CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nella qualità di parte civile, avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza emessa in data 07/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Eboli (SA), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accogli mento; letta la memoria a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del comune di Maratea, responsabile civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto l'inammissibilil:à del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 19/04/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 323, 479 cod. pen., in Maratea il 19 ed il 20/12/2012, a lei ascritto, perché il fatto non sussiste. 2. [OSCURATO:PERSONA] - in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. -, parte civile, ricorre, in data 28/10/2021, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 238-bis, 187, 192 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esaminato il contenuto della sentenza del TAR e del Consiglio di Stato, nonché altra pronuncia della stessa Corte di Appello in diversa composizione, benché il processo amministrativo avesse avuto per oggetto lo stesso atto, in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, n. 31282 del 2017), posto che le sentenze amministrative richiamate avevano accertato l'inizio dei lavori entro l'anno dal rilascio del permesso a costruire, tanto è vero che il Passatordi era stato assolto dalla violazione edilizia a lui ascritta, perchè il fatto non sussiste, con sentenza n. 284/2019; 2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc, pen., in quanto la Corte di merito ha confermato la sentenza impugnata riproducendo le argomentazioni del primo giudice, senza vagliare adeguatamente i motivi di appello; ciò, in particolare, emerge dalla valorizzazione, in motivazione, del verbale di sopralluogo del 23/11/2009, il cui contenuto è stato travisato, e della comunicazione del nuovo direttore dei lavori in data 03/12/2085 che, come chiarito in sede di giudizio amministrativo, si riferiva alla comunicazione di inizio dei lavori per il getto delle opere in cemento armato; quanto al testimoniale, la Corte di merito ha tralasciato le deposizioni dei testi Zullo e Chiarelli e dello stesso Passatordi, senza considerare che, invece, i testi Ascione, Perrot e Maternini avevano uno specifico interesse ad impedire l'esecuzione delle opere; in tal modo, quindi, la sentenza impugnata ha omesso di considerare il contenuto del gravame; 2.3 violazione di legge, in riferimento agli artt. 42, 43, 32:3, 479 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata tralasciato di valutare il contenuto del gravame, nella parte in cui si era rilevato come l'imputata avesse omesso di dare conto della comunicazione di inizio dei lavori del 02/05/2007, né avesse dato alcun rilievo alla proroga del permesso di costruire del 22/12/2009, ben conoscendo detti atti, il che già sarebbe stato sufficiente ad integrare il dolo richiesto dal delitto di cui all'art. 479 cod. pen., anche alla luce delle competenze dell'imputata e del modo disinvolto con cui ella aveva affrontato la verifica della pratica; ciò, d'altra parte, emerge anche alla luce delle risposte fornite dalla predetta nel corso dell'esame reso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia alle domande del pubblico ministero che del Presidente del Collegio giudicante - riportate in ricorso -, che dimostrano la precisa volontà dell'imputata di dichiarare il falso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] s.a.s è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. 1.La vicenda riguarda un permesso a costruire - n. 73/2006 - richiesto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un fabbricato in Maratea - dapprima rilasciato, in data 28/06/2006, e quindi ritirato, in data 18/08/2006 - con cui i richiesti lavori venivano autorizzati a condizione che il loro inizio intervenisse entro un anno. Con nota del 02/05/2007 lo [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. comunicava l'inizio dei lavori nella data indicata e, successivamente, chiedeva la proroga di tre anni del termine di scadenza del permesso, a causa di un contenzioso intervenuto con alcuni vicini. Il 19/11/2009 il nuovo direttore dei lavori comunicava alla regione Basilicata l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di ristrutturazione; faceva seguito un sopralluogo, in data 23/11/2009, dei CC di Maratea unitamente a tecnici dell'UTC, che davano atto dello stato dei luoghi; il successivo 07/12/2009 il direttore dei lavori rappresentava al comune di Maratea lo stato di attuazione dei lavori. In data 23/02/2011 la Magliano, quale responsabile del procedimento, redigeva una relazione istruttoria in cui ripercorreva l'iter della pratica edilizia ed ( evidenziava che il permesso a costruire risultava scaduto in data 28/06/2009, per cui la responsabile del settore del comune di Maratea ordinava l'immediata sospensione dei lavori; la stessa Magliano, in data 19/12/2012, sul rilievo che i lavori non erano stati iniziati entro il termine di un arino dal rilascio del permesso, emanava il provvedimento di decadenza del titolo abilitativo, in cui dava atto di quanto risultato dal sopralluogo del 23/11/2009 e, successivamente, ordinava la demolizione e la restituzione in pristino dello stato dei luoghi. La sentenza di primo grado ha dato atto dell'annullamento, da parte del TAR Basilicata, degli atti a firma della Magliano e del fatto che la pubblica accusa, da un lato, avesse elevato l'imputazione oggetto del presente procedimento a carico della responsabile del procedimento - che avrebbe illegittimamente attestato il mancato inizio dei lavori nel termine previsto dal provvedimento abilitativo, adottando, poi, i conseguenti atti - e, dall'altro, avesse contestato al Passatordi il reato urbanistico-paesaggistico sul rilievo del mancato inizio dei lavori entro il termine annuale. Il primo giudice, in ogni caso, ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale non avesse offerto suffidente riscontro all'ipotesi accusatoria, sulla base della valutazione del testimoniale e della documentazione, osservando che dal contenuto del verbale di accertamento urgente del 23/11/2009 emergesse l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria, nella misura in cui l'inizio dei lavori debba essere intesa, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, come inizio dei lavori edilizi, con esclusione, quindi, dal detto concetto, dei lavori di livellamento, dei sondaggi, delle recinzioni, dell'apposizione di cartelli e di insegne; nel caso di specie, quindi, la mancanza di cartellonistica, l'assenza di maestranze e di mezzi, pur a distanza di tempo dalla comunicazione formale di inizio dei lavori, inducevano a ritenere che gli stessi non fossero iniziati nel termine di un anno. Sotto altro aspetto, la sentenza di primo grado ha ritenuto concludenti, nel senso del mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno, anche la missiva del legale che aveva assistito il Passatordi nella controversia cori la confinante [OSCURATO:PERSONA], nonché il ricorso ex art. 700 cod. orco. civ., presentato nell'interesse della società che aveva richiesto il permesso a costruire, al fine di ottenere l'accesso ed il passaggio temporaneo attraverso un terreno confinante e, infine, la documentazione intercorsa con la confinante [OSCURATO:PERSONA]. Da tali documenti, più che in base al testimoniale, la sentenza di primo grado ha rilevato come emergesse evidente la circostanza che, proprio a causa del contenzioso in atto con i vicini, i lavori fossero cominciati solo negli ultimi mesi del 2009, allorquando la Zullo cedeva una porzione di terreno, condizione che consentiva l'inizio dei lavori, come confermato anche dalla nota del direttore dei lavori in data 07/12/2009, dimostrativa del fatto che alla fine del 2009 era in atto un'attività meramente preparatoria e di allestimento del cantiere. La sentenza impugnata, a sua volta, ha preso atto dell'intervenuta assoluzione del Passatordi dalla violazione urbanistico-paesaggistica e delle sentenze che, in sede amministrativa, hanno annullato i provvedimenti oggetto di imputazione, ma ha ribadito il significato di "inizio dei lavori", alla luce della giurisprudenza di legittimità, alla stregua della documentazione probatoria, rilevando, altresì, come la ricostruzione posta a fondamento della decisione del TAR non scalfisse affatto - trattandosi di sequenza temporale ricostruita ex post - il quadro fortemente contraddittorio che si era palesato agli occhi dell'imputata, accresciuto anche dal fatto che il Passatordi non aveva neanche adempiuto all'obbligo di richiedere il sopralluogo preventivo all'UTC nel 2007, prima dell'inizio dei lavori. Inoltre, la Corte di merito ha anche rilevato l'imprecisione del gravame, nella misura in cui aveva considerato solo le risultanze delle deposizioni testimoniali, prescindendo dal dato documentale che, prevalentemente, aveva orientato la decisione del primo giudice. 2. Tanto premesso, quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene di dare continuità al pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui le sentenze definitive, emesse dal giudice civile o dal giudice amministrativo, non sono vincolanti per il giudice penale che le valuta, quindi, ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., ferma restando la loro acquisibilità ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (da ultimo: Sez. 3, n. 17855 del 19/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275702; sull'acquisibilità delle sentenze irrevocabili emesse in un giudizio amministrativo o civile e la loro libera valutabilità, ai fini della prova dei fatti in esse accertati: Sez. 3, n. 1628 del 28/10/2015, dep. 2016, Campedelli, Rv. 266328-01; Sez. 6, n. 10210 del 24/02/2011, Musumeci, Rv. 249592-01; Sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038-01). Secondo l'orientamento ermeneutico indicato, in particolare, è stato già osservato come il principio dell'autonomia dei giudizi trovi la sua giustificazione nella necessità di evitare che l'esito del giudizio civile - regolato da prindpi relativi alla prova, alla sua ripartizione e valutazione completamente diversi rispetto a quello penale - possa avere efficacia in un processo che, pur essendo processo di parti, presenti, in ogni caso, una forte connotazione pubblicistica che impone alla parte pubblica di attenersi, nelle richieste di ammissione delle prove, a principi di stretta legalità e non a ragioni di mera opportunità, come, invece, è consentito alle parti private sia nel processo civile che in quello amministrativo. E' stato, inoltre, considerato come non sia casuale il diverso regime dell'efficacia del giudicato penale in altri giudizi rispetto alle situazioni reciproche, posto che la revisione della sentenza penale è prevista a seguito di un giudicato civile nel solo caso di condanna pronunziata a seguito di sentenza riguardante le questioni di cui agli artt. 3 e 479 cod. proc. pen., successivamente revocata. (Sez. 4, n. 28529 del 26/06/2008, Mezzera e altro, Rv. 240316). Non del tutto conferente, quindi, risulta il richiamo, da parte della difesa, alla sentenza della Sez. 3, n. 31282 del 24/05/2017, P.G. in proc. Merelli ed altri, Rv. 270276-01, avente ad oggetto la complessa tematica del potere del giudice penale di valutare la legittimità dei provvedimenti) amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale, in caso di pronuncia definitiva del giudice amministrativo; la vicenda esaminata nella pronuncia da ultimo citata, in particolare, aveva ad oggetto la liceità del permesso di costruire definitivamente accertata dal giudice amministrativo, innanzi al quale tale questione era stata dedotta e decisa, con la conseguenza che al giudice penale sarebbe stata preclusa ogni diversa statuizione nell'ambito del procedimento penale relativo alle contestate violazioni edilizie e paesaggistiche. Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia sul tema delle Sezioni Unite (Sez. Un., n. 51.15 del 28/11/2001, dep. 08/02/2002, Salvini, Rv. 220708-01), il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio. Da ciò discende che, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo, il giudice non possa limitarsi a verificare l'esistenza dell'atto o del provvedimento amministrativo abilitativo, ma debba verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale in cui convergono elementi di natura extrapenale; ciò in quanto, qualora il giudice penale accerti profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" dell'atto amministrativo, riconducibile alla legge 20 marzo 1965, n. 2248, art. 5, allegato E), in quanto esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice; in tal senso, quindi, la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, ovvero alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, può essere rilevata dal giudice penale non solo se l'atto sia illecito - cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione - ma anche nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge ovvero per il mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere (Sez. 3, n. 1894 del 14/12/2006, dep. 23/01/2007, P.M. in proc. Bruno e altro, Rv. 235644-01). In tale contesto si inscrive il corollario secondo cui il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato, che abbiano espressamente affermato la legittimità del titolo abilitativo edilizio ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera (Sez. 2, n. 50189 del 09/12/2015, Comune di [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 265416-01; Sez. 3, n. 39707 del 05/06/2003, Lubrano di Scorpianello, Rv. 226592-01). La correlazione tra i detti principi ermeneutici deve essere, quindi, declinata nel senso che, ribadita la piena autonomia della giurisdizione penale rispetto a quella amministrativa e la assoluta rilevanza ed inderogabilità del potere del giudice ordinario di valutazione dell'atto amministrativo illegittimo, l'effetto preclusivo resta confinato ai casi in cui un provvedimento giurisdizionale amministrativo passato in giudicato abbia espressamente esaminato lo specifico profilo di illegittimità dell'atto fatto valere, incidentalmente, in sede penale. Ciò, peraltro, come detto, risulta del tutto coerente al contenuto dell'art. 2 cod. pen., secondo cui al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, laddove l'unica disposizione che attribuisce espressamente efficacia di giudicato nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., con riferimento alla pronuncia irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza. 3. Nel caso di specie, appare evidente come il ricorso abbia del tutto confuso i piani di operatività dei detti indirizzi ermeneutici: la condotta ascritta alla Magliano - consistita, dapprima, nell'emissione del provvedimento con cui, in data 19/12/2012, veniva dichiarato decaduto il permesso di costruire n. 73/2006 rilasciato al Passatordi e, quindi, nell'emanazione dell'ordinanza di demolizione delle opere - si fonda sull'asserita, volontaria ed intenzionale falsificazione della data di inizio dei lavori edilizi oltre il termine di un anno dal rilasdo del titolo abilitativo. La valutazione in sede amministrativa dell'illegittimità dei predetti provvedimenti ascrivibili alla Magliano si fonda - per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e dai provvedimenti giudiziari allegati al ricorso - essenzialmente sul contenuto del verbale di sopralluogo redatto in data 23/11/2009 che - secondo i giudici amministrativi - attestava la presenza di materiali di risulta nei vani ancora esistenti ed il livellamento dei muri, circostanze che deponevano per la sussistenza di lavori in corso di esecuzione;anche la missiva del legale della confinante [OSCURATO:PERSONA], con cui, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si chiedeva alle autorità competenti, la sospensione dei lavori, dimostrava - secondo i giudici amministrativi - l'intervenuto inizio dei lavori, in quanto, diversamente, la proprietaria confinante non avrebbe sollecitato tale intervento. Tale accertamento in sede amministrativa è stato, quindi - coerentemente con l'indirizzo esegetico in precedenza illustrato -, posto a fondamento della pronuncia assolutoria del Passatordi dalle violazioni edilizie a lui ascritte; queste ultime, infatti, erano state ritenute consistenti in opere abusive, in quanto eseguite una volta scaduto il termine annuale fissato per l'inizio dei lavori, laddove di tale provvedimento di decadenza dal permesso a costruire era stata verificata l'illegittimità in sede amministrativa. Nessun automatismo, al contrario, può essere applicato in riferimento alla condotta della Magliano: la Corte di merito ha chiaramente espresso la sussistenza di un ragionevole dubbio circa l'elemento soggettivo del dolo che deve connotare le fattispecie ascritte all'imputata. Tale convincimento si fonda, del tutto ragionevolmente, sull'analisi di una documentazione molto più articolata di quella esaminata in sede amministrativa, oltre che sull'approfondimento di ulteriori aspetti, fisiologicamente non considerati nell'ambito del giudizio amministrativo, il cui perimetro ed i cui criteri probatori non coincidono certamente, come già rilevato, con quelli del giudizio penale. In coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la sentenza impugnata ha ribadito come il concetto di "inzio dei lavori" debba coincidere con la sussistenza di opere che, accompagnata dalla compiuta organizzazione del cantiere, confermino l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, come, ad esempio, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri, l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni (Sez. 3, n. 25806 del 03/03/2016, P.M. in proc. Gianua, Rv. 267103-01; Sez. 3, n. 7114 del 27/01/2010, Viola e altro, Rv. 246220-01). Il sopralluogo effettuato in data 23/11/2009, quindi, non attestava affatto opere idonee ad integrare l'inizio dei lavori, ma, al contrario, aveva accertato l'assenza di maestranze e di mezzi meccanici, l'assenza di cartellonistica, in tal senso risultando insufficiente la presenza di materiale di risulta proveniente dal crollo del rudere ed il livellamento di alcuni muri; tanto risulta non solo dalla documentazione fotografica che accompagna il documento, ma dalla deposizione del tecnico comunale e del brigadiere dei CC che effettuarono il sopralluogo. Peraltro - ha proseguito la Corte di merito - la stessa persona offesa aveva riferito che dal 2007 vi erano stati abbattimenti parziali del muro perimetrale eseguiti manualmente da un operano, in quanto il territorio impervio impediva l'accesso di mezzi meccanici, ed anche tale attività era poi stata sospesa in seguito al contenzioso instauratosi con la proprietaria confinante, [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, ancora, che lo stesso Passatordi avesse omesso di richiedere il sopralluogo preventivo dell'UTC nel 2007, mentre il direttore dei lavori aveva effettuato una nuova comunicazione di inizio dei lavori, anche se concernente le opere in cemento, solo nel 2009. Sulla scorta di tali elementi la Magliano, quindi, secondo la Corte territoriale, aveva ragionevolmente ritenuto che la comunicazione di inizio dei lavori, inviata al comune dal Passatordi in data 03/05/2007, fosse meramente formale e non corrispondente al dato fattuale, anche considerato l'ostruzionismo della Zullo, che aveva determinato il ricorso, da parte del Passatordi, ailla procedura ex art.700 cod. proc. pen.: il ricorso del legale del Passatordi, infatti, attestava, nel settembre 2007, l'impossibilità di iniziare i lavori a seguito della condotta della Zullo. Non a caso, infatti, emerge dalla motivazione del primo giudice - che integra quella della sentenza impugnata, trattandosi di doppia conforme di assoluzione - che risulta documentato come nel dicembre 2009 fosse stato raggiunto un accordo tra la Zullo e la società facente capo al Passatordi, in base al quale la prima avrebbe ceduto una particella di terreno per consentire l'accesso ai mezzi, essendo stato quindi, redatto un contratto preliminare di vendita della detta porzione di terreno, in cui la società acquirente, dovendo realizzare lo sbancamento della porzione di terreno ceduto, si impegnava a realizzare un nuovo muro di sostegno. Tale circostanza, secondo il primo giudice, rappresentava un significativo elemento per ritenere come i lavori assentiti non fossero iniziati a causa del contenzioso in corso e che, solo dopo la risoluzione dello stesso, alla fine del 2009, avessero avuto inizio, quindi ben oltre il termine annuale di decadenza. In tal senso depone anche la nota del direttore dei lavori del 07/12/2009, in cui si dava atto che dalla data del 23/11/2009 erano stati eseguiti presso il cantiere opere di approntamento e pulizia, con asportazione di paramenti murari pericolanti dei ruderi del Fabbricato preesistente, oltre ad opere di messa in sicurezza del cantiere. Tali circostanze documentali, chiaramente poste a fondamento del percorso argomentativo dei giudici di merito, non sono oggetto di confutazione da parte del ricorso, che, quindi, appare anche privo di effettivo ed approfondito confronto con la sentenza impugnata. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, inoltre, si deducono circostanze in fatto che esulano dalla struttura del giudizio di legittimità. l'esistenza di un apparato motivazionale non manifestamente illogico o contraddittorio. 3. Anche con riferimento all'asserita assenza di esigenze cautelari, valgono i principi sopra richiamati e la considerazione che anche, sotto tale profilo, il percorso argomentativo seguito dal giudice del riesame non si presenta né contraddittorio né mancante avendo valorizzato, nell'affermare la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa, la gravità dei fatti e le modalità di estrinsecazione della condotta collegandoli alla personalità dell'indagato, «connotata da una spiccata pericolosità e proclività a delinquere» come emerge sia dal certificato del casellario giudiziale — da cui risulta un elevatissimo numero di condanne anche per reati contro il patrimonio (ricettazione, estorsione, rapina, furti, molteplici reati in materia di stupefacenti) commessi con sostanziale contiguità temporale — sia dai precedenti penali per reati commessi con violenza alla persona quali sequestro di persona, lesione personale, rissa e in materia di armi. In ultimo deve darsi conto che il Tribunale, sotto il profilo della proporzionalità della misura, ha evidenzia che, con separato provvedimento, in parziale accoglimento dell' appello del Pubblico ministero, l'obbligo di dimora è stato sostituito con gli arresti domiciliari. 4 Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond