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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 20653/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13323-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 13323/2019 Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 574/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 590/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Venezia ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; gli altri lavoratori non hanno svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022.

Considerato che:

3. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti degli altri lavoratori, deve precisarsi come la rinuncia al ricorso per cassazione produca l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (v.

Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008);

4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, disponendosi sulle spese nei confronti del controricorrente in conformità a quanto concordato nell’atto di rinuncia accettato; non si fa luogo alla regolazione delle spese nei confronti delle altre parti rimaste intimate;

5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese genera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13323-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 13323/2019 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 574/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 590/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Venezia ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; gli altri lavoratori non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che: 3. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato; la rinuncia è stata accettata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti degli altri lavoratori, deve precisarsi come la rinuncia al ricorso per cassazione produca l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (v. Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); 4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, disponendosi sulle spese nei confronti del controricorrente in conformità a quanto concordato nell’atto di rinuncia accettato; non si fa luogo alla regolazione delle spese nei confronti delle altre parti rimaste intimate; 5. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese genera
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