Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41011/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, decidendo in fase di rinvio da questa Corte, ha accolto l'appello proposto dal PG, con il quale aveva chiesto l'esclusione della continuazione riconosciuta in favore dell'attuale ricorrente dal Giudice di appello di Catanzaro con sentenza divenuta definitiva; continuazione avente ad oggetto i reati giudicati dal Giudice di Catanzaro ( art 74 dpr 309/90) ed il reato, ritenuto satellite, giudicato con sentenza definitiva e riconosciuta in Italia, della Corte di Appello di Chambery.

La Corte del rinvio ha rideterminato la pena, escludendo la quota di mesi sei di reclusione inflitta ex art 81 cpv cp per il reato giudicato in Francia . 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato tramite difensore fiduciario articolando un solo motivo.

Si deduce la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato e dell'art 648 cpp, in quanto il Giudice dell'esecuzione ha operato l'eliminazione della continuazione riconosciuta da una sentenza di merito passata in giudicato, riguardo alla quale vi era stata acquiescenza da parte del PG territoriale. 1.1.11 ricorrente ripercorre la vicenda processuale e le argomentazioni impiegate dalla Prima Sezione di questa Corte, che in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura generale aveva annullato il precedente provvedimento, col quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza in precedenza citata.

La sentenza rescindente ha osservato che il provvedimento adottato ai sensi dell'art 81 cpv cp era emesso in carenza di giurisdizione, poichè fuori delle ipotesi di riconoscimento delle sentenze penali straniere elencate dall'art 12 cp e, pertanto, il Giudice che l'aveva emesso aveva inflitto una pena illegale in quanto priva di idoneo titolo.

1.1. Sostiene la difesa che la Corte di Cassazione aveva osservato come il provvedimento annullato avrebbe importato un pregiudizio per il condannato, il quale avrebbe finito per scontare una pena ulteriore rispetto a quella relativa al delitto base giudicato in Italia senza poter validamente opporre tale esecuzione allo Stato estero, che pretenda poi di dare integrale esecuzione della pena nel proprio territorio.

Si rappresenta che al Giudice di legittimità è sfuggito che nel caso concreto la pena inflitta dal Giudice francese era stata interamente espiata dal condannato, il quale si trovava così a dover subire una illegittima reformatio in pejus.

Si conclude con la richiesta di rivisitazione della giurisprudenza di legittimità citata nelle sentenza rescindente e nel provvedimento impugnato o, in subordine, per la rimessione della decisone alle SU.Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Deve, in primis, osservarsi che l'ordinanza impugnata è coerente con quanto affermato nella sentenza rescindente, secondo la quale il Giudice a quo, riconoscendo l'applicazione della continuazione tra il reato giudicato in Italia ritenuto più grave ed il reato giudicato in Francia, ! aveva applicato una pena illegale per la parte relativa al giudicato estero, stante l'impossibilità per il condannato di opporre tale sentenza allo Stato francese, nel caso in cui quest'ultimo avesse inteso eseguire per intero la pena inflitta dal proprio giudice nazionale.

In tal senso è stato più volte ed anche di recente affermato il principio per il quale è inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano - come nel caso in esame - in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 8365 del 26/09/2013 Ud. (dep. 21/02/2014 ) Rv. 259035.

In senso conforme , ribadendo il suindicato principio relativo a sentenze straniere riconosciute in Italia, si è ancora chiarito che il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; tale preclusione non è superata dall'art. 3, d.

Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita. (Sez. 5 , Sentenza n. 48059 del 02/10/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277650. 1.1.Nel recepire i suddetti principi la Corte territoriale ha osservato che il Giudice annullato aveva agito in carenza di giurisdizione,applicando quindi una pena illegale, poiché la sentenza straniera era stata riconosciuta ai soli effetti ex art 12 cp e, tra questi, non vi è quello relativo alla possibile applicazione della continuazione.

Sul punto il Giudice del rinvio ha diligentemente richiamato a supporto della decisione - pagina tre del provvedimento - plurime pronunzie di questa Corte regolatrice ed ha, di conseguenza, eliminato la quota di pena di otto mesi di reclusione in precedenza applicata ex art 81 cpv cp, derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Chambery, riconosciuta con provvedimento della Corte di appello di Catanzaro. 2.Con il presente atto di impugnazione la difesa, nonostante solleciti la rivisitazione del precedente orientamento giurisprudenziale, senza peraltro argomentare la richiesta, ha affidato la propria censura alla prospettazione di un dato di fatto, affermando che il condannato avrebbe interamente espiata la pena irrogata in Francia, lamentando, quindi, la violazione del divieto di reformatio in pejus.

2.1. In diritto la tesi della difesa si pone in rotta di collisione con il già citato orientamento più che consolidato sui limiti del riconoscimento delle sentenze straniere elaborato da questa Corte e seguito dai Giudici del merito, senza neppure provare a confutarlo con adeguati argomenti. 2.2.Per altro verso la rappresentazione del ricorrente si risolve nella proposizione del tema della "tangibilità del giudicato", che la Corte di appello avrebbe erroneamente esteso all'ipotesi in esame, senza tener conto che esso è stato analizzato in modo più che approfondito nella sentenza rescindente, la quale ha richiamato a sostegno del proprio argomentare e dell'annullamento del precedente provvedimento le note pronunzie delle SU Ercolano e Gatto; pronunzie che la difesa sembra interpretare nel senso della non applicabilità alla fattispecie concreta, non tenendo conto di quanto in senso diverso ritenuto ed ampiamente spiegato - pagine da sei a nove - dal Collegio della Prima sezione che ha annullato l'ordinanza del 5 Luglio 2021 della Corte di appello di Catanzaro.

2.3. Per altro non può non osservarsi che la deduzione circa l'espiazione della pena inflitta dal Giudice francese, elemento in fatto che in sostanza costituisce il fondamento del ricorso, è priva di ogni allegazione a sostegno, né la difesa afferma di aver rappresentato tale situazione alla Corte di appello, nulla emergendo in proposito dal testo dell'ordinanza impugnata e neppure con l'atto di ricorso si è rappresentato di aver sollevato la questione innanzi al Giudice a quo.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 21.6.2023.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dr Eduardo de Gregorio dr C [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di Giudice dell'esecuzione, decidendo in fase di rinvio da questa Corte, ha accolto l'appello proposto dal PG, con il quale aveva chiesto l'esclusione della continuazione riconosciuta in favore dell'attuale ricorrente dal Giudice di appello di Catanzaro con sentenza divenuta definitiva; continuazione avente ad oggetto i reati giudicati dal Giudice di Catanzaro ( art 74 dpr 309/90) ed il reato, ritenuto satellite, giudicato con sentenza definitiva e riconosciuta in Italia, della Corte di Appello di Chambery. La Corte del rinvio ha rideterminato la pena, escludendo la quota di mesi sei di reclusione inflitta ex art 81 cpv cp per il reato giudicato in Francia . 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato tramite difensore fiduciario articolando un solo motivo. Si deduce la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato e dell'art 648 cpp, in quanto il Giudice dell'esecuzione ha operato l'eliminazione della continuazione riconosciuta da una sentenza di merito passata in giudicato, riguardo alla quale vi era stata acquiescenza da parte del PG territoriale. 1.1.11 ricorrente ripercorre la vicenda processuale e le argomentazioni impiegate dalla Prima Sezione di questa Corte, che in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura generale aveva annullato il precedente provvedimento, col quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza in precedenza citata. La sentenza rescindente ha osservato che il provvedimento adottato ai sensi dell'art 81 cpv cp era emesso in carenza di giurisdizione, poichè fuori delle ipotesi di riconoscimento delle sentenze penali straniere elencate dall'art 12 cp e, pertanto, il Giudice che l'aveva emesso aveva inflitto una pena illegale in quanto priva di idoneo titolo. 1.1. Sostiene la difesa che la Corte di Cassazione aveva osservato come il provvedimento annullato avrebbe importato un pregiudizio per il condannato, il quale avrebbe finito per scontare una pena ulteriore rispetto a quella relativa al delitto base giudicato in Italia senza poter validamente opporre tale esecuzione allo Stato estero, che pretenda poi di dare integrale esecuzione della pena nel proprio territorio. Si rappresenta che al Giudice di legittimità è sfuggito che nel caso concreto la pena inflitta dal Giudice francese era stata interamente espiata dal condannato, il quale si trovava così a dover subire una illegittima reformatio in pejus. Si conclude con la richiesta di rivisitazione della giurisprudenza di legittimità citata nelle sentenza rescindente e nel provvedimento impugnato o, in subordine, per la rimessione della decisone alle SU.Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Deve, in primis, osservarsi che l'ordinanza impugnata è coerente con quanto affermato nella sentenza rescindente, secondo la quale il Giudice a quo, riconoscendo l'applicazione della continuazione tra il reato giudicato in Italia ritenuto più grave ed il reato giudicato in Francia, ! aveva applicato una pena illegale per la parte relativa al giudicato estero, stante l'impossibilità per il condannato di opporre tale sentenza allo Stato francese, nel caso in cui quest'ultimo avesse inteso eseguire per intero la pena inflitta dal proprio giudice nazionale. In tal senso è stato più volte ed anche di recente affermato il principio per il quale è inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano - come nel caso in esame - in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 8365 del 26/09/2013 Ud. (dep. 21/02/2014 ) Rv. 259035. In senso conforme , ribadendo il suindicato principio relativo a sentenze straniere riconosciute in Italia, si è ancora chiarito che il vincolo della continuazione non è contemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.; tale preclusione non è superata dall'art. 3, d. Igs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita. (Sez. 5 , Sentenza n. 48059 del 02/10/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277650. 1.1.Nel recepire i suddetti principi la Corte territoriale ha osservato che il Giudice annullato aveva agito in carenza di giurisdizione,applicando quindi una pena illegale, poiché la sentenza straniera era stata riconosciuta ai soli effetti ex art 12 cp e, tra questi, non vi è quello relativo alla possibile applicazione della continuazione. Sul punto il Giudice del rinvio ha diligentemente richiamato a supporto della decisione - pagina tre del provvedimento - plurime pronunzie di questa Corte regolatrice ed ha, di conseguenza, eliminato la quota di pena di otto mesi di reclusione in precedenza applicata ex art 81 cpv cp, derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Chambery, riconosciuta con provvedimento della Corte di appello di Catanzaro. 2.Con il presente atto di impugnazione la difesa, nonostante solleciti la rivisitazione del precedente orientamento giurisprudenziale, senza peraltro argomentare la richiesta, ha affidato la propria censura alla prospettazione di un dato di fatto, affermando che il condannato avrebbe interamente espiata la pena irrogata in Francia, lamentando, quindi, la violazione del divieto di reformatio in pejus. 2.1. In diritto la tesi della difesa si pone in rotta di collisione con il già citato orientamento più che consolidato sui limiti del riconoscimento delle sentenze straniere elaborato da questa Corte e seguito dai Giudici del merito, senza neppure provare a confutarlo con adeguati argomenti. 2.2.Per altro verso la rappresentazione del ricorrente si risolve nella proposizione del tema della "tangibilità del giudicato", che la Corte di appello avrebbe erroneamente esteso all'ipotesi in esame, senza tener conto che esso è stato analizzato in modo più che approfondito nella sentenza rescindente, la quale ha richiamato a sostegno del proprio argomentare e dell'annullamento del precedente provvedimento le note pronunzie delle SU Ercolano e Gatto; pronunzie che la difesa sembra interpretare nel senso della non applicabilità alla fattispecie concreta, non tenendo conto di quanto in senso diverso ritenuto ed ampiamente spiegato - pagine da sei a nove - dal Collegio della Prima sezione che ha annullato l'ordinanza del 5 Luglio 2021 della Corte di appello di Catanzaro. 2.3. Per altro non può non osservarsi che la deduzione circa l'espiazione della pena inflitta dal Giudice francese, elemento in fatto che in sostanza costituisce il fondamento del ricorso, è priva di ogni allegazione a sostegno, né la difesa afferma di aver rappresentato tale situazione alla Corte di appello, nulla emergendo in proposito dal testo dell'ordinanza impugnata e neppure con l'atto di ricorso si è rappresentato di aver sollevato la questione innanzi al Giudice a quo. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento della spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 21.6.2023. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dr Eduardo de Gregorio dr C [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris