CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 1969
Cassazione n. 47353/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1969 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 27/10/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PERUGIA in data 5/02/2019 aveva condannato BELLUCCI Lucio a pena di giustizia per il reato di ricettazione, riguardante una patente di guida provento di furto, ritenuta l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen., accertato a GUBBIO il 28/05/2011, nel senso che rideterminava la pena, riducendola. BELLUCCI Lucio propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivi, fra loro correlati, il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, poiché la patente di guida apparteneva a una donna, e non si comprende quale profitto ne potesse ricavare l'imputato, che era invece di sesso maschile, e comunque non vi sarebbe stata alcun accertamento sulla consapevolezza in capo al ricorrente della sua origine illecita. Il ricorso é inammissibile. Manifestamente infondati sono entrambi i motivi proposti avendo la CORTE territoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, sottolineato per un verso l'insuperabilità del dato oggettivo costituito dal possesso da parte di BELLUCCI della patente di sicura provenienza illecita, senza che costui ne avesse dimostrato la momentanea detenzione, per altro verso l'irrilevanza che il documento appartenesse a una donna, ben potendo esso venire ceduto a terzi o comunque essere in vario modo utilizzato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] L 9.-t2e9ali ( iDEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] i 30 DIC