difensor i del 14.02.2023, la contribuente ha chiesto un rinvio del presente giudizio al fine di addivenire ad una definizione agevolata della controversia, ai sensi della l. n. 197 del 2022; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che « Le cont roversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione va accolta, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 23918/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso lo studio degli ultimi due in Moncalieri ( Torino ) , via Cavour n. 19 , come da procure speciali apposte, rispettivamente, a margine della memoria di costituzione per sostituzione di difensore e su foglio separato congiunto alla memoria di costituzione di nuovi difensori; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Piemonten. 458/36/ 20 16, depositata il 6 . 0 4 .201 6 . Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Torino rigettava i l ricors o propost o dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento per IVA anno 2010, con il quale era stata ripresa a tassazione, per mancanza di inerenza, l’IVA portata in detrazione con riferimento al l ’atto di compravenditadi alcuni immobili , stipulato in data 26.10.2010 con la società [OSCURATO:SOCIETA]., poi dichiarato nullo dal Tribunale di Verbania, in accoglimento dell’azione revocatoria promossa a seguito del fallimento della [OSCURATO:PERSONA]; - la C TR del Piemonte rigettava l’appello proposto dal la società contribuente contro l a predetta sentenza , osservando, per quanto ancora qui interessa, che: - il credito IVA non era effettivo , ma era frutto di un’operazione illecita; - l’operazione non era inerente, come si desumeva dal fatto che l’appellante aveva proceduto all’acquisto degli immobili, nonostante l’importo notevole delcorrispettivo (€ 3.140.000,00 oltre IVA), senza informarsi sulla loro composizione, senza alcuna trattativa , avendo conosciuto il venditore solo il giorno della stipulazione dell’atto di compravendita, senza disporre di risorse finanziarie e svolgendo il ruolo di mero prestanome, come si evinceva dall’atto di costituzione di parte civile presentato dal socio della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penalea carico di [OSCURATO:PERSONA]; -la dichiarazione IVA per l’anno 2010 evidenziava un credito IVA di € 425.035,00, derivante dall’acquisto degli immobili, che, per quanto non utilizzato, risultava illegittimamente portato in detrazione anche per i periodi d’imposta successivi e compensato con quanto dovuto nell’anno, per cui andava recuperato a tassazione;- andava esclusa la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per mancanza di buona fede, in considerazione della complessiva vicenda processuale, e la misura delle sanzioni era corretta, tenuto conto della responsabilità della contribuente; - la [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato acinque motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] -C on il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.19, comma 1, e 6 del d.P.R. n. 6 33 del 1972, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.;sostiene che la CTR ha omesso di indicare le ragioni per le quali aveva respinto il motivo di appello, con il quale era stato evidenziato che: il credito IVA era effettivoe non vi era alcun intento di frod e ; a seguito della sentenza del Tribunale di Verbania, il curatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso,a totale storno delle fatture di vendita,le note di credito a favore della contribuente che le aveva registrate e aveva fatto concorrere l’IVA a debito nella liquidazione periodica; l’oggetto sociale della contribuente comprendeva anche l’acquisto e la gestione di beni immobili; il valore degli immobili era stato indicato tra le rimanenze finali; il credito IVA non è stato mai chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione, ma è stato “spostato in avanti”, in attesa che si risolvesse la vicenda giudiziaria; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 6 del d.P.R. n. 6 33 del 197 2, 42 , comma 2,del d.P.R. n.600 del 1973, 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.; sostiene che l’Ufficio non aveva offerto alcun elemento idoneo a dimostrare la sua partecipazione all’eventuale frode IVA, posta in essere dal cedente, e non le poteva essere addossata la responsabilità per l’omesso versamento dell’imposta da parte del cedente; censura la CTR per avere omesso l’esame delle circostanze di fatto, dedotte nell’atto di appello, relative al mancato utilizzo da parte della contribuente del credito IVA; -con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione de gli artt. 1 9 del d.P.R. n. 6 33 del 197 2 e 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 , cod. proc. civ. ; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. , per avere la CTR errato nel sostenere che la contribuente aveva utilizzato il credito IVA derivante dall’operazione di compravendita e per non avere esaminato la circostanza, dedotta nell’atto di appello, relativa al fatto che, a seguito dell’emissione delle note di credito da parte della curatela fallimentare della società venditrice, l’IVA indicata a credito era stata interamente fatta concorrere nell’IVA a debito relativa alla liquidazione periodica successiva;- con il quarto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, commi 1, 7, comma 2, del d. lgs. n. 472 del 1997, 10 della l. n. 212 del 2000,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato plurimi elementi che deponevano per la sussistenza della buona fede in capo alla contribuente e non avendo m otivato sulle ragioni che avevano portato al rigetto del relativo motivo di appello; - con il quinto motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.19 del d.P.R. n. 6 33 del 197 2 e 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per omessa pronuncia; omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; denunzia ai sensi degli artt. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., non avendo la CTR esaminato il motivo di appello con il quale si rilevava che l’Ufficio non aveva provato il carattere doloso o colposo del comportamento della ricorrente; -con la memoria di costituzione dei nuov i difensor i del 14.02.2023, la contribuente ha chiesto un rinvio del presente giudizio al fine di addivenire ad una definizione agevolata della controversia, ai sensi della l. n. 197 del 2022; -l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che « Le cont roversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione va accolta, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, dell
Sentenza Cassazione n. 25202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris