CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46314/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 126-24966-21 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione per manifesta illogicità e intrinseca contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.). 1.2. Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza camerale non partecipata del 5 novembre 2021, il 2 settembre 2021 perveniva -dal [OSCURATO:PERSONA] CC di Codroipo- verbale (in data 9 luglio 2021) di rimessione di querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e contestuale accettazione dell'imputato, rappresentato dal difensore munito di procura speciale. 2. Va dunque rilevato che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione opera come causa di estinzione del reato, anche in presenza di altri motivi di ricorso inammissibili, fatta eccezione per la inammissibilità conseguente alla intempestività, in quanto è validamente effettuabile sino a quando non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna e quindi sino a quando, ai sensi dell'art. 648 cod. proc .pen., comma 2, non sia stata "pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso" (Sez. U., n. 24246, del 25/272004, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680, del 28/4/2010, Rv. 247088; Sez. 2, n. 37688, del 8/7/2014, Rv. 259989). 2.1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 152, primo comma, del codice penale, va, pertanto, dichiarata l'estinzione dei reati di insolvenza fraudolenta e minaccia, in ragione della remissione di querela ritualmente espressa ed accettata. 3. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per estinzione del reato a seguito di remissione di querela. 4. ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese del processo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] errotti Luigi figostinacchio f ' Lui [OSCURATO:PERSONA]