Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 31349/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4992-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/12/2020 R.G.N. 410/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Oggetto R.G.N.4992/2021 Cron.

Rep.

Ud02/10/2025 1.- La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza in atti, ha respinto l'appello avverso la sentenza n. 535/2019 del tribunale di Brescia proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza n. 536/2019 del tribunale di Brescia, ha rigettato ogni domanda proposta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e ridotto alla somma di € 43.722,31, oltre interessi legali, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Metanodotti (in seguito Isupe) dichiarando compensate per un quarto le spese di lite. 2.-La Corte ha ricordato che il procedimento era stato originato da due cause che erano state riunite in appello. 3.- Con la sentenza n. 535/19 il T ribunale di Brescia aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento da parte di Isupe della somma di euro 28.766,27 a titolo di retribuzioni per i mesi di marzo e aprile 2016 e TFR ( rectius quota di tfr rimasto in azienda) inrelazione al rapporto di lavoro con qualifica di dirigente intercorso dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.5.2016; accertava che per i suddetti mesi di marzo e aprile 2016 la retribuzione spettante alla lavoratrice era pari alla somma mensile lorda di € 5717,53 e che il credito a titolo di TFR ammontava alla somma lorda di € 1629,07; accertava che la società opponente era creditrice della somma netta di € 122.705,44 per pagamenti indebiti eseguiti a titolo di retribuzione e TFR e, conseguentemente, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della suddetta somma. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza chiedendo la riforma totale della stessa ed il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. 4.-Con sentenza n. 536/19 il Tribunale accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente nel periodo da aprile 1999 al 31 dicembre 2010 e condannava la società al pagamento della somma lorda di € 48.188,55 a titolo di TFR maturato nel suddetto periodo; condannava la lavoratrice al pagamento in favore della società della somma di € 50.488,55 a titolo di risarcimento danni; avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendo in parziale riforma della sentenza la condanna della società al pagamento di euro 17.119,14 a titolo di residuo TFR maturato nel periodo 1.4.99 al 31/12/2010 e di € 17.339,94 a titolo di differenze retributive relative alla mensilità di marzo e aprile 2016; inoltre, pr evio accertamento dell'insussistenza della giusta causa di licenziamento intimato dalla società, chiedeva la condanna al pagamento di € 200.276,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di € 402.552,00 titolo di indennità supplementare ex articolo 19 CCNL Dirigenti di aziende industriale, nonché il rigettointegrale della domanda di risarcimento danni della società.

Isupe si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e con appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro dirigenziale e nella parte in cui aveva accolto solo parzialmente la domanda di risarcimento danni; e chiedeva quindi di condannare la lavoratrice al pagamento dell'ulteriore somma di € 405.829,53. 5.- Disposta la riunione dei giudizi all'esito della discussione la causa era decisa come da dispositivo.

A fondamento della domanda la Corte ha ricordato che il primo giudizio aveva ad oggetto le retribuzioni pretese da [OSCURATO:PERSONA] ed era stato introdotto dall’opposizione di Isupe al decreto ingiuntivo richiesto dalla lavoratrice; in tale giudizio il tribunale aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice alla retribuzione di due mensilità nella misura ingiunta con il decreto e quanto al TFR aveva accertato che ella aveva diritto al minore importo di euro 1629,07 e ciò perché ha ritenuto provato che la lavoratrice nel corso del rapporto avevaillegittimamente percepito in busta paga una somma superiore a quella cui avrebbe avuto diritto in base al contratto di lavoro.

Nella stessa sentenza poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società, il giudice aveva condannato la lavoratrice a restituire le retribuzioni indebitamente percepite in più nel corso del rapporto quantificate in euro 112.705,44 Il secondo giudizio originava dal ricorso con il quale la lavoratrice aveva proposto varie domande chiedendo in primo luogo di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente dall'aprile 1999 al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In secondo luogo, aveva chiesto le differenze sulle buste paga di marzo e aprile 2016.

In terzo luogo, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato nell'aprile 2016 e la condanna della società al pagamento delle indennità previste dal CCNL.

In questo secondo giudizio la società aveva formulato in via riconvenzionale una domanda di risarcimento danni derivati dai costi eccessivi sopportati dalla società a causa di illegittime condotte poste in essere dalla lavoratrice. 5.-La Corte d'appello in primo luogo ha escluso l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato come dirigente per assenza di prova sufficiente circa la necessità di attenersi alle direttive ed al controllo del committente sui risultati dell'attività e addirittura per la mancanza già dal 2006 del soggetto che quelle direttive e quel controllo avrebbe dovuto assicurare, unitamente alle anormalità quanto a modalità e misura dei compensi.

Affermava pertanto che, prima della formale assunzione come dirigente, tra le parti fosse intercorso un rapporto autonomo di consulenza aziendale.

La Corte ha negato, quindi, sia l’esistenza della subordinazione e sia l'esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa tale da poter condurre al riconoscimento della subordinazione in mancanza di progetto, in base al d.lgs. n. 276/2003.

Secondo la Corte d'appello in particolare non era stata provata la coordinazione nel senso della necessità di attenersi alle direttive ed al controllo del committente sull'opera prestata.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi illustrati da memoria, al quale ha resistito con controricorso Isupe. [OSCURATO:PERSONA] dopo la decisione ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.

Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo di ricorso ex art 360 n. 3 c.p.c. si deduce la violazione degli artt. 2094, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in ordine alla qualificazione del rapporto come autonomo anzichè subordinato. 2.- Con il secondo motivo di ricorso ex art 360 n. 3 c.p.c. si denuncia la violazione degli artt. 2094, 2697 c.c. , 115 e 116 c.p.c. , 61, 62 e 69 d. lgs. n . 276/2003 avendo la Corte di appello errato nel rigettare anche la domanda di conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato della collaborazione coordinata e continuativa a progetto. 3.-Con il terzo motivo ex art 360 n. 3 si prospetta la violazione degli artt. 1175, 1375, 2119, 2118 c.c. 115 e 116 c.p.c. , art. 7 l. 300/70, artt. 19 e 23 CCNL Dirigenti di azienda industriali per avere la Corte di appello errato nel rigettare l'eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari sulla base delle quali è stato irrogato il licenziamento. 4.- Con il quarto motivo si sostiene ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2033, 2697, 115 e 116 c.p.c. sulla misura della retribuzione spettante alla ricorrente.

5. Con il quinto motivo ex art. 360 n. 3 si rileva la violazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., 2947 c.c. in relazione alla prescrizione della domanda di risarcimento dei danni.

6. Il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della subordinazione, è infondato ed per alcuni profili inammissibile, perché la Corte territoriale ha sostenuto che dalle prove in atti non fosse emersa la prova dell’eterodirezione (necessità di attenersi alle direttive ed al controllo) e non emergesse nulla in ordine agli eventuali obblighi anche di orario cui Tela sarebbe stata eventualmente sottoposta; i testi avevano affermato che Tela non aveva un orario fisso prestabilito e non andava in azienda tutti i giorni, affermando piuttosto che era una consulente che andava e veniva; inoltre, ai fini della natura del rapporto, la Corte ha valorizzato la retribuzione percepita da Tela che era di importo inferiore quando rivestiva la qualifica di dirigente, mentre i compensi erano molto più alti con il sistema delle fatture.

Ciò posto, dovendo ritenersi adeguata la motivazione della sentenza impugnata, va osservato che il giudizio in ordine alle circostanze che qualificano l’esistenza in concreto della subordinazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, appartiene alla valutazione insindacabile del giudice di merito al quale è conferito pure in generale il potere di valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute rilevanti ai fini della decisione, fatti salviil caso in cui vengano violati gli elementi identificativ i d el tipo di rapporto di lavoro, per come qualificatodall’ordinamento, ed inoltre l ’ omessa valutazione di un fatto decisivo , ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie.

In proposito, occorre evidenziare, con osservazione da ritenersi riferita anche alleanaloghe censure contenute negli altri motivi di ricorso, che gli accertamenti di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità oltre i limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), di cui parte ricorrente non tiene alcun conto, pretendendo piuttosto una rivalutazione degli accadimenti storici ed una revisione del giudizio di fatto non ammissibile in questa sede.

Deve pure ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questa Corte (v.

Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; oppure non ammetta le prove ed affermi che la domanda non sia stata provata; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.

In modo parallelo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale.

Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame, ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di specie precluso e non integrato nei requisiti richiesti dal nuovo testo. 7.-Anche il secondo motivo deve essere respinto, per analoghe ragioni, avendo la Corte d’appello disatteso in fatto e con idonea motivazione pure l'esistenza dei requisiti della parasubordinazione per mancanza di prova della coordinazione; tale valutazione non è censurabile in questa sede di legittimità in relazione ai parametri indicati nel motivo di ricorso che non risultano, sotto alcun aspetto, incisi dalla pronuncia impugnata. 8.- Il terzo motivo circa la tardività delle contestazioni disciplinari, deve essere disatteso perché costituisce ius receputm all’interno della giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui l’accertamento della tempestività della contestazione disciplinare, soggetta al criterio della relatività, costituisce oggetto di una valutazione riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici ( cfr Cass. 14726 del 27/05/2024).

Nel caso di specie la Corte ha diffusamente argomentato sulla tempestività della contestazione, risalente - peraltro - al 13.4.2016, epoca in prossimità della quale sono stati pure commessi alcuni degli illeciti da parte della ricorrente. 9.- Sul quarto motivo, concernente la determinazione della retribuzione spettante alla lavoratrice, va osservato che dall'accertamento dell'illecito disciplinare relativo agli illegittimi incrementi retributivi - che la lavoratrice abusando del potere con il quale gestiva l'azienda si era autoattribuita attraverso i superminimi illegittimamente inseriti in busta paga – la Corte d'appello ha desunto logicamente che la misura legittima della retribuzione dovuta nel corso del rapporto non potesse essere che quella dei minimi tabellari del CCNL Dirigenti con obbligo di restituzione dell'indebito ed accertamento del quantum dovuto alla Tela, per i mesi di marzo e aprile 2016, pari a € 5717,53 mensile, mentre il credito per la quota di TFR rimasta in azienda ammontava ad € 1629,07.

Le censure sollevate in proposito sono perciò prive di fondamento dovendo ribadirsi che la Corte d'appello ha positivamente accertato che i pagamenti ricevuti dalla lavoratrice erano senza titolo in quanto indebiti.

Sicchè non risulta nemmeno puntuale, in tema di onere della prova, il richiamo della giurisprudenza secondo la quale non spetta al dipendente dimostrare che i predetti aumenti erano stati concessi o comunque autorizzati dal datore di lavoro (Cass.22387 del 2018). 10.-Per quanto riguarda la domanda di Isupe volta ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 49.000 per noleggio di automezzi -respinta in primo grado per indeterminatezza ed accolta in parte dalla Corte d'appello per € 39.000 a titolo di rimborso della metà dell'asserito maggior costo del noleggio della Mercedes (€ 78.000) relativo agli anni 2011 e parte del 2014 - le censure sollevate ex artt. 416, 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili perché la Corte ha ritenuto provato il danno, mentre la contestazione sollevata in ricorso è solo di merito talchè non risultano in alcun modo violate le norme indicate. 11.- In relazione al quinto motivo ed alla violazione dell'art.2947 c.c. relativamente all'eccezione di prescrizione, di cui la Corte di appello in effetti non si occupa, occorre rilevare, anzitutto, come dal ricorso non risulta ex actis (in mancanza della necessaria trascrizione) che la questione fosse stata sollevata anche in primo grado, ma solo in appello (v. ricorso a pagg. 39 e 40).

In ogni caso deve considerarsi che la prescrizione non è quinquennale, ma di natura decennale, versandosi in tema di responsabilità contrattuale. 12.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato. 13.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 14.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 10.000 compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4992-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 171/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/12/2020 R.G.N. 410/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.4992/2021 Cron. Rep. Ud02/10/2025 1.- La Corte d'appello di Brescia, con la sentenza in atti, ha respinto l'appello avverso la sentenza n. 535/2019 del tribunale di Brescia proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza n. 536/2019 del tribunale di Brescia, ha rigettato ogni domanda proposta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] e ridotto alla somma di € 43.722,31, oltre interessi legali, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Metanodotti (in seguito Isupe) dichiarando compensate per un quarto le spese di lite. 2.-La Corte ha ricordato che il procedimento era stato originato da due cause che erano state riunite in appello. 3.- Con la sentenza n. 535/19 il T ribunale di Brescia aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento da parte di Isupe della somma di euro 28.766,27 a titolo di retribuzioni per i mesi di marzo e aprile 2016 e TFR ( rectius quota di tfr rimasto in azienda) inrelazione al rapporto di lavoro con qualifica di dirigente intercorso dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.5.2016; accertava che per i suddetti mesi di marzo e aprile 2016 la retribuzione spettante alla lavoratrice era pari alla somma mensile lorda di € 5717,53 e che il credito a titolo di TFR ammontava alla somma lorda di € 1629,07; accertava che la società opponente era creditrice della somma netta di € 122.705,44 per pagamenti indebiti eseguiti a titolo di retribuzione e TFR e, conseguentemente, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della suddetta somma. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza chiedendo la riforma totale della stessa ed il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. 4.-Con sentenza n. 536/19 il Tribunale accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente nel periodo da aprile 1999 al 31 dicembre 2010 e condannava la società al pagamento della somma lorda di € 48.188,55 a titolo di TFR maturato nel suddetto periodo; condannava la lavoratrice al pagamento in favore della società della somma di € 50.488,55 a titolo di risarcimento danni; avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello chiedendo in parziale riforma della sentenza la condanna della società al pagamento di euro 17.119,14 a titolo di residuo TFR maturato nel periodo 1.4.99 al 31/12/2010 e di € 17.339,94 a titolo di differenze retributive relative alla mensilità di marzo e aprile 2016; inoltre, pr evio accertamento dell'insussistenza della giusta causa di licenziamento intimato dalla società, chiedeva la condanna al pagamento di € 200.276,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di € 402.552,00 titolo di indennità supplementare ex articolo 19 CCNL Dirigenti di aziende industriale, nonché il rigettointegrale della domanda di risarcimento danni della società. Isupe si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e con appello incidentale chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro dirigenziale e nella parte in cui aveva accolto solo parzialmente la domanda di risarcimento danni; e chiedeva quindi di condannare la lavoratrice al pagamento dell'ulteriore somma di € 405.829,53. 5.- Disposta la riunione dei giudizi all'esito della discussione la causa era decisa come da dispositivo. A fondamento della domanda la Corte ha ricordato che il primo giudizio aveva ad oggetto le retribuzioni pretese da [OSCURATO:PERSONA] ed era stato introdotto dall’opposizione di Isupe al decreto ingiuntivo richiesto dalla lavoratrice; in tale giudizio il tribunale aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice alla retribuzione di due mensilità nella misura ingiunta con il decreto e quanto al TFR aveva accertato che ella aveva diritto al minore importo di euro 1629,07 e ciò perché ha ritenuto provato che la lavoratrice nel corso del rapporto avevaillegittimamente percepito in busta paga una somma superiore a quella cui avrebbe avuto diritto in base al contratto di lavoro. Nella stessa sentenza poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società, il giudice aveva condannato la lavoratrice a restituire le retribuzioni indebitamente percepite in più nel corso del rapporto quantificate in euro 112.705,44 Il secondo giudizio originava dal ricorso con il quale la lavoratrice aveva proposto varie domande chiedendo in primo luogo di accertare l'esistenza del rapporto di lavoro con qualifica di dirigente dall'aprile 1999 al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In secondo luogo, aveva chiesto le differenze sulle buste paga di marzo e aprile 2016. In terzo luogo, aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato nell'aprile 2016 e la condanna della società al pagamento delle indennità previste dal CCNL. In questo secondo giudizio la società aveva formulato in via riconvenzionale una domanda di risarcimento danni derivati dai costi eccessivi sopportati dalla società a causa di illegittime condotte poste in essere dalla lavoratrice. 5.-La Corte d'appello in primo luogo ha escluso l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato come dirigente per assenza di prova sufficiente circa la necessità di attenersi alle direttive ed al controllo del committente sui risultati dell'attività e addirittura per la mancanza già dal 2006 del soggetto che quelle direttive e quel controllo avrebbe dovuto assicurare, unitamente alle anormalità quanto a modalità e misura dei compensi. Affermava pertanto che, prima della formale assunzione come dirigente, tra le parti fosse intercorso un rapporto autonomo di consulenza aziendale. La Corte ha negato, quindi, sia l’esistenza della subordinazione e sia l'esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa tale da poter condurre al riconoscimento della subordinazione in mancanza di progetto, in base al d.lgs. n. 276/2003. Secondo la Corte d'appello in particolare non era stata provata la coordinazione nel senso della necessità di attenersi alle direttive ed al controllo del committente sull'opera prestata. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi illustrati da memoria, al quale ha resistito con controricorso Isupe. [OSCURATO:PERSONA] dopo la decisione ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge. Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo di ricorso ex art 360 n. 3 c.p.c. si deduce la violazione degli artt. 2094, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. in ordine alla qualificazione del rapporto come autonomo anzichè subordinato. 2.- Con il secondo motivo di ricorso ex art 360 n. 3 c.p.c. si denuncia la violazione degli artt. 2094, 2697 c.c. , 115 e 116 c.p.c. , 61, 62 e 69 d. lgs. n . 276/2003 avendo la Corte di appello errato nel rigettare anche la domanda di conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato della collaborazione coordinata e continuativa a progetto. 3.-Con il terzo motivo ex art 360 n. 3 si prospetta la violazione degli artt. 1175, 1375, 2119, 2118 c.c. 115 e 116 c.p.c. , art. 7 l. 300/70, artt. 19 e 23 CCNL Dirigenti di azienda industriali per avere la Corte di appello errato nel rigettare l'eccezione di tardività delle contestazioni disciplinari sulla base delle quali è stato irrogato il licenziamento. 4.- Con il quarto motivo si sostiene ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2033, 2697, 115 e 116 c.p.c. sulla misura della retribuzione spettante alla ricorrente. 5. Con il quinto motivo ex art. 360 n. 3 si rileva la violazione degli artt. 416, 115, 116 c.p.c., 2947 c.c. in relazione alla prescrizione della domanda di risarcimento dei danni. 6. Il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della subordinazione, è infondato ed per alcuni profili inammissibile, perché la Corte territoriale ha sostenuto che dalle prove in atti non fosse emersa la prova dell’eterodirezione (necessità di attenersi alle direttive ed al controllo) e non emergesse nulla in ordine agli eventuali obblighi anche di orario cui Tela sarebbe stata eventualmente sottoposta; i testi avevano affermato che Tela non aveva un orario fisso prestabilito e non andava in azienda tutti i giorni, affermando piuttosto che era una consulente che andava e veniva; inoltre, ai fini della natura del rapporto, la Corte ha valorizzato la retribuzione percepita da Tela che era di importo inferiore quando rivestiva la qualifica di dirigente, mentre i compensi erano molto più alti con il sistema delle fatture. Ciò posto, dovendo ritenersi adeguata la motivazione della sentenza impugnata, va osservato che il giudizio in ordine alle circostanze che qualificano l’esistenza in concreto della subordinazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, appartiene alla valutazione insindacabile del giudice di merito al quale è conferito pure in generale il potere di valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute rilevanti ai fini della decisione, fatti salviil caso in cui vengano violati gli elementi identificativ i d el tipo di rapporto di lavoro, per come qualificatodall’ordinamento, ed inoltre l ’ omessa valutazione di un fatto decisivo , ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie. In proposito, occorre evidenziare, con osservazione da ritenersi riferita anche alleanaloghe censure contenute negli altri motivi di ricorso, che gli accertamenti di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità oltre i limiti imposti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), di cui parte ricorrente non tiene alcun conto, pretendendo piuttosto una rivalutazione degli accadimenti storici ed una revisione del giudizio di fatto non ammissibile in questa sede. Deve pure ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questa Corte (v. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; oppure non ammetta le prove ed affermi che la domanda non sia stata provata; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. In modo parallelo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso in esame, ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di specie precluso e non integrato nei requisiti richiesti dal nuovo testo. 7.-Anche il secondo motivo deve essere respinto, per analoghe ragioni, avendo la Corte d’appello disatteso in fatto e con idonea motivazione pure l'esistenza dei requisiti della parasubordinazione per mancanza di prova della coordinazione; tale valutazione non è censurabile in questa sede di legittimità in relazione ai parametri indicati nel motivo di ricorso che non risultano, sotto alcun aspetto, incisi dalla pronuncia impugnata. 8.- Il terzo motivo circa la tardività delle contestazioni disciplinari, deve essere disatteso perché costituisce ius receputm all’interno della giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui l’accertamento della tempestività della contestazione disciplinare, soggetta al criterio della relatività, costituisce oggetto di una valutazione riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici ( cfr Cass. 14726 del 27/05/2024). Nel caso di specie la Corte ha diffusamente argomentato sulla tempestività della contestazione, risalente - peraltro - al 13.4.2016, epoca in prossimità della quale sono stati pure commessi alcuni degli illeciti da parte della ricorrente. 9.- Sul quarto motivo, concernente la determinazione della retribuzione spettante alla lavoratrice, va osservato che dall'accertamento dell'illecito disciplinare relativo agli illegittimi incrementi retributivi - che la lavoratrice abusando del potere con il quale gestiva l'azienda si era autoattribuita attraverso i superminimi illegittimamente inseriti in busta paga – la Corte d'appello ha desunto logicamente che la misura legittima della retribuzione dovuta nel corso del rapporto non potesse essere che quella dei minimi tabellari del CCNL Dirigenti con obbligo di restituzione dell'indebito ed accertamento del quantum dovuto alla Tela, per i mesi di marzo e aprile 2016, pari a € 5717,53 mensile, mentre il credito per la quota di TFR rimasta in azienda ammontava ad € 1629,07. Le censure sollevate in proposito sono perciò prive di fondamento dovendo ribadirsi che la Corte d'appello ha positivamente accertato che i pagamenti ricevuti dalla lavoratrice erano senza titolo in quanto indebiti. Sicchè non risulta nemmeno puntuale, in tema di onere della prova, il richiamo della giurisprudenza secondo la quale non spetta al dipendente dimostrare che i predetti aumenti erano stati concessi o comunque autorizzati dal datore di lavoro (Cass.22387 del 2018). 10.-Per quanto riguarda la domanda di Isupe volta ad ottenere il pagamento della complessiva somma di € 49.000 per noleggio di automezzi -respinta in primo grado per indeterminatezza ed accolta in parte dalla Corte d'appello per € 39.000 a titolo di rimborso della metà dell'asserito maggior costo del noleggio della Mercedes (€ 78.000) relativo agli anni 2011 e parte del 2014 - le censure sollevate ex artt. 416, 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili perché la Corte ha ritenuto provato il danno, mentre la contestazione sollevata in ricorso è solo di merito talchè non risultano in alcun modo violate le norme indicate. 11.- In relazione al quinto motivo ed alla violazione dell'art.2947 c.c. relativamente all'eccezione di prescrizione, di cui la Corte di appello in effetti non si occupa, occorre rilevare, anzitutto, come dal ricorso non risulta ex actis (in mancanza della necessaria trascrizione) che la questione fosse stata sollevata anche in primo grado, ma solo in appello (v. ricorso a pagg. 39 e 40). In ogni caso deve considerarsi che la prescrizione non è quinquennale, ma di natura decennale, versandosi in tema di responsabilità contrattuale. 12.- Sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi complessivamente rigettato. 13.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 14.- Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 10.000 compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte de
Decreto Cassazione n. 31349/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris