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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11461/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

109. R.G. 34829 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo cui gli stessi sono affidati, che contesta la carenza motivazionale in ordine alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed alla rateizzazione della stessa ex art. 133 ter cod. pen., non è consentito poiché devoluto in modo del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale l'invocata rateizzazione della pena pecuniaria ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena, condizioni che l'imputato deve allegare producendo ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato (cfr. Sez. 3, n. 49580 del 27/10/2015, Abdoulaye, Rv. 265591 01), circostanze, queste, del tutto mancanti (o comunque non provate) nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 109. R.G. 34829 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo cui gli stessi sono affidati, che contesta la carenza motivazionale in ordine alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed alla rateizzazione della stessa ex art. 133 ter cod. pen., non è consentito poiché devoluto in modo del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale l'invocata rateizzazione della pena pecuniaria ha come presupposto le disagiate condizioni economiche del condannato, raffrontate all'entità della pena, condizioni che l'imputato deve allegare producendo ogni documentazione utile sul proprio stato e il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione, deve motivare l'esercizio del suo potere discrezionale non solo facendo riferimento generico all'art. 133 cod. pen., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena e dall'altro le condizioni economiche del condannato (cfr. Sez. 3, n. 49580 del 27/10/2015, Abdoulaye, Rv. 265591 01), circostanze, queste, del tutto mancanti (o comunque non provate) nel caso di specie; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11461/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris