CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07728/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con ordinanza in data 11 febbraio 2025, ha accolto la domanda di riparazione dell'ingiusta detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], dal 12 maggio 2020 al 16 dicembre 2020, in relazione all'addebito di cui all'art. 416 bis cod. pen., di avere fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata "cosa nostra" e, specificamente, della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, facendo da tramite per messaggi e informazioni, per gli altri sodali, prendendo parte a incontri con esponenti, anche apicali, delle famiglie mafiose e mettendo a disposizione dei locali dell'attività commerciale di rivendita di prodotti ortofrutticoli riconducibili al fratello Salvatore. Il giudizio abbreviato nei suoi confronti, con sentenza che, non impugnata da alcuna delle parti diveniva irrevocabile, esitava nella assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato contestato con la formula per non aver commesso il fatto. 2. La Corte della riparazione, dopo aver premesso che il quadro indiziario a carico del [OSCURATO:PERSONA] si presentava evanescente sin dalle prime battute investigative, ha escluso, a carico dello stesso, condotte, dolose o gravemente colpose, valorizzabili in termini di sinergia rispetto all'applicazione della misura cautelare. La Corte di appello riprendendo la sentenza emessa da questa Corte di legittimità che aveva annullato il provvedimento del riesame, confermativo della ordinanza genetica, ha ritenuto che il ruolo partecipativo del Ciannpallari sarebbe stato delineato solo in termini di offerta di disponibilità, nei confronti del gruppo, degli spazi antistanti l'esercizio commerciale nella disponibilità del ricorrente. In proposito sono state evocate le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e si è tratta la conclusione che luogo privilegiato di incontro dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e degli altri sodali fossero gli spazi adiacenti il negozio e non l'interno di esso. Si è aggiunto, inoltre, che non sarebbero emerse le modalità concrete con le quali sarebbero stati messi a disposizione del gruppo spazi aperti alla fruizione collettiva. E' stato, poi, ritenuto privo del carattere di gravità e precisione l'episodio, accertato tramite intercettazioni, in cui il reggente del mandamento di Resuttana, si recava presso il negozio di ortofrutta riconducibile al ricorrente per incontrare [OSCURATO:PERSONA] e da cui è stata inferita la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], vicinanza nota anche ad appartenenti a mandamenti diversi. Si è, altresì, ritenuto che l'essere stato il ricorrente destinatario delle confidenze di [OSCURATO:PERSONA] in merito ad una estorsione pianificata ai danni di due fantini, non consentiva di delineare un ruolo partecipativo del ricorrente quanto, piuttosto, soltanto l'esistenza di un rapporto confidenziale. Da quanto detto la Corte della riparazione ha inferito che non sussistevano sin dall'inizio elementi indiziari idonei a consentire la configurabilità dell'art. 416 bis cod. pen. e, dunque, l'applicazione della custodia cautelare, non essendo ravvvisabili contegni idonei a creare una ingannevole apparenza della partecipazione al sodalizio mafioso; al contrario l'incensuratezza e la carenza dì precedenti potevano far propendere per la equivocità dei contatti, pur oggettivamente esistenti, con esponenti di spicco della criminalità mafiosa. Sotto altro profilo è stata esclusa qualsivoglia valenza negativa al silenzio serbato dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia, trattandosi dell'esercizio di un diritto. 3. Avverso l'ordinanza di accoglimento dell'istanza è stato proposto ricorso nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidato a un unico motivo.Rileva l'Avvocatura che con memoria depositata all'udienza erano stati messi in evidenza rapporti di amicizia e frequentazione abituale tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], uomo posto al vertice della famiglia mafiosa dell'Acquasanta. La Corte della riparazione ha marcatamente minimizzato il contegno tenuto dall'istante nel corso delle indagini, non sconfessato neppure dalla pronuncia cassatoria resa in fase cautelare e si è è limitata a spiegare altrimenti il senso delle numerose conversazioni intercettate e dell'abituale frequentazione dell'istante di soggetti appartenenti alla consorteria mafiosa. Evidenzia l'Avvocatura ricorrente che tra le condotte che possono contribuire a fondare l'erronea convinzione circa la colpevolezza del soggetto indagato e come tali ostative al riconoscimento della riparazione ci sono proprio le "frequentazioni ambigue" ossia quelle che si prestano oggettivamente a essere interpretate come indizi di complicità quando non sono giustificate da rapporti di parentela, poste in essere con la consapevolezza che si tratta di soggetti coinvolti in traffici illeciti o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali. 4. Il P.G. ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata valutazione delle pacifiche frequentazioni ambigue del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], a capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta, la messa a disposizione dei locali dell'attività commerciale quale luogo di incontro di esponenti di consorterie mafiose e le intercettazioni da cui risulta che il ricorrente era tenuto informato delle vicende del sodalizio, è fondato. 2. E' noto che il giudizio della Corte della riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto dell'accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia ih considerazione delle diverse regole di 'giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). E', altresì, costante il principio sancito da questa Corte di legittimità secondo cui «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458; (Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001-01). Si ritiene, in particolare, gravemente colposo il comportamento di colui il quale, «per negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o regolamenti crei una situazione che renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 15560 del 20/04/2014). 3. La Corte della riparazione, inoltre, non si confronta con i principi sanciti da questa Corte secondo cui "integrano invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 49301 del 12.12.2023). In particolare, richiamate: la disponibilità dei locali dell'attività commerciale del ricorrente che costituivano luogo d'incontro abituale di esponenti di spicco dell'associazione mafiosa e in specie la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il secondo riferiva al primo la volontà di [OSCURATO:PERSONA], reggente del mandamento di Resuttana, di incontrarlo presso il negozio; il rapporto di amicizia e frequentazione abituale intercorrente tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice della famiglia mafiosa dell'Acquasanta; la conversazione intercettata il 28.7.2016 da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] era solito informare [OSCURATO:PERSONA] delle vicende che riguardavano l'associazione mafiosa; la conoscenza da parte del ricorrente dei traffici illeciti del [OSCURATO:PERSONA] legati alle scommesse ippiche come dimostrato dalle numerose conversazioni telefoniche (il 26.11.2016 [OSCURATO:PERSONA] riferisce a [OSCURATO:PERSONA] di una tentata estorsione ai danni di due drivers dell'ippodromo; il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 15.11.2016 il [OSCURATO:PERSONA] indica a [OSCURATO:PERSONA] le scommesse da effettuare su gare ippiche truccate), il giudice della riparazione perviene alla conclusione che i fatti descritti non rivestivano la «consistenza indiziaria idonea a consentirne la sussumibilità entro la cornice tipica dell'art. 416 bis cod. pen. Ancora più nel dettaglio, la Corte della riparazione, pur mostrando di confrontarsi con gli argomenti spesi dal Ministero, afferma che non vengono in rilievo i locali interni all'esercizio commerciale atteso che l'offerta di disponibilità di spazi per "incontri" attiene agli spazi antistanti il proprio esercizio, ossia luoghi aperti alla fruizione collettiva; che, quanto alla visita ricevuta proprio presso l'esercizio commerciale del ricorrente da parte del mafioso [OSCURATO:PERSONA], il dato «sarebbe privo dei necessari caratteri di gravità e precisione e non dimostrativo della partecipazione associativo» e poi, spiega e giustifica le confidenze ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] circa le gravi condotte da costui poste in essere, in forza di un rapporto di pregressa conoscenza e indipendente dal vincolo associativo, affermando che si tratta di condotte del tutto inidonee a "tratteggiare un ruolo partecipativo". Inoltre, il provvedimento in esame afferma che la condizione di incensuratezza e la carenza di precedenti giudiziari induce ad assegnare un crisma di equivocità ai contatti, pure oggettivamente esistenti con esponenti di spicco della criminalità mafiosa. A 4. Ad avviso di questo Collegio, il provvedimento impugnato, come rilevato dalla iA1- 1/ 'l A \Procusricorrente, mostra di sovrapporre il piano di analisi inerente alla verifica della fattispecie di reato, irrilevante ai fini in esame, rispetto a quello, diverso e autonomo dello scrutinio in ordine alla sussistenza di comportamenti eziologicamente collegati all'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], siccome concorrente a fare apparire l'ipotesi di reato pure esclusa dal giudice dell'assoluzione. Tutto ciò senza considerare che con specifico riferimento alle frequentazioni ambigue, questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito che le stesse devono essere percepibili come comportamenti indicativi di una contiguità al sodalizio criminale, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso; n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01). 6. Alla luce di quanto detto risultano ravvisabili i vizi dedotti dalla Avvocatura ricorrente e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, che dovrà rivalutare la vicenda in esame e la ricorrenza o meno di profili idonei a concretizzare il dolo o la colpa, fondati su elementi non esclusi dal giudice della cognizione. Nella specie si tratterà di valutare se la condotta del [OSCURATO:PERSONA] di rendere disponibile il proprio locale a incontri tra personaggi di spiccò della famiglia mafiosa nella piena consapevolezza dell'attività criminale altrui, configurino o meno profili di colpa tali da rendere prevedibile un possibile intervento dell'autorità giudiziaria. Tutto ciò confrontandosi anche con la sentenza assolutoria al fine di stabilire se, al netto della inidoneità delle condotte poste in essere a ritenere integrato il reato associativo, sia stata o meno confermata e in che termini l'esistenza delle relazioni del [OSCURATO:PERSONA] con ambienti della criminalità organizzati per stabilire se le stesse potessero ritenersi o meno giustificative della misura applicata. E ciò sulla scorta di una autonoma valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili nell'ottica della ravvisabilità o meno di profili di colpa in capo al [OSCURATO:PERSONA] in termini di sinergia rispetto alla adozione della misura applicata nei suoi confronti dal Gip. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla C