CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 07850/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver, nella sua qualità di promotore e organizzatore dell'attività connessa alla gestione di sostanze stupefacenti, tenuto i contatti con i fornitori indicatigli, individuato i soggetti da coinvolgere nel traffico, dotati questi della strumentazione necessaria per condurre gli affari e impartito le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi del sodalizio, per aver posto in vendita una consistente quantità di sostanza stupefacente in cambio di ingenti somme di denaro. La Corte territoriale ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto al fine di farne cessione a terzi due pezzi di sostanza stupefacente non meglio precisata. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla colpevolezza dell'imputato, alla riqualificazione dei fatti nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 e in ordine al riconoscimento della continuazione. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento di pena applicato per la continuazione. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, poiché, in data 3 gennaio 2026 con atto trasmesso via pec, l'imputato vi ha rinunciato. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Stante l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, si condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende, e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento \,i delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere este