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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 11172/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello di Palermo ha ritualmente disposto la revoca delle precedenti sospensioni condizionali della pena sussistendo i presupposti previsti dall'art.168 comma 1 n.1 c.p. avendo fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità ivi richiamata (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, Lopalco, Rv. 270576); ritenuto quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva che le deduzioni sono inammissibili, avendo la Corte di merito giustificato il rigetto della richiesta sulla base di una valutazione negativa della personalità dell'imputato mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo astratto ed ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 10 marzo 2023 e este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello di Palermo ha ritualmente disposto la revoca delle precedenti sospensioni condizionali della pena sussistendo i presupposti previsti dall'art.168 comma 1 n.1 c.p. avendo fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità ivi richiamata (Sez. 1, n. 21300 del 13/07/2016, Lopalco, Rv. 270576); ritenuto quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva che le deduzioni sono inammissibili, avendo la Corte di merito giustificato il rigetto della richiesta sulla base di una valutazione negativa della personalità dell'imputato mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva, e si risolvono nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio, attraverso prospettazioni alternative enunciate in modo astratto ed ipotetico; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 e este
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