CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corsi proposti da: 1) CAGLIONI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA]' Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) SALOMONE Nicola, nato ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/12/2025 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 21/06/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale CAGLIONI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' Francesco e SALOMONE Nicola erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al concorso nei reati di cui all'art. 8, (capo A), 4 (capo B), 10-ter (capo C) e 2 (capo D, contestato ai soli CAGLIONEcALL 41, .4-4 cke 42,0 e SALOMONEWloro ascritti nelle rispettive qualità di amministratori, di diritto o di fatto, delle società meglio specificate in rubrica. In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo C, estinto per intervenuta prescrizione, e ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA]', a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla inutilizzabilità del processo verbale di constatazione. Si censura la sentenza per non avere la Corte d'Appello tratto le dovute conseguenze dalla pur riconosciuta inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite dalla G.d.F. in violazione dell'art. 220 40d— ral4 ., t. disp. attY3 e 63 cod. proc. pen. Si lamenta, in particolare, l'omessa precisazione delle "parti dichiarative" e degli "aspetti documentali" che manterrebbero, depurati dalle dichiarazioni, una piena valenza probatoria quanto ai reati ascritti. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla omessa declaratoria di estinzione dei reati sub A e B per intervenuta prescrizione. Si censura la sentenza per avere immotivatamente valutato la questione in termini diversi rispetto al capo C, essendo in particolare il delitto di dichiarazione infedele assimilabile, quanto alle pene edittali, a quello di omesso versamento dell'IVA. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. Si censura l'assenza di adeguata motivazione sul punto, e l'illegittima inversione dell'onere della prova insita nell'assunto per cui il ricorrente non aveva dedotto né dimostrato di essere un prestanome. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale (essendo la sentenza rimasta, a tale ultimo riguardo, del tutto silente). 2.5. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata indicazione, "con precisione e trasparenza", della specifica condotta attribuibile al ricorrente nell'ambito della complessa dinamica descritta. 3. Ricorrono per cassazione, con unico atto, il CAGLIONI e il SALAMONE, deducendo motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'[OSCURATO:PERSONA]' e lamentando altresì la mancanza di un adeguato sforzo motivazionale idoneo ad attribuire ai ricorrenti la qualifica di amministratori di fatto delle società (il CAGLIONI, tra l'altro, era ufficialmente un dipendente della società). 4. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo formulato dai ricorrenti. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei sensi e nei limiti qui di seguito esposti. 2. Il primo ordine di doglianze è privo della necessaria specificità. La Corte d'Appello ha condiviso il motivo concernente la dedotta inutilizzabilità dei contributi dichiarativi acquisiti dalla G.d.F., e trasfusi nel verbale di constatazione dopo l'emersione di elementi indizianti, e quindi in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 63 cod. proc. pen. In tale prospettiva, la Corte partenopea è comunque pervenuta ad una decisione di conferma della condanna (nei limiti già indicati), motivata con un percorso argomentativo "depurato" da quei contributi, ed imperniato sulla valorizzazione delle risultanze documentali e degli esiti degli ulteriori accertamenti compiuti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Tanto premesso, le censure imperniate sull'inutilizzabilità del verbale di constatazione appaiono generiche. Era invero onere specifico delle difese evidenziare quali passaggi motivazionali della sentenza impugnata erano stati fondati non già su risultanze documentali, sull'esame delle mail e della messaggistica, ecc., ma sulla scorta di dichiarazioni non utilizzabili. I difensori avrebbero anzi dovuto "impegnarsi" nella c.d. prova di resistenza, proprio per via della eccezione di inutilizzabilità da loro stessi proposta (sul punto, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Alvaro, Rv. 289838 - 01, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di prove a suo carico, a pena d'inammissibilità del motivo di impugnazione per difetto dei criteri di specificità imposti dalla cd. "prova di resistenza", l'onere: a) di confrontarsi con la complessiva ricostruzione dei fatti effettuata in sentenza, individuando le prove poste a fondamento degli elementi del fatto tipico; b) di eccepire la fattispecie procedimentale violata, sanzionata da inutilizzabilità, nonché gli atti che ne risultano incisi; c) di dimostrare l'efficacia demolitrice dell'eccezione, illustrando come l'eventuale espunzione dell'elemento istruttorio contestato dal complessivo compendio probatorio già valutato sia idonea a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata»). Tale onere non risulta adempiuto da parte dei ricorrenti, dal momento che i motivi di ricorso si limitano a generiche affermazioni, del tutto prive di specificità nel senso qui appena indicato. 3. I rilievi concernenti la mancata declaratoria di prescrizione dei reati diversi da quello di cui all'art. 10-ter sono manifestamente infondati. Le differenti conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale, infatti, sono state imposte dalla doverosa applicazione del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 32000, ai sensi del quale "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Conseguentemente, tenendo conto del termine massimo decennale stabilito dalla disposizione appena richiamata, il termine di prescrizione più breve - tenendo conto dei 302 giorni di sospensione - va individuato con riferimento al capo a), alla data del 08/10/2026. 4. Sono invece fondati i rilievi concernenti l'elemento soggettivo. La Corte d'Appello ha preso in esame le varie imputazioni ascritte agli odierni ricorrenti, evidenziando gli elementi idonei a comprovare sia l'elemento oggettivo dei reati contestati, sia i criteri di attribuzione delle rispettive responsabilità (individuati, di volta in volta, nella titolarità della carica amministrativa ovvero negli elementi indicativi dello svolgimento di fatto di attività gestionale delle varie società coinvolte, ecc.). La motivazione della sentenza impugnata è invece silente quanto alla pur indispensabile necessità di accertare la sussistenza del dolo specifico di evasione, ovvero di uno degli elementi costitutivi dei reati ascritti. Si tratta di una questione espressamente devoluta in appello dai ricorrenti (come emerge in termini inequivoci dalla parziale trascrizione dell'atto di gravame: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), che non può essere superata attraverso argomentazioni volte a ritenere sussistente una motivazione implicita, né tantomeno - ovviamente - attraverso interventi integrativi da parte di questo Collegio. 5. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze, ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. P.Q P.Q.M