CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 15301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32039/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] B ROSETTI, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente - Ric. 2018n. 32039sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 avverso la sentenza del Tribunale di ANCONA n. 621/2018 depositata il 16/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] statale B. Rosetti di [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal giudice di pace decreto ingiuntivo contro la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 4050 a titolo di penale per la risoluzione anticipata di uncontratto di appalto per la mensa scolastica. 2. La ditta proponeva opposizione invocando la nullità del contratto in quanto non registrato e ne l merito evidenziava che aveva avuto false informazioni al momento della partecipazione alla gara perché il numero di studenti,potenziale fruitori del servizio di mensa, si era ridotto del 30% per lavori di ristrutturazione del liceo di cui era stata tenuta all’oscuro. 3. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettava l’opposizione rilevando che le difformità tra le condizioni della garae l’effettivo servizio non erano state denunciate d all’opponente prima della risoluzione del contratto e l’istruttoria non aveva dimostrato l ’ eccepita responsabilità dell’amministrazione scolastica. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA] statale B.Rosetti s i costitui va in giudizio chiedendo il rigettodel gravame. 6. Il T ribunale di Ancona a ccoglieva l’appello , revocava il decreto ingiuntivo opposto e respingeva la domanda riconvenzionaledella ditta appaltatrice . Ric. 2018n. 32039sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Il T ribunale evidenziava che effettivamente i lavori di ristrutturazione dell’edificio del liceo avevano comportato una riduzione della platea dei potenziali studenti fruitori del servizio. La penale era legata all’inadempimento rispetto a quanto pattuito sulla base delle condizioni della gara d’appalto. In tale gara era stato omesso il fatto che il primo dei tre anni di contratto si sarebbe svolto in un edificio interessato a lavori di ristrutturazione, condizionando il numero dei potenziali fruitori del servizio. Dunque, le informazioni contenute nel bando erano carenti su importanti questioni strategiche. I tre richiami alla puntualità effettuati nel corso del rapporto non potevano scalfire tale affermazione. Pertanto, dove va escluder si la responsabilità del debitore avendo provato che l’inadempimento non era a lui imputabile anche tenuto conto del principio della buona fede e di correttezza che imponeva all’amministrazione competente di osservare tutti i comportamenti idoneia preservare l’interesse dell’appaltatore i ndipendentemente degli specifici obblighi contrattuali. Il danno richiesto dalla ditta appaltatricein riconvenzionale non risultava provato. 7. Il liceo scientifico stataleB. Rosetti ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] h a resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. in relazione alle norme sulla responsabilità da inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c. Ric. 2018n. 32039sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 La censura si appunta sulla affermata responsabilità precontrattuale della Scuola nelle informazioni contenute nel bando di gara, peraltro in assenza di domanda sul punto da parte della ditta appaltatrice. Secondo la parte ricorrente, in ogni caso la presunta responsabilità precontrattuale non può giustificare l’inadempimento della ditta non essendo possibile effettuare una compensazione tra le due violazioni. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp.att. c.p.c. Secondo il Liceo ricorrente mancherebbero le ragioni di fatto e di diritto della decisione in quanto dalle argomentazioni svolte dal Tribunale di Ancona non sarebbe possibile identificare il procedimento logico giuridico a fondamento della decisione impugnata. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. La censura si appunta sulla statuizione del T ribunale circa l'inadempimento non colpevole della ditta dovuto alle difficoltà economiche rispetto al volume di vendite sperato. Non sarebbe verosimile che una ditta, esclusiva aggiudicataria del servizio di ristoro di un istituto scolastico, si trovi nell'impossibilità oggettiva e non imputabiledi versare la somma di euro 3050 nell'arco di un intero semestre E ciò anche tenendo conto della riduzione del 30% dei fruitori il servizio. Inoltre , la scuola avrebbe assolto diligentemente ogni onere di informazione prima e di correttezza poi. Ric. 2018n. 32039sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1460 c.c. La censura si appunta verso la decisione del Tribunale di aver ritenuto incolpevole l'inadempimento della ditta tenuto conto del parziale presunto inadempimento dell'istituto sostanzialmente ritenendo legittimo il meccanismo di sospensione della prestazione previsto dall'articolo 1460 c.c. invocato dalla ditta . I due presunti inadempimenti dovrebbero invece essere tra loro proporzionati e non sarebbe ammessa un a unilaterale ed arbitraria sospensione della propria prestazione se non a fronte del totale inadempimento della controparte che nella specie mancherebbe. 4.1 I quattro motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. In primo luogo, si deve evid enziare la manifesta infondatezza del secondo motivo con il quale si censura la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per mancanza di motivazione. Per motivazione apparente la giurisprudenza di questa Corte ricomprende, oltre alla motivazione in tutto o in parte mancante, anche le ipotesi in cui la stessa non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum . Nella specie, invece, il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata risulta chiaro e consequenziale. La Corte d'Appello ha dapprima ritenuto provato che la ditta oggi ricorrente non fossestata messa a conoscenza del fatto che presso la scuola vi sarebbero stati lavori di ristrutturazione e poi ha evidenziato che i disagi per il cantie re Ric. 2018n. 32039sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 aperto comportava no inevitabili ricadute sulla puntualità del servizio oltre che sull’igiene. Inoltre, da un discorso tenuto dalla dirigente, poteva ritenersi provato che vi fossestata una riduzione della platea dei fruitori del servizio in quanto,a causa dei lavori di ristrutturazione, almeno 10 classi erano state ospitate pressoaltro istituto.Sulla base di tali elementi il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse stato un inadempimento colpevole da parte della ditta tale da giustificare la richiesta di pagamento della clausola penale. Risulta evidente, pertanto, che la motivazione, come sinteticamente riportata, sia ampia e approfondita e contenga una chiara ed effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. Quanto ai restanti motivi di doglianza, gli stessi risultano altrettanto infondati. Infatti, la decisione ha avuto ad oggetto l’inadempimento incolpevole della ditta e non la responsabilità precontrattuale della Scuola e le doglianze per quanto proposte come violazione di legge tendono in realtà ad una diversa valutazione degli elementi di fatto per capovolgere il giudizio del Tribunale circa la violazione dell’obbligo di buona fede della Scuola che ha reso non colpevole l’inadempimento della ditta. Tale valutazione, supportata da adeguata motivazione, si sottrae al sindacato di questa Corte. Deve ribadirsi, infatti, che: «La valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale è sempre rimessa all'esame del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici»(Sez. L, Sentenza n. 4709 del 23/03/2012, Rv. 622496 - 01). Ric. 2018n. 32039sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 Nella specie la sentenza impugnata ha ritenuto giustificata l'eccezione d'inadempimento sollevata dalla ditta per violazione dell’obbligo di buona fede tanto nella fase informativa preliminare alla stipula del contratto, quanto nella fase dell’esecuzione della prestazione.Come si è detto, la gravita dell'inadempimento di una delle parti contraenti, va valutata con riferimento alla volont à manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché all'interesse in concreto dell'altra parte all'esatta prestazione. L'apprezzamento del giudice di merito, il quale, nel quadro dell'economia negoziale, ritenga l'inadempimentodi uno dei contraenti, con l'effetto di escludere l’inadempimento dell’altro si risolve in un giudizio di fatto che, ove sia correttamente motivato, si sottrae alsindacato di legittimit à . Il giudice, infatti,non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo. Ne consegue, pertanto, che nel delibare la fondatezza della domanda di accertamento dell'inadempimento di uno dei contraenti, ovvero di risoluzione contrattuale per inadempimento, il giudice deve tener conto, anche in difetto di una formale eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., delle Ric. 2018n. 32039sez. S2 - ud. 12 /0 4 /202 3 difese con cui la parte contro la quale la domanda viene proposta opponga a sua volta l'inadempienza dell'altra (Sez. 1- , Ordinanza n. 7649 del 16/03/2023, Rv. 667271 -01) 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 1415,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica