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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 23377/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9040/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresent ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 70/2013 depositata il26/02/2013, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di venditore, la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di acquirente, ed il notaio rogante [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato - con distinti motivi - l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ischia, rilevata la natura di ente non commerciale del venditore, ha ritenuto la compravendita del complesso immobiliare destinato ad albergo, intervenuta tra le parti, in data 30 agosto 2008, fuori dal campo di applicazione i.v.a. e soggetta ad imposta di registro nella misura del 7%, provvedendo a liquidare la somma dovuta quale imposta e qualisanzioni. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli ha rigettato i ricorsi, con sentenza riformata in grado di appello. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, nell’accogliere gli appelli principali dell’acquirente e del notaio, ha rilevato che “l’immobile in oggetto non era mai stato un bene strumentale dell’attività istituzionale dell’ente, ma sempre utilizzato per finalità speculative, dandolo in locazione ad una società che lo utilizzava per fini commerciali dietro pagamento di un canone di locazione.

Inoltre la cessione dell’immobile in oggetto non rappresenta neppure un negozio singolo o isolato dell’ente ma si inserisce in un contesto che annovera svariate centinaia di operazioni immobiliari (solo dal 2004 al 2008 risultano trascritti presso le sole conservatorie di Milano e Roma 541 atti), non contestate dall’ufficio, che secondo ragionevolezza non possono che ricollegarsi ad un’attività commerciale, quand’anche finalizzata a trarre reddito strumentale alla realizzazione delle funzioni istituzionali dell’ente”.

Il giudice di secondo grado ha anche precisato che il controllo sull’atto e sulla imposta da pagare, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove il notaio rogante sia ricorso al cd. invio di prova della richiesta di registrazione, è solo di tipo formale e non di merito e che, comunque, la P ubblica Amministrazione è tenuta ad operare conformemente al principio di buona fede, mentre, nel caso di specie, ha contraddetto l’affidamento ingenerato con il proprio silenzio di fronte all’invio di prova e con il proprio comportamento rispetto al precedente contratto di locazione. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 5.Si sono costituiti con contro-ricorso la società acquirente ed il notaio rogante, mentre l’ente venditore ha sostanzialmente aderito all’impostazione dell’Agenzia delle Entrate ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. 6.Non risulta coltivata l’istanza ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018. 7.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 30 giugno 2022.

Risultano depositate memorie ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ. dall’Agenzia delle Entrate e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod.proc.civ., dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in relazione all’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, atteso che l’ente non commerciale che si limiti ad incassare il corrispettivo di una vendita, avvalendosi dei propri uffici amministrativi, non svolge attività imprenditoriale, ma pone in essere atti di disposizione di mero godimento del proprio patrimonio, esclusi dall’i.v.a., in mancanza del requisito soggettivo della qualifica imprenditoriale, per la cui configurabilità non sono sufficienti né la pregressa locazione dell’immobile, né l’attività alberghiera svolta dal conduttore, né la stipula, sia purein un lasso temporale circoscritto, di altre vendite occasionali; 2) la erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod.proc.civ., degli artt. 41 e 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione al d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, tenuto conto che l’Amministrazione F inanziaria può sempre procedere alla determinazione e applicazione dell’imposta corretta in base ai dati ed elementi risultanti dall’atto e non estranei ad esso e che, nel caso di specie, peraltro, non si è proceduto ad alcuna riqualificazione dell’atto, ma solo alla individuazione del corretto tributo applicabile. 2.L’E.n.p.a.m. ha aderito ai motivi formulati dalla ricorrente ed ha proposto, ove si ritenesse la questione oggetto di implicito rigetto da parte del giudice di appello (invece che di assorbimento), ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all’imposta richiesta e alla non debenza della sanzione applicata, oltre che la propria estraneità all’illecito. 3.La società acquirente ha sostenuto l’infondatezza dei motivi. 4.Il notaio rogante ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ. 5.In ordine al primo motivo, va ricordato che, in tema di IVA, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, affinché un atto sia assoggettato all'IVA, anziché all'imposta proporzionale di registro, non rileva il fatto che sia stata corrisposta un'imposta anziché l'altra (atteso che pure nei casi di imposizione alternativa il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo dovuto e non quello scelto in base a considerazioni soggettive), ma occorre che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi compiute nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, intendendosi per esercizio d'impresa l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa (così, tra le tante, Sez. 5, n. 9776 del 18/06/2003, Rv. 564402 - 01).

Pertanto, l'assoggettabilità ad IVA va esclusa soltanto nel caso di attività meramente occasionale, atteso che i requisiti di professionalità e di abitualità dell'esercizio dell'impresa, richiesti dalla normativa sopra citata, non sono ravvisabili unicamente rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui ai menzionati artt. 2135 e 2195 cod. civ. (senza che, d'altra parte, possa escludersi - dovendosi intendere detti requisiti in senso non assoluto, ma relativo - la qualità di imprenditore nel soggetto che svolga un'attività che si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata, eventualmente, al compimento di un'unica operazione speculativa).

Si è pure precisato che la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 (oggi 55, comma 1) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva (Sez. 5, n. 20443 del 6/10/2011, Rv. 619625 – 01, v. anche Sez. 5, n. 25777 del 05/12/2014, Rv. 634026 - 01, secondo cui, in tema di IVA, la nozione di esercizio di impresa commerciale, non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, sicché, ai fini dell'imposta, non vi è ragione di alterare, in un soggetto societario, la tendenziale simmetria tra attività, che danno luogo ad operazioni imponibili, e correlate operazioni passive, che danno luogo a detrazione d'imposta).

L'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene all'esercizio di un'attività di commercio posta in essere nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez . 5, n. 27211 del 20/12/2006, Rv. 594646 -01). 6.Alla luce di tali orientamenti consolidati, il motivo deve essere rigettato, atteso che la Commissione tributaria regionale ha accertato l’abitualità della vendita, da parte dell’Enpam, dei propri immobili (attività riconducibile all’art. 2195 n. 2 cod.civ.), oltre alla estraneità del cespite in esame rispetto alle sue attività istituzionali.

A fronte di tale puntuale accertamento, la ricorrente si è limitata ad asserire – da un a parte - la necessità, ai fini della riconducibilità all’esercizio dell’attività imprenditoriale, di un’organizzazione imprenditoriale, che, invece, ai fini tributari, è irrilevante, e – dall’altra - a contestare l’accertata abitualità dell’attività di vendita da parte dell’ente, in questo modo, però, censurando un apprezzamento in fatto del giudice di merito, il cui sindacato è in questa sede risulta precluso. 7.Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, il cui esame è irrilevante, atteso che la prima ratio decidendi, oggetto della prima censura, è da sola sufficiente a fondare la decisione.

Sul punto è sufficiente richiamare Sez. 3, n. 15399 del 13/06/2018, Rv. 649408 – 01, secondo cui, laddove la sentenza risulti sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità (o il rigetto) del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame deimotivi riferiti all'altra, i quali non sarebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando, comunque, consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (o rigettata). 8.Il rigetto del ricorso preclude anche l’esame del ricorso incidentale di E.n.p.a.m, condizionato al suo accoglimento. 9.La domanda ex art. 96 cod.proc.civ., da parte del notaio Arturo è stata proposta senza una effettiva prospettazione dei danni conseguenti alla proposizione del ricorso e della temerarietà di tutti i motivi, ragion per cui non può trovare accoglimento.

In proposito va ribadito che la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione (Sez. 6 - 1, n. 20914 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 619662 - 01), purché essa sia formulata nel controricorso con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l'accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all'esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (Sez. 5, n. 21805 del 5/12/2012, Rv. 624179 -01). 10.In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, assorbito quello incidentale condizionato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese tra l’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito all’impostazione difensiva ed alle conclusioni della prima.

Risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere A mministrazione P ubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, per cui non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale , assorbito quello incidentale; d ichiara integralmente compensate le spese di lite tra l’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA];c ondanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15 % ed accessori; n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9040/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587),che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresent ato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 70/2013 depositata il26/02/2013, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], in qualità di venditore, la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di acquirente, ed il notaio rogante [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato - con distinti motivi - l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ischia, rilevata la natura di ente non commerciale del venditore, ha ritenuto la compravendita del complesso immobiliare destinato ad albergo, intervenuta tra le parti, in data 30 agosto 2008, fuori dal campo di applicazione i.v.a. e soggetta ad imposta di registro nella misura del 7%, provvedendo a liquidare la somma dovuta quale imposta e qualisanzioni. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli ha rigettato i ricorsi, con sentenza riformata in grado di appello. 3.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, nell’accogliere gli appelli principali dell’acquirente e del notaio, ha rilevato che “l’immobile in oggetto non era mai stato un bene strumentale dell’attività istituzionale dell’ente, ma sempre utilizzato per finalità speculative, dandolo in locazione ad una società che lo utilizzava per fini commerciali dietro pagamento di un canone di locazione. Inoltre la cessione dell’immobile in oggetto non rappresenta neppure un negozio singolo o isolato dell’ente ma si inserisce in un contesto che annovera svariate centinaia di operazioni immobiliari (solo dal 2004 al 2008 risultano trascritti presso le sole conservatorie di Milano e Roma 541 atti), non contestate dall’ufficio, che secondo ragionevolezza non possono che ricollegarsi ad un’attività commerciale, quand’anche finalizzata a trarre reddito strumentale alla realizzazione delle funzioni istituzionali dell’ente”. Il giudice di secondo grado ha anche precisato che il controllo sull’atto e sulla imposta da pagare, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], laddove il notaio rogante sia ricorso al cd. invio di prova della richiesta di registrazione, è solo di tipo formale e non di merito e che, comunque, la P ubblica Amministrazione è tenuta ad operare conformemente al principio di buona fede, mentre, nel caso di specie, ha contraddetto l’affidamento ingenerato con il proprio silenzio di fronte all’invio di prova e con il proprio comportamento rispetto al precedente contratto di locazione. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate. 5.Si sono costituiti con contro-ricorso la società acquirente ed il notaio rogante, mentre l’ente venditore ha sostanzialmente aderito all’impostazione dell’Agenzia delle Entrate ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. 6.Non risulta coltivata l’istanza ex art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018. 7.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 30 giugno 2022. Risultano depositate memorie ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ. dall’Agenzia delle Entrate e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.L’Agenzia delle entrate ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod.proc.civ., dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in relazione all’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, atteso che l’ente non commerciale che si limiti ad incassare il corrispettivo di una vendita, avvalendosi dei propri uffici amministrativi, non svolge attività imprenditoriale, ma pone in essere atti di disposizione di mero godimento del proprio patrimonio, esclusi dall’i.v.a., in mancanza del requisito soggettivo della qualifica imprenditoriale, per la cui configurabilità non sono sufficienti né la pregressa locazione dell’immobile, né l’attività alberghiera svolta dal conduttore, né la stipula, sia purein un lasso temporale circoscritto, di altre vendite occasionali; 2) la erronea applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3), cod.proc.civ., degli artt. 41 e 42 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione al d.lgs. n. 463 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 9 del 2000, tenuto conto che l’Amministrazione F inanziaria può sempre procedere alla determinazione e applicazione dell’imposta corretta in base ai dati ed elementi risultanti dall’atto e non estranei ad esso e che, nel caso di specie, peraltro, non si è proceduto ad alcuna riqualificazione dell’atto, ma solo alla individuazione del corretto tributo applicabile. 2.L’E.n.p.a.m. ha aderito ai motivi formulati dalla ricorrente ed ha proposto, ove si ritenesse la questione oggetto di implicito rigetto da parte del giudice di appello (invece che di assorbimento), ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto la propria carenza di legittimazione passiva relativamente all’imposta richiesta e alla non debenza della sanzione applicata, oltre che la propria estraneità all’illecito. 3.La società acquirente ha sostenuto l’infondatezza dei motivi. 4.Il notaio rogante ha concluso per l’inammissibilità o infondatezza del ricorso, chiedendo anche la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod.proc.civ. 5.In ordine al primo motivo, va ricordato che, in tema di IVA, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, affinché un atto sia assoggettato all'IVA, anziché all'imposta proporzionale di registro, non rileva il fatto che sia stata corrisposta un'imposta anziché l'altra (atteso che pure nei casi di imposizione alternativa il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo dovuto e non quello scelto in base a considerazioni soggettive), ma occorre che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi compiute nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, intendendosi per esercizio d'impresa l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa (così, tra le tante, Sez. 5, n. 9776 del 18/06/2003, Rv. 564402 - 01). Pertanto, l'assoggettabilità ad IVA va esclusa soltanto nel caso di attività meramente occasionale, atteso che i requisiti di professionalità e di abitualità dell'esercizio dell'impresa, richiesti dalla normativa sopra citata, non sono ravvisabili unicamente rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui ai menzionati artt. 2135 e 2195 cod. civ. (senza che, d'altra parte, possa escludersi - dovendosi intendere detti requisiti in senso non assoluto, ma relativo - la qualità di imprenditore nel soggetto che svolga un'attività che si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata, eventualmente, al compimento di un'unica operazione speculativa). Si è pure precisato che la nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'art. 51 (oggi 55, comma 1) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'art. 2195 cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce, invece, elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva (Sez. 5, n. 20443 del 6/10/2011, Rv. 619625 – 01, v. anche Sez. 5, n. 25777 del 05/12/2014, Rv. 634026 - 01, secondo cui, in tema di IVA, la nozione di esercizio di impresa commerciale, non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità, sicché, ai fini dell'imposta, non vi è ragione di alterare, in un soggetto societario, la tendenziale simmetria tra attività, che danno luogo ad operazioni imponibili, e correlate operazioni passive, che danno luogo a detrazione d'imposta). L'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene all'esercizio di un'attività di commercio posta in essere nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez . 5, n. 27211 del 20/12/2006, Rv. 594646 -01). 6.Alla luce di tali orientamenti consolidati, il motivo deve essere rigettato, atteso che la Commissione tributaria regionale ha accertato l’abitualità della vendita, da parte dell’Enpam, dei propri immobili (attività riconducibile all’art. 2195 n. 2 cod.civ.), oltre alla estraneità del cespite in esame rispetto alle sue attività istituzionali. A fronte di tale puntuale accertamento, la ricorrente si è limitata ad asserire – da un a parte - la necessità, ai fini della riconducibilità all’esercizio dell’attività imprenditoriale, di un’organizzazione imprenditoriale, che, invece, ai fini tributari, è irrilevante, e – dall’altra - a contestare l’accertata abitualità dell’attività di vendita da parte dell’ente, in questo modo, però, censurando un apprezzamento in fatto del giudice di merito, il cui sindacato è in questa sede risulta precluso. 7.Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, il cui esame è irrilevante, atteso che la prima ratio decidendi, oggetto della prima censura, è da sola sufficiente a fondare la decisione. Sul punto è sufficiente richiamare Sez. 3, n. 15399 del 13/06/2018, Rv. 649408 – 01, secondo cui, laddove la sentenza risulti sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, l'inammissibilità (o il rigetto) del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame deimotivi riferiti all'altra, i quali non sarebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando, comunque, consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (o rigettata). 8.Il rigetto del ricorso preclude anche l’esame del ricorso incidentale di E.n.p.a.m, condizionato al suo accoglimento. 9.La domanda ex art. 96 cod.proc.civ., da parte del notaio Arturo è stata proposta senza una effettiva prospettazione dei danni conseguenti alla proposizione del ricorso e della temerarietà di tutti i motivi, ragion per cui non può trovare accoglimento. In proposito va ribadito che la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., può essere proposta anche in sede di legittimità, per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione (Sez. 6 - 1, n. 20914 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 619662 - 01), purché essa sia formulata nel controricorso con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l'accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all'esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (Sez. 5, n. 21805 del 5/12/2012, Rv. 624179 -01). 10.In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato, assorbito quello incidentale condizionato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese tra l’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA], che ha aderito all’impostazione difensiva ed alle conclusioni della prima. Risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere A mministrazione P ubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, per cui non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale , assorbito quello incidentale; d ichiara integralmente compensate le spese di lite tra l’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA];c ondanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite sostenute da [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in euro 9.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15 % ed accessori; n
Sentenza Cassazione n. 23377/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris