CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2019
Cassazione n. 07974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 30275/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s .r.l., i n p ersona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende , con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappres.; -intimata - avverso la sentenza n. 2101/2019, della Corte d’appello di Roma, depositata il 28/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] spa propose opposizione, innanzi al Tribunale di Roma, avverso alcuni avvisi d’accertamento notificati nel maggio 2009 dal Comune di Roma, con i quali era stato chiesto il pagamento dell’indennità e la connessa sanzione amministrativa avendo la società installato su suolo comunale impianti pubblicitari di cui ai suddetti avvisi, in mancanza di atto concessorio. Tali avvisi erano stati emessi a norma della delibera comunale n. 145/01, che aveva determinato il pagamento del canone in base alla figura geometrica che circoscriveva la proiezione del mezzo al suolo nella misura minima di un metro quadrato, ed in applicazione dell’art. 27, c.7, del Reg. comunale in ordine all’applicazione dell’indennità e della sanzione pecuniaria per l’abusiva installazione. In particolare, la società attrice eccepiva la nullità dei suddetti avvisi per difetto di motivazione, la prescrizione dell’indennità e l’erroneità delle somme richieste, nonché la carenza di potere del Comune ad emettere tali avvisi, poiché icartelli pubblicitari erano stati autorizzati e sottoposti alla procedura di riordino, nonchél’avvenuta impugnazione degli stessi avvisi in via amministrativa, contestando la legittimità del suddetto art. 27 per violazione del principio della riserva di legge. Si costituì il Comune di Roma, chiedendo il rigetto della domanda. Con sentenza del 2012 il Tribunale di Roma affermò il diritto del Comune di Roma di esigere, in forza degli avvisi d’accertamento, le somme quantificate sotto la voce “canone”,oltr e agli importi richiesti a titolo di sanzione pecuniaria da determinarsi nella misura del 200% dell’indennità relativa al canone, esclusa la maggiorazione del 20%. In particolare, il Tribunale rilevò che: il Comune aveva agito sulla base del suddetto art. 27, c.7, del Reg. comunale che prevedeva la corresponsione di una somma pari a quella dovuta in caso di regolare rapporto concessorio, oltre alla maggiorazione dovuta; tale norma doveva essere interpretata alla luce del d.lgs. n. 446/97 che all’art. 62 attribuiva al Comune il potere di regolamentare la procedura di uso degli impianti pubblicitari con le relative indennità e sanzioni, anche sulla base delle dimensioni degli impianti; la società non aveva dimostrato di aver correttamente promosso la procedura di riordino in mancanza delle schede compilate per ciascun impianto nel termine stabilito; non era dovuta la maggiorazione del 20% per l’indennità d’occupazione, in quanto ciò era contemplato da una delibera comunale del 2002 che eccedeva i limiti del potere regolamentare comunale di cui ai criteri dettati dal predetto art. 62; erano dovute le sanzioni pecuniarie nella misura del 200%. La suddetta societàappellò la suddetta sentenza; la Corte territoriale , con sentenza del 28.3.19, in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiarò dovute le indennità e le sanzioni di cui ai singoli avvisi d’accertamento impugnati, solo a partire dalle date dei singoli verbali d’accertamento della violazione, dividendo l’importo annuale per 365 e sottraendo l’importo collegatoal corrispondente numero di giorni dell’anno precedenti l’accertamento della violazione, confermando per il resto la sentenza d’appello. Al riguardo, la Corte d’appello osservò che: il Comune aveva dimostrato, con la memoria ex art. 183 cpc, che gli avvisi d’accertamento e i relativi verbali impugnati erano stati notificati; era da confermare la mancata domanda della procedura di riordino, con la conseguente diminuzione del 30% della tariffa del canone; il Comune aveva applicato correttamente il predetto art. 62, come accertato dal Tribunale, con esclusione della suddetta maggiorazione del 20% del canone dovuto; era invece fondato il motivo concernente la quantificazione degli importi risarcitori in quanto parametrati al doppio del canone di concessione per l’intero anno solare 2005 mentre la prova dell’installazione abusiva era raggiunta solo a partire dalle date dei singoli verbali d’accertamento delle violazioni; era infondato il motivo relativo all’applicazione della maggiorazione del 200% delle sanzioni pecuniarie, consentita dal predetto art. 62, comma 2, lett. e). La MG Advertising srl ricorre in cassazione con cinque motivi. Non si è costituita RomaCapitale. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce difetto e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 132, cpc, 2697 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto che il Comune di Roma avesse dimostrato la notifica dei verbali d’accertamento sottesi agli avvisi d’accertamento opposti, mentre per quelli invece notificati, era stato erroneamente statuito che gli stessi costituissero la prova del diritto fatto valere, pur a fronte dell’eccezione d’inefficacia degli stessi atti e dell’omessa conferma dei verbali nella sede dei ricorsi amministrativi proposti, gravando sul Comune l’onere di provare l’esito dei suddetti ricorsi (ovvero il relativo mancato accoglimento). Il motivo è inammissibile per difetto d’autosufficienza. L a Corte d’appello ha afferma che il Comune aveva prodotto, con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., «copia degli avvisi di accertamento opposti e dei relativi verbali di accertamento delle violazioni tutti ritualmente notificati». La ricorrente assume che i verbali di accertamento delle violazioni non sarebbero stati notificati, e trascrive solo un periodo di detta memoria, che si riferisce agli avvisi di accertamento, ma non all’intera memoria, per cui la censura difetta di autosufficienza. Quanto alla questione dell’inefficacia dei verbali di accertamento regolarmente notificati, e non confermati in sede di ricorso amministrativo, la censura difetta del pari di autosufficienza, non rilevandosi la riproposizione di tale questione ‒ proposta in primo grado (p. 2 della sentenza ‒ nel giudizio di appello). Il secondo motivo denunzia violazione delle norme regolamentari di cui alla D.C.C. n. 339/98, e in articolare dell’art. 18, per aver la Corte d’appelloaffermato che dalla non debenza del canone di concessione degli impianti autorizzati inferiori a mezzo mq si potesse inferirela non debenza anche dell’indennità e della sanzione per gli stessi impianti ove abusivi (richiamando altra sentenza d’appellosul punto). Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha detto che l’esenzione per gli impianti di certe dimensioni riguarda il canone, ma non l’indennità e la sanzione pecuniaria per gli impianti abusivi. La censura sul punto e generica e difetta di autosufficienza, perchè non riproduce né la delibera 339/1998, né il precedente della stessa Corte n. 4738/2016, che confermerebbero le sue doglianze. Il terzo motivo deduce violazione delle norme di cui alla D.C.C. n. 86799 e della D.C.C. n. 254/95, per aver la Corte territorialeescluso l’applicazione della riduzione del 30% del canone, per la mancata presentazione della domanda di riordino, avendo invece la ricorrente dimostrato le istanze di riordino in sede d’opposizione avverso i verbali d’accertamento. Il motivo èinammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodottoné le delibere nn. 54/1995 e 86/1999, né l’istanza di riordino n. 294/1996. Il motivo tendealtresì al riesame dei fatti sulla questione della mancata presentazione della domanda di riordino. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/97, 132 cpc,nonché difetto e contraddittorietà della motivazione, per aver la Corte d’appelloapplicato la maggiorazione del 200% sul canone a titolo di sanzione pecuniaria. Il motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che à ncora l’applicazione della sanzione pecuniaria contestata al disposto dell’art. 62, secondo comma, punto e), che prevede «sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa, ne' superiore al doppio della stessa tariffa». La ricorrente richiama, invece, l’art. 62, comma 4. Il quinto motivo deduce violazione del giudicato esterno formatosi sulla questione in esame tra le stesse parti con le sentenze della Corte d’appellon. 4738/16 e del Tribunale di Roma n. 23605/11, in ordine alla questione dell’esenzione dal pagamento dell’indennità per occupazioni inferiori ad 0,50 mq., e dell’illegittimità della sanzione pecuniaria ingiunta negli avvisi di recupero dell’indennità d’occupazione per violazione della l. n. 689/81. Il motivo è inammissibile poiché il ricorrente si è limitato a riprodurre uno stralcio delle due sentenze che si assumono passate in giudicato (pp. 15 e 19, richiamandole a p. 21), senza trascriverle entrambe integralmente, soprattutto per consentire di verificare se siano state emesse tra le spesse parti (Cass. 7310/2020). Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribu