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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 agosto 1973

Cassazione n. 38781/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1973 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Agosta, premesso di essere stato giudicato con sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Milano in data 30 ottobre 2019 e dal Tribunale di Monza in data 18 luglio 2018 che avevano giudicato entrambe in ordine alla medesima imputazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982, pronunciando, la prima, condanna e, la seconda assoluzione, e rilevato che la prima sentenza lo aveva condannato anche per l'ulteriore imputazione di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356/1992, non oggetto della seconda sentenza, che, comunque, aveva sul fatto implicitamente pronunciato giudizio assolutorio data la connessione con l'unica imputazione del processo, aveva chiesto la revoca della sentenza di condanna.

2. Con ordinanza depositata in data 2 novembre 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la condanna limitatamente al capo F, relativo all'imputazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982, con eliminazione della relativa pena di giorni 15 di reclusione, ed ha respinto l'istanza della parte nel resto, trattandosi di fatti diversi.

Inoltre, l'assoluzione era stata pronunciata per difetto dell'elemento soggettivo.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Agosta ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto la pronuncia assolutoria si sarebbe pronunciata, nella motivazione a pagina dieci, anche con riguardo alla fattispecie di intestazione fittizia, mentre la formula assolutoria utilizzata non aveva rilievo.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione delle norme incriminatrici.

Il fatto di cui all'art. 30 legge 646/1982 presuppone il delitto di intestazione fittizia.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi, tra loro connessi, manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.1.

La richiesta della parte aveva riguardato due sentenze, una di condanna ed una di assoluzione, che avevano avuto, parzialmente, il medesimo oggetto.

Infatti, mentre la sentenza di condanna era stata pronunciata con riferimento a due imputazioni - una concernente l'art. 12-quinquies legge n. 356/1992 e l'altra gli artt. 30 e 31 della legge 646/1982 -, la sentenza assolutoria aveva riguardato solo l'imputazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982.

L'ordinanza impugnata ha già pronunciato, ai sensi dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna limitatamente al capo relativo all'imputazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982.

L'impugnazione, dunque, riguarda la decisione di rigetto dell'originaria richiesta di revoca anche della condanna pronunciata in relazione alla fattispecie di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356/1992 (ora, art. 512-bis cod. pen.).

Sul punto, i motivi di ricorso, tra loro collegati, hanno denunciato violazione di legge, evidenziando che la fattispecie (omessa comunicazione di variazioni patrimoniali) rispetto alla quale era stata pronunciata assoluzione presupponeva il giudizio sul carattere fittizio dell'intestazione a terzi di beni e, in effetti, la sentenza del Tribunale di Monza aveva esteso il giudizio al tema della fittizia intestazione a terzi di beni.

2. I motivi sono manifestamente infondati.

La parte aveva chiesto la revoca, in executivis, di sentenza di condanna in quanto sullo stesso fatto sarebbe stata pronunciata assoluzione.

E' pacifico che la sentenza assolutoria aveva avuto riguardo a diverso oggetto, non risultando che il Tribunale di Monza avesse giudicato sul fatto relativo alla intestazione di determinati beni, bensì unicamente sulla violazione dell'obbligo di comunicare la variazione della situazione patrimoniale.

Dunque, non sussiste il presupposto della procedura di cui all'art. 669 cod. proc. pen., costituito dal così detto bis in idem, dalla circostanza cioè che due sentenze, divenute irrevocabili, si siano pronunciate sullo stesso fatto.

T D'altra parte, il ricorso deduce che la pronuncia assolutoria doveva essere estesa anche al fatto concernente l'intestazione di beni in ragione del disposto di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen.

Invero, il giudizio su questioni - qual era nel processo avanti il Tribunale di Monza se l'imputato avesse avuto una variazione patrimoniale - dalle quali dipende la decisione sul fatto (la sussistenza di un obbligo, non adempiuto, di comunicazione di variazione patrimoniale) non ha alcuna autonoma autorità di giudicato proprio in ragione del chiaro disposto di cui all'art. 2 cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato, peraltro, si è confrontato anche con le argomentazioni della parte, osservando che la pronuncia assolutoria, motivata sull'assenza di dolo, non era incompatibile con l 'accertamento in ordine al fittizietà dell'intestazione a terzi di beni rientranti, invece, nel patrimonio del condannato.

Si tratta di argomentazione che completa la motivazione con riguardo alle deduzioni proposte dalla parte istante, la cui richiesta è stata respinta per la decisiva, e corretta, ragione della estraneità del fatto rispetto all 'oggetto della sentenza del Tribunale di Monza.

3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1973 avverso l'ordinanza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Agosta, premesso di essere stato giudicato con sentenze pronunciate dalla Corte di appello di Milano in data 30 ottobre 2019 e dal Tribunale di Monza in data 18 luglio 2018 che avevano giudicato entrambe in ordine alla medesima imputazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982, pronunciando, la prima, condanna e, la seconda assoluzione, e rilevato che la prima sentenza lo aveva condannato anche per l'ulteriore imputazione di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356/1992, non oggetto della seconda sentenza, che, comunque, aveva sul fatto implicitamente pronunciato giudizio assolutorio data la connessione con l'unica imputazione del processo, aveva chiesto la revoca della sentenza di condanna. 2. Con ordinanza depositata in data 2 novembre 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la condanna limitatamente al capo F, relativo all'imputazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982, con eliminazione della relativa pena di giorni 15 di reclusione, ed ha respinto l'istanza della parte nel resto, trattandosi di fatti diversi. Inoltre, l'assoluzione era stata pronunciata per difetto dell'elemento soggettivo. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Agosta ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in quanto la pronuncia assolutoria si sarebbe pronunciata, nella motivazione a pagina dieci, anche con riguardo alla fattispecie di intestazione fittizia, mentre la formula assolutoria utilizzata non aveva rilievo. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione delle norme incriminatrici. Il fatto di cui all'art. 30 legge 646/1982 presuppone il delitto di intestazione fittizia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi, tra loro connessi, manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.1. La richiesta della parte aveva riguardato due sentenze, una di condanna ed una di assoluzione, che avevano avuto, parzialmente, il medesimo oggetto. Infatti, mentre la sentenza di condanna era stata pronunciata con riferimento a due imputazioni - una concernente l'art. 12-quinquies legge n. 356/1992 e l'altra gli artt. 30 e 31 della legge 646/1982 -, la sentenza assolutoria aveva riguardato solo l'imputazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982. L'ordinanza impugnata ha già pronunciato, ai sensi dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., la revoca della sentenza di condanna limitatamente al capo relativo all'imputazione di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646/1982. L'impugnazione, dunque, riguarda la decisione di rigetto dell'originaria richiesta di revoca anche della condanna pronunciata in relazione alla fattispecie di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356/1992 (ora, art. 512-bis cod. pen.). Sul punto, i motivi di ricorso, tra loro collegati, hanno denunciato violazione di legge, evidenziando che la fattispecie (omessa comunicazione di variazioni patrimoniali) rispetto alla quale era stata pronunciata assoluzione presupponeva il giudizio sul carattere fittizio dell'intestazione a terzi di beni e, in effetti, la sentenza del Tribunale di Monza aveva esteso il giudizio al tema della fittizia intestazione a terzi di beni. 2. I motivi sono manifestamente infondati. La parte aveva chiesto la revoca, in executivis, di sentenza di condanna in quanto sullo stesso fatto sarebbe stata pronunciata assoluzione. E' pacifico che la sentenza assolutoria aveva avuto riguardo a diverso oggetto, non risultando che il Tribunale di Monza avesse giudicato sul fatto relativo alla intestazione di determinati beni, bensì unicamente sulla violazione dell'obbligo di comunicare la variazione della situazione patrimoniale. Dunque, non sussiste il presupposto della procedura di cui all'art. 669 cod. proc. pen., costituito dal così detto bis in idem, dalla circostanza cioè che due sentenze, divenute irrevocabili, si siano pronunciate sullo stesso fatto. T D'altra parte, il ricorso deduce che la pronuncia assolutoria doveva essere estesa anche al fatto concernente l'intestazione di beni in ragione del disposto di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen. Invero, il giudizio su questioni - qual era nel processo avanti il Tribunale di Monza se l'imputato avesse avuto una variazione patrimoniale - dalle quali dipende la decisione sul fatto (la sussistenza di un obbligo, non adempiuto, di comunicazione di variazione patrimoniale) non ha alcuna autonoma autorità di giudicato proprio in ragione del chiaro disposto di cui all'art. 2 cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato, peraltro, si è confrontato anche con le argomentazioni della parte, osservando che la pronuncia assolutoria, motivata sull'assenza di dolo, non era incompatibile con l 'accertamento in ordine al fittizietà dell'intestazione a terzi di beni rientranti, invece, nel patrimonio del condannato. Si tratta di argomentazione che completa la motivazione con riguardo alle deduzioni proposte dalla parte istante, la cui richiesta è stata respinta per la decisiva, e corretta, ragione della estraneità del fatto rispetto all 'oggetto della sentenza del Tribunale di Monza. 3. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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