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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38540/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avvis2/alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.TRESA Leonard e TRESA Ferdinand ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara, accoglieva la richiesta di concordato in appello dagli stessi avanzata in limine litis e rideterminava le pene agli stessi applicate, in relazione a plurime contestazioni di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti, in conformità al concordato.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in ragione della mancata verifica della sussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. 3.

I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che infatti è stata applicata e non presenta profili di illegalità, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.VI, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.1, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861).

4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avvis2/alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.TRESA Leonard e TRESA Ferdinand ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara, accoglieva la richiesta di concordato in appello dagli stessi avanzata in limine litis e rideterminava le pene agli stessi applicate, in relazione a plurime contestazioni di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti, in conformità al concordato. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in ragione della mancata verifica della sussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto privi di fondamento nonché preclusi a fronte di concordato dei motivi di appello ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. circostanza che, se da un lato ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine alla misura della pena concordata, che infatti è stata applicata e non presenta profili di illegalità, dall'altra ha comportato la rinuncia a dedurre e fare valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (sez.1, 15.1.2007 Grillo e altro Rv. 238688; sez.VI, 30.11.2005, PG Moliterno e altri, Rv. 233393; sez.2, 3.12.2000 Izzo, Rv.249269), anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (Cfr. sez.3, 15.6.2016, Dantese e altri Rv. 268385; sez.2, 30.1.2014, Khribech, 259825) e lo stesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (sez.4, 24.11.2016, Castiglioni e altri, Rv. 268696; sez.1, 11.4.2012, Sardelli, Rv. 252861). 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina (art.610 comma 5 bis cod.proc.pen.), che consente la pronuncia senza formalità della causa di inammissibilità, è senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (successivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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