CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 29733/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 04/02/2025 della Corte di appello di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SimonePerelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso,chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvioa seguito di annullamento decretato da questa Corte (Sez. 5, n. 36208 del07/06/2022) della sentenza di assoluzione emessa dal locale Tribunale l’1dicembre 2020, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro direclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione,per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.,per avere formato e usato unfalso contrassegno per parcheggio invalidi, che gli consentiva di accedere allaZTL di Firenze e di parcheggiare in piazza Duomo, fatto accertato il 18 gennaio2018.La Corte di appello ha ritenuto, sulla scorta degli esiti dell’istruttoriadibattimentale, che l’imputato avesse contraffatto il permesso rilasciato allamoglie, formando una copia avente le stesse dimensioni e gli stessi coloridell’originale rilasciato dal Comune di Firenze tramite la società "[OSCURATO:SOCIETA]”.2. Avverso la sentenza della Corte di appello il difensore dell’imputato haproposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordineall’elemento soggettivo del reato.Si è doluto che la Corte di appello non si sia adeguatamente confrontata conle risultanze istruttorie, da cui era emerso che la fotocopia era stata formata perfar fronte alle esigenze della titolare del pass in coincidenza di un temporaneosmarrimento dell’originale e utilizzata per errore la mattina in cui era statoeseguito il controllo.Ha evidenziato che l’imputato era titolare di un “pass bianco” che gliconsentiva di accedere comunque e parcheggiare nella ZTL con la propriaautovettura, sulla quale veniva esibito il permesso ritenuto falso.2.2 Con il secondo motivo ha lamentato l’assenza di motivazione in ordine aldiniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., la cui applicazione era stata chiesta con le conclusionirassegnate in udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.2. Il primo motivo di ricorso non è consentito.La Corte di appello si è conformata ai principi di diritto richiamati nellasentenza rescindente, secondo cui «Hanno rilevanza penale ai sensi dell’art. 492cod. pen. le condotte di falsificazione di copie che tengono luogo degli originali,qualora il relativo documento abbia l’apparenza dell’originale e sia utilizzatocome tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica» (Sez. 5, n.22694 del 14/04/2010, Giorgetti, Rv. 247981 - 01, in tema di condanna per ilreato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in relazione alla contraffazione di unpermesso di trasporto per invalidi; cfr. anche Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019,Marcis, Rv. 276285 – 01, a tenore della quale «La formazione della copia di unassuma l’apparenza di un atto originale»).Rilevato che non era contestato l’utilizzo della riproduzione del permesso diparcheggio riservato agli invalidi per accedere e parcheggiare in zona ZTL, ilGiudice del rinvio ha ritenuto integrata la contestata fattispecie contro la fedepubblica in ragione dell’idoneità decettiva del documento che, per le suecaratteristiche, risultava sostanzialmente identico all’originale, del qualepresentava le stesse dimensioni e lo stesso colore azzurro.A fronte di motivazione congrua e immune da censure di illogicità, lededuzioni difensive, quanto ai motivi che avevano determinato la formazione el’utilizzo della copia del pass, essenzialmente ricondotti alla prospettazioneofferta dall’imputato in sede di esame dibattimentale, mirano a una nonconsentita rivalutazione del compendio probatorio vagliato dalla Cortedistrettuale.È appena il caso di rammentare che la valutazione del giudice di merito, cuispetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrastitestimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, non èsindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità dellamotivazione (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 – 01; Sez. 5,n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 4218 del15/01/2026, Caiazzo, Rv. 289369 - 01), esulando dai poteri della Corte dicassazione una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (cfr., in parte motiva, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv.249651 - 01).3. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla ricorrenza della causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., pur avendo dato atto in sentenzadella richiesta di assoluzione per tenuità del fatto formulata dalla difesadell’imputato.Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso non segue tuttavia il rinvio algiudice di merito affinché provveda a colmare la lacuna motivazionale, in quantotra l’emissione, in data 15 maggio 2018, del decreto di citazione a giudizioinnanzi al Tribunale di Firenze e l’emissione, in data 18 settembre 2024, deldecreto di citazione in grado di appello, a seguito di annullamento da parte diquesta Corte della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale, è decorso,in assenza di atti interruttivi intermedi, il termine di prescrizione del reato, pariad anni sei, pur computando la cosiddetta sospensione "covid" per complessivi64 giorni di cui all’art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio,perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perprescrizione.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]