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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:T:1995:69
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61989A0149 - IT Avis juridique important | 61989A0149 [OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - [OSCURATO:PERSONA]'ART. 85 [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-149/89. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01127 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Concorrenza ° Ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità degli Stati membri ° Facoltà per le autorità nazionali di procedere contro intese vietate dal diritto comunitario ° Limiti ° Competenza della [OSCURATO:PERSONA] a procedere nei confronti di situazioni già esaminate dalle autorità nazionali ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1)

2. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte dalle autorità di uno Stato membro per violazione del diritto nazionale della concorrenza ° Cumulo ° Ammissibilità ° Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto di una sanzione inflitta dalle autorità nazionali per i medesimi fatti (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

3. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Partecipazione sotto asserita costrizione ° Elemento che non costituisce un' esimente per l' impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

4. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Prova dell' esistenza di un accordo ° Fatti addotti come indizi dalla [OSCURATO:PERSONA] ° Giustificazione opposta dall' impresa di cui trattasi ° Accertamento spettante al giudice comunitario ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1)

5. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delle norme sulla concorrenza ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 190)

6. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ° Autonomia rispetto all' applicazione di norme nazionali analoghe da parte di un organo nazionale ([OSCURATO:PERSONA] CEE, artt. 85 e 86)

[OSCURATO:PERSONA]

1. La stessa intesa può, in via di principio, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, l' uno dinanzi alle autorità comunitarie, ai sensi dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], l' altro dinanzi alle autorità nazionali, ai sensi del diritto interno.

Ma anche se le autorità nazionali competenti in materia di intese hanno la facoltà di procedere nei casi che possono costituire oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], onde salvaguardare la finalità generale del [OSCURATO:PERSONA], tale applicazione parallela della disciplina nazionale è ammissibile solo in quanto non pregiudichi l' uniforme applicazione, nell' intero mercato comune, delle norme comunitarie sulle intese e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in applicazione delle stesse.

Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] conserva la propria competenza a pronunciarsi, nell' ambito del diritto comunitario della concorrenza, su fatti già esaminati dalle autorità nazionali.

2. Benché il particolare sistema di ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri in materia d' intese renda possibile il cumulo delle sanzioni a seguito di due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, un' esigenza generale d' equità implica che, nel commisurare l' ammenda ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto delle sanzioni che sono state già irrogate all' impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario.

3. L' impresa che partecipa ad un' intesa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], non può far valere a proprio vantaggio il fatto di esser stata costretta a partecipare alle riunioni.

Essa avrebbe infatti potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni subite e presentare alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17, anziché partecipare alle intese in questione.

4. Quando la [OSCURATO:PERSONA] adduce come prova della partecipazione di un' impresa ad un' intesa vietata dall' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] una serie di fatti presentati come altrettanti indizi dell' esistenza della detta intesa e l' impresa messa in causa oppone ai suddetti indizi una giustificazione dello scambio d' informazioni di cui trattasi basata sull' esistenza di un contratto di licenza di brevetto che la [OSCURATO:PERSONA] non asserisce sia illecito, il Tribunale è tenuto ad accertare se i fatti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non possano trovare una spiegazione diversa dall' esistenza di un' intesa e, in particolare, da quella del contratto di licenza invocato.

5. Benché a norma dell' art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto, in caso di applicazione delle norme sulla concorrenza, che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

6. Le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] non possono in alcun caso limitare l' autonomia di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone nell' applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale. [OSCURATO:PERSONA] causa T-149/89, [OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede in Drulingen ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti Xavier de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 16, avenue Marie-Thérèse ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata e difesa dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione), composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W.

Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici, cancelliere: H. Jung vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dal 14 al 18 giugno 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti 1 La presente causa verte sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE.

Il prodotto oggetto della [OSCURATO:PERSONA] è la rete metallica elettrosaldata.

Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato. 2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980. 3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo esser stato prorogato una volta, scadeva nel 1988.

Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della [OSCURATO:PERSONA]). 4 [OSCURATO:PERSONA], il 20 giugno 1985 la Commission de la concurrence emetteva un parere relativo alla situazione della concorrenza sul mercato interno della rete elettrosaldata, parere cui faceva seguito la decisione 3 settembre 1985, n. 85-6 DC, del ministro dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, con la quale venivano inflitte ammende a varie imprese francesi per aver posto in essere azioni e pratiche aventi lo scopo e l' effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza e di ostacolare il normale funzionamento del mercato nel periodo 1982-1984.

Alla ricorrente veniva inflitta un' ammenda di 10 000 FF per aver partecipato, dalla fine di settembre 1983 al mese di aprile 1984, ai comportamenti accertati nella [OSCURATO:PERSONA]. 5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della [OSCURATO:PERSONA] effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), [OSCURATO:PERSONA]- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e [OSCURATO:PERSONA] eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese [OSCURATO:SOCIETA], G.B. [OSCURATO:PERSONA], NV [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (TFE), [OSCURATO:PERSONA] SA (FBC), [OSCURATO:PERSONA] BV e ZND [OSCURATO:PERSONA] BV. 6 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le quote di consegna e i prezzi della rete saldata. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto.

Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti. 7 In esito di questo procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [OSCURATO:PERSONA].

Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di intese (accordi e/o pratiche concordate) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata.

Le intese in questione riguardavano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un' insieme di più intese tra parti a volte diverse.

Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune". 8 [OSCURATO:PERSONA] reca il seguente dispositivo: "Articolo 1 Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA ovvero [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken S.à.r.l., [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA (ora Steelinter SA), NV [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- en Bouwstaalprodukten BV (ora [OSCURATO:PERSONA] BV), [OSCURATO:PERSONA] BV, ZND [OSCURATO:PERSONA] BV, Baustahlgewebe GmbH, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini) e G.B. [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA] hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.

Articolo 2 Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.

Articolo 3 A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende: 1) Tréfilunion SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU; 2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU; 3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un' ammenda di 150 000 ECU; 4) [OSCURATO:PERSONA] SA: un' ammenda di 228 000 ECU; 5) [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken S.à.r.l.: un' ammenda di 1 143 000 ECU; 6) Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU; 7) NV [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: un' ammenda di 550 000 ECU; 8) [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 420 000 ECU; 9) [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 375 000 ECU; 10) ZND [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 42 000 ECU; 11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU; 12) [OSCURATO:SOCIETA]: un' ammenda di 13 000 ECU; 13) [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU; 14) G.B. [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA]: un' ammenda di 20 000 ECU; (...)".

Svolgimento del processo 9 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1989, la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), ha introdotto il presente ricorso tendente all' annullamento della [OSCURATO:PERSONA].

Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso. 10 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1).

Dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89. 11 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione le suddette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura. 12 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale. 13 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. 14 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.

Conclusioni delle parti 15 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia annullare la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e/o, a titolo complementare e/o in subordine, riformarla nel senso della moderazione. 16 [OSCURATO:PERSONA] replica, essa ha concluso che il Tribunale voglia: ° constatare che le viene addebitata la partecipazione a tre "intese" distinte; ° annullare la decisione in tutto o nella parte in qua; ° in via ulteriormente subordinata, tenuto conto dei mezzi dedotti nella memoria, riformare la [OSCURATO:PERSONA] e, statuendo nuovamente, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso le infrazioni contestatele nel primo e nel terzo addebito e confermare il secondo solo entro i limiti definiti dalla [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza, modificare l' ammenda inflittale, riducendola ad un importo simbolico; ° condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il Tribunale voglia: ° respingere il ricorso; ° condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

Nel merito 18 La ricorrente adduce, in sostanza, quattro motivi a sostegno del ricorso.

Il primo attiene all' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, alla violazione del diritto alla difesa; il terzo, alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; il quarto, alla violazione dell' art. 15, del regolamento n. 17. 19 Benché la ricorrente abbia presentato i suddetti motivi nell' ordine indicato nel punto precedente, il Tribunale ritiene utile esaminare in primo luogo il motivo attinente all' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, il motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; infine, i motivi attinenti alla violazione del diritto alla difesa e dell' art. 15 del regolamento n. 17.

Sul motivo attinente all' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 20 La ricorrente osserva che le autorità francesi si erano pronunciate sugli stessi fatti presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], e cioè sulla determinazione di prezzi e quote in un solo mercato nazionale sul quale operavano produttori nazionali ed importatori del mercato comune.

La decisione francese riguardava, tuttavia, solo imprese francesi o aventi il loro centro operativo in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).

Essa era stata adottata espressamente in base al decreto 30 giugno 1945 nonché, implicitamente, ma necessariamente, in base al diritto comunitario.

Ora, secondo il principio generale non bis in idem, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe il potere di pronunciarsi sugli stessi fatti e le imprese francesi non potrebbero oggi essere condannate di nuovo in ragione dell' applicazione, agli stessi fatti, degli stessi principi economico-giuridici. 21 In proposito la ricorrente sostiene che, benché la Corte abbia avuto occasione di dichiarare (sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1) che la stessa intesa può, in via di principio, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, il caso di specie si differenzia, però, da quello preso in esame nella suddetta causa.

Quest' ultima riguardava infatti una situazione nella quale i due procedimenti erano stati iniziati quasi nella stessa data ed in cui i diritti applicabili ° quello tedesco e quello comunitario ° erano divergenti quanto al principio del loro intervento ed al loro ambito geografico d' applicazione. [OSCURATO:PERSONA] presente causa la situazione sarebbe diversa.

La autorità francesi e la [OSCURATO:PERSONA] perseguirebbero esattamente gli stessi fatti: un accordo internazionale avente ad oggetto la determinazione, su un mercato nazionale, di quote comprendenti le importazioni, nonché di prezzi praticati da tutti gli operatori, compresi gli importatori. 22 Infine, la ricorrente osserva che sia il parere della Commission de la concurrence francese sia la decisione del ministro francese non mancano di ricordare le perturbazioni arrecate al commercio fra Stati membri dalle intese cui hanno partecipato imprese straniere.

Essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA], ammesso che abbia reperito importanti prove, non ha precisato, né nella [OSCURATO:PERSONA] né nella comunicazione degli addebiti, quali fatti nuovi siano stati messi in luce da queste prove, né soprattutto perché essi la riguarderebbero personalmente. 23 [OSCURATO:PERSONA] oppone, in primo luogo, che a torto la ricorrente sostiene che le autorità francesi hanno statuito in base al diritto comunitario e sugli stessi fatti che costituiscono oggetto della [OSCURATO:PERSONA].

Per la [OSCURATO:PERSONA], la decisione francese non è altro che una decisione d' attuazione dell' art. 50 del decreto 30 giugno 1945, n. 45-1483, e l' idea ch' essa sia basata anche "implicitamente, ma necessariamente" sul diritto comunitario non ha alcun senso sul piano giuridico.

Quando intendono applicare il diritto comunitario della concorrenza, le autorità francesi lo fanno esplicitamente.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione francese non ha tenuto conto degli effetti delle intese sul commercio intracomunitario, bensì sul mercato interno, come viene precisato nel punto X.1.C. del parere sul quale essa è basata. 24 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l' interpretazione data dalla ricorrente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (loc. cit.).

A suo avviso, mentre è esatto che quella causa riguardava un caso diverso da quello ora in esame, è invece del tutto Infondato il ragionamento a contrario che la ricorrente tenta di fare, desumendo, dal fatto che allora i procedimenti comunitario e nazionale erano simultanei, l' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] nell' attuale fattispecie, perché qui la [OSCURATO:PERSONA] è posteriore all' azione delle autorità francesi.

Nel punto 4 della motivazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. è detto infatti che "in principio le autorità nazionali competenti in materia di intese possono instaurare un procedimento anche nei casi che [possono costituire] oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]".

Se un caso esaminato da un' autorità nazionale "può costituire" oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], ciò significa, per la [OSCURATO:PERSONA], ch' essa conserva ogni facoltà di agire riguardo a situazioni già esaminate da un' autorità nazionale.

E' chiaro, per la [OSCURATO:PERSONA], che l' azione di un' autorità nazionale in materia di concorrenza non può spogliarla dei poteri che le spettano a norma dell' art. 89 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. 25 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere ch' essa disponeva di elementi che non erano in possesso della Commission de la concurrence francese [v., in particolare, allegati (all.) 6 e 21 della comunicazione degli addebiti (c.a.)].

Giudizio del Tribunale 26 Si deve sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la stessa intesa può, in via di principio, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, l' uno dinanzi alle autorità comunitarie, ai sensi dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], l' altro dinanzi alle autorità nazionali, ai sensi del diritto interno.

La Corte ha infatti dichiarato che, in principio, le autorità nazionali competenti in materia di intese hanno la facoltà di procedere nei casi che possono costituire oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, onde salvaguardare la finalità generale del [OSCURATO:PERSONA], tale applicazione parallela della disciplina nazionale è ammissibile solo in quanto non pregiudichi l' uniforme applicazione, nell' intero mercato comune, delle norme comunitarie sulle intese e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in applicazione delle stesse (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., loc. cit., punto 4). 27 Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] conserva la propria competenza a pronunciarsi, nell' ambito del diritto comunitario della concorrenza, su fatti già esaminati dalle autorità nazionali. 28 Il Tribunale constata che, nel caso di specie, la suddetta decisione n. 85-6 DC del ministro francese dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, è basata sul parere 20 giugno 1985 della Commission de la concurrence francese, nonché, espressamente, come del resto è stato ammesso dalla stessa ricorrente, sull' art. 50 del suddetto decreto n. 45-1483, ed è stata pertanto adottata nell' ambito del diritto nazionale in materia di concorrenza, che riguarda gli effetti delle intese sul mercato interno.

Inoltre, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] poteva, com' è stato da questa giustamente sottolineato, giungere alle proprie conclusioni in funzione delle prove di cui era in possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponeva la Commission de la concurrence francese, e ch' essa non può essere vincolata dalle conclusioni delle autorità nazionali. 29 D' altro canto, si deve rilevare che nella giurisprudenza della Corte è stata ammessa la possibilità di un cumulo delle sanzioni qualora vi siano due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, e la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri in materia d' intese.

Tuttavia, la Corte ha dichiarato che un' esigenza generale d' equità implica che, nel commisurare l' ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto delle sanzioni che siano state già irrogate all' impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario (v., in proposito, sentenze della Corte 13 febbraio 1969, [OSCURATO:PERSONA] e a., loc. cit., punto 11, e 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1281, punto 3). 30 Il Tribunale constata che ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nel punto 205 della [OSCURATO:PERSONA], dell' ammenda già inflitta dalle autorità francesi. 31 Questo motivo dev' essere perciò disatteso.

Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] 32 La ricorrente contesta, anzitutto, l' analisi del mercato effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa sostiene, poi, di non aver partecipato alle intese relative al mercato francese nel periodo 1981-1982 e denuncia il fatto che, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore quanto alla durata della sua partecipazione alle intese attuate sul mercato francese nel periodo 1983-1984.

Infine, essa nega di aver partecipato ad un' intesa con la BStG sul contingentamento delle proprie esportazioni in Germania.

I ° Sul mercato in questione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 33 Preliminarmente, la ricorrente osserva che nella [OSCURATO:PERSONA] vi sono lacune di carattere tecnico ed economico tali da impedire al Tribunale di esercitare il proprio controllo.

In particolare, a suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] (punto 3) contiene un errore quando elenca tre categorie di rete saldata (rete standard, rete su misura e rete su apposito disegno), dato che esistono solo due categorie di macchine, quelle con cui si può fabbricare solo rete standard e quelle con cui si può fabbricare rete saldata su apposito disegno.

Essa ritiene che questi due tipi di rete saldata non siano in concorrenza ed afferma che, per constatare il contrario, sarebbe necessario che, in seguito ad eventi esterni difficilmente prevedibili o ad un sistematico calo dei prezzi della rete standard, questa "scacci" dal mercato la rete fabbricata su apposito disegno.

La ricorrente ammette, tuttavia, che ciò si è verificato nel periodo in esame. 34 [OSCURATO:PERSONA] osserva che la formulazione di questo mezzo potrebbe far pensare ch' esso si riferisca alla motivazione della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle pagine 8-14 del ricorso, alle quali fa rinvio la stessa ricorrente, ci si accorge che si tratta semplicemente di varie considerazioni sulla definizione del mercato rilevante. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella [OSCURATO:PERSONA], non si dice alcunché di diverso da quanto affermato dalla ricorrente, quando, nel punto 3, si afferma che "vi è ampia sostituibilità fra la rete standard e la rete su misura" e che si può parlare in genere del mercato della rete saldata "entro il quale esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno".

Giudizio del Tribunale 35 Secondo il Tribunale, la censura della ricorrente riguarda, com' è stato giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], aspetti relativi alla definizione del mercato rilevante e, a suo avviso, si tratta di considerazioni infondate.

Da una parte, infatti, il Tribunale constata che dai documenti menzionati nei punti 86-107 della [OSCURATO:PERSONA] risultano differenziazioni fra la rete standard e la rete su misura, i cui prezzi sono diversi.

Dall' altra, la ricorrente interpreta in modo inesatto la [OSCURATO:PERSONA], poiché nel punto 3 della stessa si rileva che la rete standard e la rete su misura sono ampiamente intercambiabili e che, nell' ambito del mercato della rete saldata, esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno.

Inoltre, il Tribunale constata che dalle affermazioni della stessa ricorrente risulta che esistono, e che in realtà sono esistite, possibilità di concorrenza fra i vari tipi di rete saldata. 36 Questa censura dev' essere perciò respinta.

II ° Sull' accertamento delle intese A ° Sul mercato francese

1. Per il periodo 1981-1982 [OSCURATO:PERSONA] impugnato 37 [OSCURATO:PERSONA] (punti 23-50 e 159) fa carico alla ricorrente di avere partecipato, fra l' aprile 1981 e il marzo 1982, ad una prima serie di intese sul mercato francese.

Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e [OSCURATO:PERSONA]) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 38 La ricorrente nega di aver partecipato alle intese e sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto provato tale partecipazione. 39 Secondo la ricorrente, la tabella che figura nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti, e riportata nel punto 29 della [OSCURATO:PERSONA], tabella nella quale sono indicati i quantitativi di rete saldata consegnati dai produttori francesi dal 1978 al 1981 nonché certe quote per impresa, non fornisce una prova evidente.

Detta tabella sarebbe stata infatti redatta nell' ottobre 1982; essa prende in considerazione il 1981 e fa riferimento al primo semestre del 1982, mentre nulla prova che siano state previste quote per il periodo aprile 1981 - marzo 1982.

La ricorrente si chiede, d' altra parte, quale interesse poteva esservi, nell' ottobre 1982, a calcolare quote che si riferivano a dieci mesi del 1981 e ai primi due mesi del 1982. 40 Per quanto riguarda il telex inviato dal signor Marie, della Tréfilunion, al signor Cattapan, delle [OSCURATO:SOCIETA], il 23 aprile 1982 (all. 21 c.a., punto 42 della [OSCURATO:PERSONA]), in cui si parla del "rinnovo" o della proroga degli accordi del 1981-1982 ° venuti a scadere il 31 marzo 1982 ° per i successivi tre o quattro mesi, la ricorrente sottolinea che detto telex prova il contrario di quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA].

Il signor Marie scrive, infatti, che "la decisione definitiva di Sotral sarà nota solo nel corso della settimana

17. Essa non deve modificare la decisione presa da tutti noi".

Secondo la ricorrente, l' interpretazione che la [OSCURATO:PERSONA] dà di questo telex è errata, poiché in realtà da esso risulta che l' attesa decisione poteva essere positiva o negativa e che, se in avvenire l' astensione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata priva di effetto, ciò significa che la stessa cosa era avvenuta in passato.

Questa tesi della ricorrente sarebbe confermata dal resoconto della riunione tenuta il 21 aprile 1982 dal "club dei nazionalizzati" e dai suoi alleati (all. 24 c.a., punto 45 della [OSCURATO:PERSONA]), assente la [OSCURATO:PERSONA], resoconto nel quale si dice che "il signor Sigward (Tréfilunion) cercherà di avere entro otto giorni un incontro con il signor Lentz ([OSCURATO:PERSONA]) per chiedergli di aderire agli accordi che verranno presi in tale riunione". 41 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, riguardo alla tabella figurante nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti, che questa tabella, benché redatta fin dal 1982, illustra perfettamente il funzionamento delle intese nel periodo 1981-1982, e che da essa risulta come la [OSCURATO:PERSONA] rientrasse effettivamente fra le imprese interessate.

Le quote sarebbero state attribuite, in ampia misura, in funzione delle quote di mercato precedentemente acquisite da ciascuna delle imprese partecipanti, secondo un sistema descritto nel punto 27 della [OSCURATO:PERSONA] in base ad una nota interna della Tréfilunion datata 1 dicembre 1981 (all. 5 c.a., punto 24 della [OSCURATO:PERSONA]), che a sua volta faceva riferimento ad una "recente intesa".

Questo dato di fatto sarebbe quindi accertato anche indipendentemente dalla tabella in questione.

La ricorrente non potrebbe obiettare che questa sia valida soltanto per il periodo nel quale era stata redatta, cioè per il secondo semestre del 1982.

Dalla tabella risulterebbe infatti, nella colonna "quote", il 7,40% per la [OSCURATO:PERSONA].

Tale quota del mercato francese corrisponderebbe esattamente, per il 1980, a 15 600 tonnellate, cioè alle 1 300 tonnellate mensili delle quali si sarebbe parlato in una riunione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Tréfilunion, il 20 ottobre 1981, come risulterebbe da una nota della Tréfilunion in data 23 ottobre 1981 (all. 1 c.a., punto 46 della [OSCURATO:PERSONA]).

Questa constatazione dovrebbe esser posta in relazione con la suddetta nota 1 dicembre 1981, nella quale il signor Duroux, della Tréfilunion, affermava che, sul mercato francese nel 1981, "il volume delle importazioni si (era) praticamente mantenuto sul livello del 1980".

Sarebbe perciò chiaro che la tabella figurante nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti si colloca esattamente nel contesto della proroga degli accordi del 1981-1982 e ne descrive esattamente il meccanismo, quali che siano, d' altra parte, gli effetti concreti derivati, alla fine del 1982, dai calcoli in essa contenuti. 42 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il resoconto della riunione del 21 aprile 1982 (all. 21 c.a.) ed il telex 23 aprile 1982 del signor Marie (all. 24 c.a.) sono documenti posteriori alle intese del 1981-1982, e relativi alla proroga delle stesse, dai quali emergerebbe che stavano per essere conclusi nuovi accordi, cui la [OSCURATO:PERSONA] era invitata ad aderire.

Per la [OSCURATO:PERSONA], questi documenti proverebbero quindi che, a quell' epoca, la [OSCURATO:PERSONA] era ancora considerata un membro della "parte francese" che doveva essere sentita allorché si trattava di negoziare le condizioni nei confronti dei produttori italiani nel prorogare gli accordi del 1981-1982.

Se così non fosse, e se, come spiega la [OSCURATO:PERSONA], questa non avesse partecipato alle intese del 1981-1982, non vi sarebbe stato alcun motivo di sentire il suo parere circa la proroga degli accordi con i produttori italiani.

Quanto alla precisazione del signor Marie, nel senso che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] "non deve modificare la decisione presa da tutti noi", anch' essa va intesa, secondo la [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto di trattative con i produttori italiani e significa che questi ultimi non avrebbero dovuto far valere un' eventuale posizione divergente della [OSCURATO:PERSONA] (o la sua futura inosservanza dei nuovi prezzi appena concordati) per non conformarsi agli impegni assunti.

Giudizio del Tribunale 43 Il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] basa gli addebiti mossi alla ricorrente su una lettura combinata ed una valutazione globale, da un lato, di documenti dai quali, secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta l' esistenza di intese sul mercato francese nel periodo 1981-1982, vale a dire, in particolare, la tabella figurante nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti, la nota 23 ottobre 1981 della Tréfilunion (all. 1 c.a.) e la nota interna 1 dicembre 1981 della Tréfilunion (all. 5 c.a.) e, dall' altro, di documenti che, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], dimostrano l' esistenza di tentativi per giungere ad una proroga di dette intese, in particolare il telex 20 aprile 1982 del signor Cattapan, della [OSCURATO:SOCIETA], alla Italmet, rappresentante in [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] (all. 20 ca.a, punto 42 della [OSCURATO:PERSONA]), il telex 23 aprile 1982 del signor Marie al signor Cattapan (all. 21 c.a., punto 42 della [OSCURATO:PERSONA]) e il resoconto della riunione del 21 aprile 1982 (all. 24 c.a., punto 45 della [OSCURATO:PERSONA]).

Questi ultimi documenti, posti in relazione con quelli menzionati sopra, fornirebbero la prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle intese del 1981-1982. 44 Il Tribunale ritiene che i documenti dai quali risulta l' esistenza di tentativi di varie imprese per prorogare gli accordi posti in essere durante il periodo 1981-1982 non costituiscono, di per sé, una prova diretta della partecipazione della ricorrente ai suddetti accordi; questi documenti mettono in luce solo l' interesse delle imprese che avevano già acconsentito a detta proroga ad ottenere anche l' adesione della [OSCURATO:PERSONA], nonché i loro tentativi di convincere quest' ultima.

Tali documenti provano inoltre che, all' epoca dei fatti in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non si atteneva agli accordi in questione, com' è stato del resto ammesso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; infine, essi forniscono un indizio dell' esistenza di minacce nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il caso che questa non aderisse alla proroga degli accordi. 45 Pertanto, la prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a pratiche anticoncorrenziali dovrebbe trovarsi in altri documenti.

Quanto alla tabella figurante nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti, documento che la [OSCURATO:PERSONA] considera un fondamentale elemento probatorio, si deve constatare ch' essa è datata 1 ottobre 1982; che si tratta, come la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in udienza, di un montaggio risultante dall' addizione di due colonne relative alle quote assertivamente vigenti dall' aprile 1981 al marzo 1982; che, in queste colonne, la prima indica la quota di un' impresa (la TECTA) che non figura nella seconda, discordanza di cui la [OSCURATO:PERSONA], nel rispondere ad un quesito del Tribunale in udienza, non ha potuto dare una spiegazione coerente; e, infine, che le quote assertivamente assegnate alle varie imprese sono diverse in ciascuna colonna.

Questo complesso di circostanze fa sorgere dubbi quanto all' intrinseca affidabilità del documento in questione. 46 Si deve rilevare che la suddetta tabella fa riferimento soltanto ai produttori francesi, senza indicare le quote assertivamente assegnate ai produttori stranieri.

Perciò, il Tribunale ritiene che, di per sé, detta tabella non costituisca ° com' è stato, del resto, ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nella fase scritta, sia nella fase orale del procedimento ° una prova della partecipazione della ricorrente, quale viene posta a suo carico nella [OSCURATO:PERSONA], ad intese alle quali avrebbero aderito produttori stranieri e che avrebbero pregiudicato il commercio intracomunitario, circostanza che avrebbe giustificato l' intervento della [OSCURATO:PERSONA].

Quest' ultima ha cercato, è vero, di spiegare la tabella alla luce di altri elementi probatori, relativi sia all' esistenza sia al funzionamento delle intese, e in proposito si è basata in particolare sulla nota interna 1 dicembre 1981 della Tréfilunion (all. 5 c.a.), che si riferisce ad una "intesa recente", e sulla nota 23 ottobre 1981 (all. 1 c.a.) che accenna a discussioni nell' ambito dell' intesa.

Tuttavia, detti allegati non sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] e non possono, quindi, essere in alcun modo utilizzati nei suoi confronti; inoltre, e comunque, né l' una né l' altra delle due note contiene alcun riferimento, espresso o tacito, alla [OSCURATO:PERSONA]. 47 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese attuate sul mercato francese durante il periodo 1981-1982. 48 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere accolta e che la [OSCURATO:PERSONA] va annullata nella parte in cui vi si accerta, a carico della ricorrente, la partecipazione di questa alle intese poste in essere sul mercato francese nel periodo 1981-1982.

2. Per il periodo 1983-1984 [OSCURATO:PERSONA] impugnato 49 [OSCURATO:PERSONA] (punti 51-76, 160 e 161) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a una seconda serie d' intese sul mercato francese, nelle quali sarebbero stati coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e [OSCURATO:PERSONA]) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (TFE), [OSCURATO:PERSONA] (FBC) ° la FBC si occupava della vendita dei prodotti della TFE ° e [OSCURATO:PERSONA]).

Queste intese avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in [OSCURATO:PERSONA], ed uno scambio d' informazioni.

Esse sarebbero state poste in atto fra l' inizio del 1983 e la fine del 1984 e sarebbero state formalizzate mediante l' adozione, il 14 ottobre 1983, di un "protocollo di accordo" stipulato per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1984.

In questo protocollo sarebbero sanciti i risultati delle varie trattative fra i produttori francesi, italiani, belgi e l' Arbed, riguardo alle quote e ai prezzi da applicare sul mercato francese, e la quota delle importazioni dal Belgio, dall' Italia e dalla Germania sarebbe fissata al 13,95% del consumo sul mercato francese, "nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori e i produttori francesi". [OSCURATO:PERSONA] delle parti 50 La ricorrente ammette di aver partecipato alle suddette intese.

Tuttavia, essa fa valere di aver aderito solo perché costrettavi e sotto la minaccia di misure di ritorsione.

Quanto alla durata della sua partecipazione, la ricorrente sostiene che questa è cessata alla fine del giugno 1984 e sottolinea che né nella comunicazione degli addebiti né nella [OSCURATO:PERSONA] è fissata alcuna data al riguardo, mentre, nel punto 76 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce il giugno 1984 come la data in cui era cessata la partecipazione dell' Arbed e delle imprese belghe. 51 [OSCURATO:PERSONA] oppone che la [OSCURATO:PERSONA] non viene menzionata nel punto 76 della [OSCURATO:PERSONA], perché non è accertato se quest' impresa avesse o meno rispettato il protocollo di accordo ° il quale doveva avere effetto fino al 31 dicembre 1984 ° oltre il mese di giugno 1984, e che, nel dubbio, all' interessata non è stata inflitta alcuna ammenda per il periodo successivo a questa data. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, se è vero che la situazione specifica della ricorrente nell' ambito delle intese del 1983-1984 non è evocata espressamente, ciò non toglie che, nella [OSCURATO:PERSONA], è stato precisato che si erano avute differenze "(nella) misura e (nella) durata della collaborazione delle imprese partecipanti" (punto 203) e che "in alcuni casi i prezzi e i quantitativi concordati dalle parti non (erano) stati rispettati" (punto 200).

Giudizio del Tribunale 52 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato alle intese poste in atto sul mercato francese nel periodo 1983-1984, anche se contesta la durata della propria partecipazione. 53 Preliminarmente, il Tribunale considera che la ricorrente non può far valere a proprio vantaggio il fatto di esser stata costretta a partecipare alle riunioni.

Ammesso che abbia effettivamente subito pressioni, essa avrebbe infatti potuto denunciarle alle autorità competenti e presentare alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare alle intese in questione (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Huels/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

II-499, punto 128). 54 Per quanto riguarda la durata della partecipazione della ricorrente alle intese, va rilevato che il protocollo di accordo dell' ottobre 1983 è stato concluso per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1984.

Il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretata nel senso che la durata dell' infrazione posta a carico dei partecipanti si estende dal 1 luglio 1983 al 31 dicembre 1984, salvi i casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] indica espressamente un' altra data.

In proposito si deve rilevare che, nel punto 70 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha più rispettato le intese a partire dal maggio 1984, mentre, nel punto 76, essa dice che la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la TFE/FBC e l' Arbed non le hanno più rispettate dopo il giugno 1984.

Perciò, non avendo la decisione riservato una menzione particolare alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che l' infrazione posta a carico di quest' impresa è durata dal 1 luglio 1983 al 31 dicembre 1984. 55 Il Tribunale non può condividere la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, non sapendo se la [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno rispettato gli accordi oltre il mese di giugno 1984, nel dubbio essa non le ha inflitto ammende per il periodo successivo al giugno 1984.

Infatti, se non era in grado di provare che la ricorrente aveva continuato a partecipare alle intese dopo il mese di giugno 1984 e se, perciò, non le ha inflitto ammende per il periodo successivo a tale data, la [OSCURATO:PERSONA] aveva l' obbligo di precisarlo nella [OSCURATO:PERSONA] affinché la ricorrente fosse posta in condizioni di sapere come la durata della sua partecipazione era stata valutata rispetto alla durata generale dell' infrazione.

Quest' obbligo non è soddisfatto dalla generica dichiarazione, fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 203 della [OSCURATO:PERSONA], di aver tenuto conto della misura e della durata dell' infrazione delle imprese partecipanti. 56 La censura della ricorrente dev' essere, quindi, parzialmente accolta e la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere annullata nella parte in cui fa carico alla ricorrente della sua partecipazione, oltre il giugno 1984, alle intese poste in essere sul mercato francese nel periodo 1983-1984.

B ° L' intesa fra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] impugnato 57 [OSCURATO:PERSONA] (punti 144-146 e 177) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, nell' ambito delle intese che miravano a proteggere il cartello di crisi strutturale tedesco contro le importazioni non controllate di rete saldata, ad un' intesa con la BStG riguardante il contingentamento delle proprie esportazioni in Germania.

La decisione si basa su un telex inviato dalla BStG, il 24 ottobre 1985, alla ricorrente, nel quale si comunicavano le cifre relative alle consegne sul mercato in Germania, e sulla risposta data dalla [OSCURATO:PERSONA] con un telex del 4 novembre 1985, in cui si comunicavano i dati relativi alle forniture da essa effettuate in Germania nei mesi di settembre e ottobre 1985.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], che si basa, in proposito, sulle dichiarazioni rese dal signor Mueller, amministratore delegato della BStG, ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli accertamenti del 6 e del 7 novembre 1985, questo scambio d' informazioni aveva luogo ogni mese, e costituirebbe almeno una pratica concordata, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri (punti 144 e 177). [OSCURATO:PERSONA] si constata, infine, che lo scambio d' informazioni rivela, oltre all' esistenza di un' intesa in materia di quote, il desiderio, da parte della BStG, di controllare le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] su base mensile (punto 146), modo di calcolo che era anche quello adottato nell' accordo di cartello. 58 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tentato di giustificare tale corrispondenza col fatto che, tra le due imprese, esisteva un contratto di licenza di brevetto, il quale autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] a produrre in [OSCURATO:PERSONA] rete su misura secondo il brevetto BStG.

La comunicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei quantitativi da questa forniti rappresentava semplicemente l' adempimento degli obblighi di comunicazione e di pagamento da essa assunti nell' ambito di tale contratto.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] (punto 145), questo argomento è smentito dai seguenti fatti: a) gli obblighi di comunicazione di un licenziatario riguardano la sua produzione totale e non soltanto le forniture su un determinato mercato; b) la BStG aveva indicato le cifre esatte delle consegne complessive per l' approvvigionamento del mercato tedesco, il che potrebbe spiegarsi solo nell' ambito di una disciplina di quote; c) il brevetto della BStG era già scaduto prima della comunicazione delle informazioni di cui trattasi, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più alcun obbligo di comunicazione o pagamento. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 59 La ricorrente ribadisce che lo scambio d' informazioni di cui le viene fatto carico si spiega con l' esistenza di un contratto di licenza di brevetto fra essa stessa e la BStG.

La stipulazione di tale contratto del 28 giugno 1979 si sarebbe resa necessaria, dopo la scadenza, nel 1976, di un brevetto austriaco, per consentirle di fabbricare rete dentata a incastro ("tipo ascensore") e di accedere, data la sua vicinanza, al mercato della Germania sud-occidentale.

La licenza concessa dalla BStG era valida per la Germania e per i [OSCURATO:PERSONA]. 60 La ricorrente sostiene che questo contratto giustifica lo scambio mensile d' informazioni sui quantitativi consegnati in Germania, in quanto si trattava di un mezzo per agevolare l' adempimento degli obblighi reciproci delle parti.

Quanto alla mancanza d' informazioni sui quantitativi consegnati nei [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa valere che queste forniture erano molto modeste rispetto al tetto fissato nel contratto e che, pertanto, un controllo mensile o trimestrale di questa attività era inutile.

Inoltre, la ricorrente osserva che il contratto di licenza era indipendente da qualsiasi ripartizione del mercato tedesco ed era anteriore, di tre anni e mezzo, alla costituzione del cartello di crisi tedesco. 61 [OSCURATO:PERSONA] precisa ch' essa non ha considerato, di per sé, il contratto di licenza con la BStG come un' infrazione, ma sottolinea che il fatto che la BStG abbia comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il totale dei quantitativi consegnati in Germania costituisce, in realtà, un indizio dell' esistenza di un accordo in materia di quote.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l' accertata periodicità mensile degli scambi d' informazioni, in relazione con altri elementi del fascicolo, le ha permesso di concludere che lo scambio d' informazioni considerato nella [OSCURATO:PERSONA] non derivava dagli obblighi del contratto di licenza. 62 Rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale nella fase scritta del procedimento e in udienza, le parti hanno indicato quali erano i brevetti che costituivano oggetto del contratto di licenza fra la ricorrente e la BStG, e le rispettive date di scadenza.

Giudizio del Tribunale 63 Occorre verificare se gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] ° vale a dire lo scambio mensile d' informazioni ed il fatto che la BStG ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il totale dei quantitativi consegnati in Germania ° costituiscano un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, che proverebbe l' esistenza di un accordo in materia di quote. 64 Si deve ricordare che la ricorrente ha opposto, ai suddetti indizi, una giustificazione dello scambio d' informazioni di cui trattasi basata sull' esistenza di un contratto di licenza di brevetto che la legava alla BStG.

Stando così le cose, il Tribunale è tenuto ad accertare se i fatti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non possano trovare una spiegazione diversa dall' esistenza di un accordo sulle quote e, in particolare, se possano spiegarsi con l' esistenza di un contratto di licenza di brevetto tra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125 a C-129/85, Ahlstroem e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1307, punti 70-72). 65 Preliminarmente, il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla questione se il contratto di licenza di brevetto fra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] costituisca un' infrazione all' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].

Ne consegue che tale questione è irrilevante ai fini della valutazione del Tribunale. 66 Per quanto riguarda il numero dei brevetti compresi nel contratto di licenza del 28 giugno 1979 e la durata degli stessi, il Tribunale constata, alla luce delle risposte date dalle varie parti ai quesiti che sono stati loro posti nel corso della fase scritta e della fase orale del procedimento, che l' impresa BStG era titolare di brevetti validi per la [OSCURATO:PERSONA], per i [OSCURATO:PERSONA] e per la Germania.

Per il territorio francese, essa era titolare del brevetto n. 1 578 746 (Procédé pour l' obtention d' une barre d' armature de béton ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento), nonché del brevetto n. 6 920 046 (Treillis d' armature soudé par points ° rete d' armatura saldata a punti); per il territorio olandese, del brevetto n. 135 455 (Werkwijze voor het vervaardigen van een stalen wapeningsstaaf voor beton ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento); per il territorio tedesco, del brevetto n. 1 609 605 (Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Betonbewehrungsstabes ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento), valido fino al 3 gennaio 1985, nonché del brevetto n. 1 759 969 ([OSCURATO:PERSONA] ° rete d' armatura saldata a punti), valido fino al 25 giugno 1986. 67 Il contratto di licenza stipulato il 28 giugno 1979 fra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] riservava alla BStG, nell' art. 5, il diritto di limitare, per anno civile, il quantitativo di prodotti coperti dal contratto che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a mettere in commercio.

Tuttavia, il contratto garantiva alla [OSCURATO:PERSONA] che tale quantitativo massimo annuo non avrebbe potuto essere fissato dalla BStG a meno dell' 1% delle vendite totali di rete saldata e di barre per cemento armato in Germania e del 2,5% delle vendite totali di rete saldata e di barre per cemento armato nei [OSCURATO:PERSONA].

Il contratto prevedeva, per il 1979, riguardo alla distribuzione dei prodotti coperti dai brevetti, un tetto di 12 500 tonnellate per la Germania e di 4 000 tonnellate per i [OSCURATO:PERSONA]. 68 Il contratto di licenza prevedeva anche il pagamento di un diritto di 1,5 DM la tonnellata, da versare trimestralmente, per i quantitativi di prodotti coperti dal contratto e messi in commercio dalla [OSCURATO:PERSONA] (art. 6, paragrafi 1 e 5).

In udienza, è stato accertato che questo diritto, invece di essere pagato, veniva conteggiato nel prezzo di determinate attrezzature che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato presso la divisione "macchine" della BStG.

Il contratto di licenza contemplava una penalità da pagare ogni qualvolta il quantitativo annuo previsto venisse superato di 200 tonnellate (art. 8).

Esso stabiliva inoltre, a carico della [OSCURATO:PERSONA], l' obbligo di tenere una regolare contabilità delle forniture dei prodotti coperti dal contratto, la quale poteva essere controllata in qualsiasi momento dalla BStG (art. 6, paragrafi 6 e 7).

Infine, il contratto era entrato in vigore il 1 marzo 1979, per una durata indeterminata, ma doveva cessare di avere effetto al più tardi con l' estinzione dell' ultimo diritto ceduto esistente (art. 9). 69 In base a questo esame il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo scambio d' informazioni derivava da un accordo in materia di quote, non sono le sole possibili.

Lo scambio d' informazioni risponde infatti alle clausole del contratto di licenza di brevetto che esisteva, all' epoca dei fatti rilevanti, tra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] e trova in dette clausole una spiegazione plausibile.

Più precisamente, il fatto che alla [OSCURATO:PERSONA] fosse imposto un limite massimo annuo di forniture in Germania, limite che, a sua volta, non doveva essere inferiore all' 1% del totale delle vendite effettuate in territorio tedesco, il diritto di controllo spettante alla BStG sulle forniture della [OSCURATO:PERSONA] al fine di vegliare al rispetto di detto limite, nonché il pagamento di diritti trimestrali, potevano rendere necessario, per una corretta pianificazione della produzione, uno scambio mensile d' informazioni, fornite tanto da parte della BStG, sulle consegne complessive in Germania, quanto da parte della [OSCURATO:PERSONA], sull' entità delle proprie forniture.

Circa la durata dello scambio d' informazioni, va rilevato che il contratto, dovendo produrre i suoi effetti fino all' estinzione dell' ultimo diritto ceduto esistente, è rimasto in vigore fino al 25 giugno 1986, cioè per un periodo che comprendeva quello dello scambio d' informazioni considerato nella [OSCURATO:PERSONA], il quale ha avuto luogo nei mesi di ottobre e novembre 1985. 70 Poiché lo scambio d' informazioni cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] può spiegarsi in base al contratto di licenza di brevetto fra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA], si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente ad un' intesa relativa al contingentamento delle proprie esportazioni in Germania. 71 La censura della ricorrente dev' essere perciò accolta e la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere annullata nella parte in cui fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad un' intesa relativa al contingentamento delle proprie esportazioni in Germania.

Sui motivi attinenti alla violazione del diritto alla difesa ed alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17 72 [OSCURATO:PERSONA] il complesso delle constatazioni effettuate nella [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha dedotto due motivi, rispettivamente attinenti alla violazione del diritto alla difesa ed alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17.

Poiché, in merito alle infrazioni addebitate alla ricorrente per quanto riguarda il mercato francese nel periodo 1981-1982 e in merito all' esistenza di un' intesa con la BStG, è stato accolto il motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], è superfluo, in relazione a tali infrazioni, statuire sugli altri motivi suddetti.

Questi devono però essere esaminati per quanto riguarda l' infrazione accertata per il mercato francese nel periodo 1983-1984, escludendo, tuttavia, gli argomenti che sono stati già implicitamente accolti dal Tribunale riguardo alle altre infrazioni.

I ° Sulla violazione del diritto alla difesa 73 In primo luogo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in quanto, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato i suoi argomenti basati sul fatto ch' essa aveva agito per costrizione e non avrebbe precisato la durata della sua partecipazione alle infrazioni.

In proposito, basta ricordare che il Tribunale si è già pronunciato, in precedenza, sulle censure riguardanti lo stato di costrizione nel quale la ricorrente si sarebbe trovata ad agire e la durata della sua partecipazione alle infrazioni (v. supra, punti 53-55) e che, per giurisprudenza costante, benché a norma dell' art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] CEE la [OSCURATO:PERSONA] debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo (sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 88, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1155, punto 324).

Questa censura dev' essere quindi respinta. 74 In secondo luogo, la ricorrente critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in generale, formuli a suo carico addebiti che inizialmente non le sono stati notificati.

In proposito è sufficiente constatare che, com' è stato esposto in precedenza (v. supra, punti 50 e seguenti), la ricorrente ha ammesso la propria partecipazione alle intese relative al mercato francese nel periodo 1983-1984 e che, nelle sue memorie, essa non ha mai illustrato, in modo circostanziato, quali siano gli addebiti che inizialmente la [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe notificato. 75 Questo motivo dev' essere perciò disatteso.

II ° Sulla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17 76 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha specificato l' ammenda inflittale rispetto alle tre infrazioni di cui le ha fatto carico.

In proposito, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] può imporre un' unica ammenda per diverse infrazioni (v. sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825).

Questa censura dev' essere quindi respinta. 77 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l' ammenda inflittale è sproporzionata rispetto all' entità dei suoi utili, per l' insieme dei settori di attività.

Il Tribunale considera che, certamente, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto di un siffatto elemento, ma questo non è il solo di cui essa debba tener conto.

Inoltre, si deve ricordare che, a norma dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende da un minimo di mille ECU a un massimo di un milione di ECU; quest' ultimo importo può essere aumentato fino al 10% del fatturato realizzato nel corso dell' esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese coinvolte nell' infrazione.

Per determinare l' importo dell' ammenda entro questi limiti, detta disposizione prescrive che si tenga conto della gravità e della durata dell' infrazione.

Poiché la nozione di fatturato è stata interpretata dalla Corte come riferentesi al fatturato complessivo (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], loc. cit., punto 119), si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha tenuto conto non già del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente, bensì unicamente del fatturato relativo alla rete saldata nella [OSCURATO:PERSONA] a sei, e non ha superato il limite del 10%, non ha quindi violato, tenuto conto della gravità e della durata dell' infrazione, le disposizioni dell' art. 15 del regolamento n. 17.

Comunque, si deve sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nel fissare l' ammenda, della situazione finanziaria ed economica delle imprese partecipanti (punto 203 della [OSCURATO:PERSONA]).

Questa censura dev' essere quindi respinta. 78 In terzo luogo, la ricorrente critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia inflitto un' ammenda 115 volte più elevata di quella irrogata dalle autorità francesi competenti in materia di concorrenza.

Il Tribunale ha già dichiarato (v. punto 28) che la [OSCURATO:PERSONA] poteva giungere alle proprie conclusioni in base alle prove in suo possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponevano le autorità francesi, e ch' essa non può essere vincolata dalle conclusioni di dette autorità.

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] non possono in alcun caso limitare l' autonomia di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone nell' applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale (sentenza della Corte 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1105, punto 27).

La censura della ricorrente va quindi respinta. 79 Questo motivo dev' essere perciò disatteso. 80 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene non equa l' ammenda di 228 000 ECU inflitta alla ricorrente, in ragione della mancata partecipazione di questa ad un' intesa avente lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo 1981-1982, della più breve durata della sua partecipazione alle intese poste in atto sul mercato francese nel periodo 1983-1984 e della sua mancata partecipazione ad un' intesa con la BStG sul contingentamento delle sue esportazioni in Germania.

Di conseguenza, il Tribunale, nell' esercizio della sua competenza anche di merito, stabilisce in 57 000 ECU l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 81 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in ogni caso e indipendentemente dall' esito della controversia, essa non può essere condannata alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché questa ha omesso di farne domanda nel ricorso. 82 In proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il fatto che solo in udienza la parte che risulta vittoriosa abbia concluso nel senso della condanna della controparte alle spese non osta a che la sua domanda venga accolta (v. sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1185, e conclusioni dell' avvocato generale Warner, pag. 1274; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-367).

"A fortiori", nella presente causa, poiché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese è stata chiesta dalla ricorrente nella replica, la domanda dev' essere accolta. 83 Di conseguenza, bisogna basarsi sul principio dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, secondo cui la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Tuttavia, secondo il n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese.

Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, il Tribunale ritiene di valutare equamente i fatti decidendo che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L' art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata), è annullato nella parte in cui vi si accerta la partecipazione della ricorrente ad un' intesa avente lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo 1981-1982, la sua partecipazione, dopo il giugno 1984, ad un' intesa avente lo stesso scopo, posta in essere sul mercato francese nel periodo 1983-1984, e la sua partecipazione ad un' intesa con la Baustahlgewebe GmbH, avente come scopo il contingentamento delle sue esportazioni sul mercato tedesco. 2) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissato in 57 000 ECU. 3) Per il resto, il ricorso è respinto. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente. 5) La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61989A0149 - IT Avis juridique important | 61989A0149 [OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - [OSCURATO:PERSONA]'ART. 85 [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-149/89. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01127 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Concorrenza ° Ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità degli Stati membri ° Facoltà per le autorità nazionali di procedere contro intese vietate dal diritto comunitario ° Limiti ° Competenza della [OSCURATO:PERSONA] a procedere nei confronti di situazioni già esaminate dalle autorità nazionali ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1) 2. Concorrenza ° Ammende ° Importo ° Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte dalle autorità di uno Stato membro per violazione del diritto nazionale della concorrenza ° Cumulo ° Ammissibilità ° Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto di una sanzione inflitta dalle autorità nazionali per i medesimi fatti (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) 3. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Partecipazione sotto asserita costrizione ° Elemento che non costituisce un' esimente per l' impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3) 4. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Prova dell' esistenza di un accordo ° Fatti addotti come indizi dalla [OSCURATO:PERSONA] ° Giustificazione opposta dall' impresa di cui trattasi ° Accertamento spettante al giudice comunitario ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 85, n. 1) 5. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° [OSCURATO:PERSONA] di applicazione delle norme sulla concorrenza ([OSCURATO:PERSONA] CEE, art. 190) 6. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ° Autonomia rispetto all' applicazione di norme nazionali analoghe da parte di un organo nazionale ([OSCURATO:PERSONA] CEE, artt. 85 e 86) [OSCURATO:PERSONA] 1. La stessa intesa può, in via di principio, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, l' uno dinanzi alle autorità comunitarie, ai sensi dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], l' altro dinanzi alle autorità nazionali, ai sensi del diritto interno. Ma anche se le autorità nazionali competenti in materia di intese hanno la facoltà di procedere nei casi che possono costituire oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], onde salvaguardare la finalità generale del [OSCURATO:PERSONA], tale applicazione parallela della disciplina nazionale è ammissibile solo in quanto non pregiudichi l' uniforme applicazione, nell' intero mercato comune, delle norme comunitarie sulle intese e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in applicazione delle stesse. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] conserva la propria competenza a pronunciarsi, nell' ambito del diritto comunitario della concorrenza, su fatti già esaminati dalle autorità nazionali. 2. Benché il particolare sistema di ripartizione delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri in materia d' intese renda possibile il cumulo delle sanzioni a seguito di due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, un' esigenza generale d' equità implica che, nel commisurare l' ammenda ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere conto delle sanzioni che sono state già irrogate all' impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario. 3. L' impresa che partecipa ad un' intesa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], non può far valere a proprio vantaggio il fatto di esser stata costretta a partecipare alle riunioni. Essa avrebbe infatti potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni subite e presentare alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17, anziché partecipare alle intese in questione. 4. Quando la [OSCURATO:PERSONA] adduce come prova della partecipazione di un' impresa ad un' intesa vietata dall' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] una serie di fatti presentati come altrettanti indizi dell' esistenza della detta intesa e l' impresa messa in causa oppone ai suddetti indizi una giustificazione dello scambio d' informazioni di cui trattasi basata sull' esistenza di un contratto di licenza di brevetto che la [OSCURATO:PERSONA] non asserisce sia illecito, il Tribunale è tenuto ad accertare se i fatti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non possano trovare una spiegazione diversa dall' esistenza di un' intesa e, in particolare, da quella del contratto di licenza invocato. 5. Benché a norma dell' art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto, in caso di applicazione delle norme sulla concorrenza, che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. 6. Le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] non possono in alcun caso limitare l' autonomia di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone nell' applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale. [OSCURATO:PERSONA] causa T-149/89, [OSCURATO:PERSONA] SA, società di diritto francese, con sede in Drulingen ([OSCURATO:PERSONA]), con gli avv.ti Xavier de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 16, avenue Marie-Thérèse ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata e difesa dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione), composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.W. Bellamy, B. Vesterdorf, R. García-Valdecasas e K. Lenaerts, giudici, cancelliere: H. Jung vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dal 14 al 18 giugno 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti 1 La presente causa verte sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha condannato ad un' ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE. Il prodotto oggetto della [OSCURATO:PERSONA] è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d' acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato. 2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all' origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980. 3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo esser stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della [OSCURATO:PERSONA]). 4 [OSCURATO:PERSONA], il 20 giugno 1985 la Commission de la concurrence emetteva un parere relativo alla situazione della concorrenza sul mercato interno della rete elettrosaldata, parere cui faceva seguito la decisione 3 settembre 1985, n. 85-6 DC, del ministro dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, con la quale venivano inflitte ammende a varie imprese francesi per aver posto in essere azioni e pratiche aventi lo scopo e l' effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza e di ostacolare il normale funzionamento del mercato nel periodo 1982-1984. Alla ricorrente veniva inflitta un' ammenda di 10 000 FF per aver partecipato, dalla fine di settembre 1983 al mese di aprile 1984, ai comportamenti accertati nella [OSCURATO:PERSONA]. 5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della [OSCURATO:PERSONA] effettuavano, a norma dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), [OSCURATO:PERSONA]- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d' acier (STA) e [OSCURATO:PERSONA] eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese [OSCURATO:SOCIETA], G.B. [OSCURATO:PERSONA], NV [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (TFE), [OSCURATO:PERSONA] SA (FBC), [OSCURATO:PERSONA] BV e ZND [OSCURATO:PERSONA] BV. 6 Gli elementi reperiti nell' ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le quote di consegna e i prezzi della rete saldata. [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti. 7 In esito di questo procedimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [OSCURATO:PERSONA]. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di intese (accordi e/o pratiche concordate) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la [OSCURATO:PERSONA], singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], "nel presente caso, piuttosto che di un' intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un' insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un' ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune". 8 [OSCURATO:PERSONA] reca il seguente dispositivo: "Articolo 1 Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] SA ovvero [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken S.à.r.l., [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA (ora Steelinter SA), NV [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- en Bouwstaalprodukten BV (ora [OSCURATO:PERSONA] BV), [OSCURATO:PERSONA] BV, ZND [OSCURATO:PERSONA] BV, Baustahlgewebe GmbH, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini) e G.B. [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA] hanno violato l' articolo 85, paragrafo 1, del [OSCURATO:PERSONA] partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi. Articolo 2 Le imprese menzionate all' articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile. Articolo 3 A causa delle infrazioni di cui all' articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende: 1) Tréfilunion SA (TU): un' ammenda di 1 375 000 ECU; 2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un' ammenda di 50 000 ECU; 3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un' ammenda di 150 000 ECU; 4) [OSCURATO:PERSONA] SA: un' ammenda di 228 000 ECU; 5) [OSCURATO:PERSONA]Saarbruecken S.à.r.l.: un' ammenda di 1 143 000 ECU; 6) Steelinter SA: un' ammenda di 315 000 ECU; 7) NV [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: un' ammenda di 550 000 ECU; 8) [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 420 000 ECU; 9) [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 375 000 ECU; 10) ZND [OSCURATO:PERSONA] BV: un' ammenda di 42 000 ECU; 11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un' ammenda di 4 500 000 ECU; 12) [OSCURATO:SOCIETA]: un' ammenda di 13 000 ECU; 13) [OSCURATO:SOCIETA] (Pittini): un' ammenda di 320 000 ECU; 14) G.B. [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:SOCIETA]: un' ammenda di 20 000 ECU; (...)". Svolgimento del processo 9 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 ottobre 1989, la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]"), ha introdotto il presente ricorso tendente all' annullamento della [OSCURATO:PERSONA]. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso. 10 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1). Dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89. 11 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione le suddette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 50 del regolamento di procedura. 12 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale. 13 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. 14 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell' udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993. Conclusioni delle parti 15 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia annullare la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e/o, a titolo complementare e/o in subordine, riformarla nel senso della moderazione. 16 [OSCURATO:PERSONA] replica, essa ha concluso che il Tribunale voglia: ° constatare che le viene addebitata la partecipazione a tre "intese" distinte; ° annullare la decisione in tutto o nella parte in qua; ° in via ulteriormente subordinata, tenuto conto dei mezzi dedotti nella memoria, riformare la [OSCURATO:PERSONA] e, statuendo nuovamente, dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso le infrazioni contestatele nel primo e nel terzo addebito e confermare il secondo solo entro i limiti definiti dalla [OSCURATO:PERSONA]; di conseguenza, modificare l' ammenda inflittale, riducendola ad un importo simbolico; ° condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 17 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il Tribunale voglia: ° respingere il ricorso; ° condannare la ricorrente alle spese del giudizio. Nel merito 18 La ricorrente adduce, in sostanza, quattro motivi a sostegno del ricorso. Il primo attiene all' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, alla violazione del diritto alla difesa; il terzo, alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; il quarto, alla violazione dell' art. 15, del regolamento n. 17. 19 Benché la ricorrente abbia presentato i suddetti motivi nell' ordine indicato nel punto precedente, il Tribunale ritiene utile esaminare in primo luogo il motivo attinente all' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, il motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; infine, i motivi attinenti alla violazione del diritto alla difesa e dell' art. 15 del regolamento n. 17. Sul motivo attinente all' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 20 La ricorrente osserva che le autorità francesi si erano pronunciate sugli stessi fatti presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], e cioè sulla determinazione di prezzi e quote in un solo mercato nazionale sul quale operavano produttori nazionali ed importatori del mercato comune. La decisione francese riguardava, tuttavia, solo imprese francesi o aventi il loro centro operativo in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]). Essa era stata adottata espressamente in base al decreto 30 giugno 1945 nonché, implicitamente, ma necessariamente, in base al diritto comunitario. Ora, secondo il principio generale non bis in idem, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe il potere di pronunciarsi sugli stessi fatti e le imprese francesi non potrebbero oggi essere condannate di nuovo in ragione dell' applicazione, agli stessi fatti, degli stessi principi economico-giuridici. 21 In proposito la ricorrente sostiene che, benché la Corte abbia avuto occasione di dichiarare (sentenza 13 febbraio 1969, causa 14/68, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1) che la stessa intesa può, in via di principio, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, il caso di specie si differenzia, però, da quello preso in esame nella suddetta causa. Quest' ultima riguardava infatti una situazione nella quale i due procedimenti erano stati iniziati quasi nella stessa data ed in cui i diritti applicabili ° quello tedesco e quello comunitario ° erano divergenti quanto al principio del loro intervento ed al loro ambito geografico d' applicazione. [OSCURATO:PERSONA] presente causa la situazione sarebbe diversa. La autorità francesi e la [OSCURATO:PERSONA] perseguirebbero esattamente gli stessi fatti: un accordo internazionale avente ad oggetto la determinazione, su un mercato nazionale, di quote comprendenti le importazioni, nonché di prezzi praticati da tutti gli operatori, compresi gli importatori. 22 Infine, la ricorrente osserva che sia il parere della Commission de la concurrence francese sia la decisione del ministro francese non mancano di ricordare le perturbazioni arrecate al commercio fra Stati membri dalle intese cui hanno partecipato imprese straniere. Essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA], ammesso che abbia reperito importanti prove, non ha precisato, né nella [OSCURATO:PERSONA] né nella comunicazione degli addebiti, quali fatti nuovi siano stati messi in luce da queste prove, né soprattutto perché essi la riguarderebbero personalmente. 23 [OSCURATO:PERSONA] oppone, in primo luogo, che a torto la ricorrente sostiene che le autorità francesi hanno statuito in base al diritto comunitario e sugli stessi fatti che costituiscono oggetto della [OSCURATO:PERSONA]. Per la [OSCURATO:PERSONA], la decisione francese non è altro che una decisione d' attuazione dell' art. 50 del decreto 30 giugno 1945, n. 45-1483, e l' idea ch' essa sia basata anche "implicitamente, ma necessariamente" sul diritto comunitario non ha alcun senso sul piano giuridico. Quando intendono applicare il diritto comunitario della concorrenza, le autorità francesi lo fanno esplicitamente. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione francese non ha tenuto conto degli effetti delle intese sul commercio intracomunitario, bensì sul mercato interno, come viene precisato nel punto X.1.C. del parere sul quale essa è basata. 24 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l' interpretazione data dalla ricorrente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (loc. cit.). A suo avviso, mentre è esatto che quella causa riguardava un caso diverso da quello ora in esame, è invece del tutto Infondato il ragionamento a contrario che la ricorrente tenta di fare, desumendo, dal fatto che allora i procedimenti comunitario e nazionale erano simultanei, l' incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] nell' attuale fattispecie, perché qui la [OSCURATO:PERSONA] è posteriore all' azione delle autorità francesi. Nel punto 4 della motivazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. è detto infatti che "in principio le autorità nazionali competenti in materia di intese possono instaurare un procedimento anche nei casi che [possono costituire] oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]". Se un caso esaminato da un' autorità nazionale "può costituire" oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], ciò significa, per la [OSCURATO:PERSONA], ch' essa conserva ogni facoltà di agire riguardo a situazioni già esaminate da un' autorità nazionale. E' chiaro, per la [OSCURATO:PERSONA], che l' azione di un' autorità nazionale in materia di concorrenza non può spogliarla dei poteri che le spettano a norma dell' art. 89 del [OSCURATO:PERSONA] CEE. 25 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere ch' essa disponeva di elementi che non erano in possesso della Commission de la concurrence francese [v., in particolare, allegati (all.) 6 e 21 della comunicazione degli addebiti (c.a.)]. Giudizio del Tribunale 26 Si deve sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la stessa intesa può, in via di principio, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, l' uno dinanzi alle autorità comunitarie, ai sensi dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA], l' altro dinanzi alle autorità nazionali, ai sensi del diritto interno. La Corte ha infatti dichiarato che, in principio, le autorità nazionali competenti in materia di intese hanno la facoltà di procedere nei casi che possono costituire oggetto di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, onde salvaguardare la finalità generale del [OSCURATO:PERSONA], tale applicazione parallela della disciplina nazionale è ammissibile solo in quanto non pregiudichi l' uniforme applicazione, nell' intero mercato comune, delle norme comunitarie sulle intese e il pieno effetto dei provvedimenti adottati in applicazione delle stesse (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., loc. cit., punto 4). 27 Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] conserva la propria competenza a pronunciarsi, nell' ambito del diritto comunitario della concorrenza, su fatti già esaminati dalle autorità nazionali. 28 Il Tribunale constata che, nel caso di specie, la suddetta decisione n. 85-6 DC del ministro francese dell' Economia, delle Finanze e del Bilancio, è basata sul parere 20 giugno 1985 della Commission de la concurrence francese, nonché, espressamente, come del resto è stato ammesso dalla stessa ricorrente, sull' art. 50 del suddetto decreto n. 45-1483, ed è stata pertanto adottata nell' ambito del diritto nazionale in materia di concorrenza, che riguarda gli effetti delle intese sul mercato interno. Inoltre, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] poteva, com' è stato da questa giustamente sottolineato, giungere alle proprie conclusioni in funzione delle prove di cui era in possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponeva la Commission de la concurrence francese, e ch' essa non può essere vincolata dalle conclusioni delle autorità nazionali. 29 D' altro canto, si deve rilevare che nella giurisprudenza della Corte è stata ammessa la possibilità di un cumulo delle sanzioni qualora vi siano due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, e la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri in materia d' intese. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che un' esigenza generale d' equità implica che, nel commisurare l' ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto delle sanzioni che siano state già irrogate all' impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario (v., in proposito, sentenze della Corte 13 febbraio 1969, [OSCURATO:PERSONA] e a., loc. cit., punto 11, e 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1281, punto 3). 30 Il Tribunale constata che ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nel punto 205 della [OSCURATO:PERSONA], dell' ammenda già inflitta dalle autorità francesi. 31 Questo motivo dev' essere perciò disatteso. Sul motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] 32 La ricorrente contesta, anzitutto, l' analisi del mercato effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene, poi, di non aver partecipato alle intese relative al mercato francese nel periodo 1981-1982 e denuncia il fatto che, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in errore quanto alla durata della sua partecipazione alle intese attuate sul mercato francese nel periodo 1983-1984. Infine, essa nega di aver partecipato ad un' intesa con la BStG sul contingentamento delle proprie esportazioni in Germania. I ° Sul mercato in questione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 33 Preliminarmente, la ricorrente osserva che nella [OSCURATO:PERSONA] vi sono lacune di carattere tecnico ed economico tali da impedire al Tribunale di esercitare il proprio controllo. In particolare, a suo avviso, la [OSCURATO:PERSONA] (punto 3) contiene un errore quando elenca tre categorie di rete saldata (rete standard, rete su misura e rete su apposito disegno), dato che esistono solo due categorie di macchine, quelle con cui si può fabbricare solo rete standard e quelle con cui si può fabbricare rete saldata su apposito disegno. Essa ritiene che questi due tipi di rete saldata non siano in concorrenza ed afferma che, per constatare il contrario, sarebbe necessario che, in seguito ad eventi esterni difficilmente prevedibili o ad un sistematico calo dei prezzi della rete standard, questa "scacci" dal mercato la rete fabbricata su apposito disegno. La ricorrente ammette, tuttavia, che ciò si è verificato nel periodo in esame. 34 [OSCURATO:PERSONA] osserva che la formulazione di questo mezzo potrebbe far pensare ch' esso si riferisca alla motivazione della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle pagine 8-14 del ricorso, alle quali fa rinvio la stessa ricorrente, ci si accorge che si tratta semplicemente di varie considerazioni sulla definizione del mercato rilevante. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, nella [OSCURATO:PERSONA], non si dice alcunché di diverso da quanto affermato dalla ricorrente, quando, nel punto 3, si afferma che "vi è ampia sostituibilità fra la rete standard e la rete su misura" e che si può parlare in genere del mercato della rete saldata "entro il quale esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno". Giudizio del Tribunale 35 Secondo il Tribunale, la censura della ricorrente riguarda, com' è stato giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], aspetti relativi alla definizione del mercato rilevante e, a suo avviso, si tratta di considerazioni infondate. Da una parte, infatti, il Tribunale constata che dai documenti menzionati nei punti 86-107 della [OSCURATO:PERSONA] risultano differenziazioni fra la rete standard e la rete su misura, i cui prezzi sono diversi. Dall' altra, la ricorrente interpreta in modo inesatto la [OSCURATO:PERSONA], poiché nel punto 3 della stessa si rileva che la rete standard e la rete su misura sono ampiamente intercambiabili e che, nell' ambito del mercato della rete saldata, esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno. Inoltre, il Tribunale constata che dalle affermazioni della stessa ricorrente risulta che esistono, e che in realtà sono esistite, possibilità di concorrenza fra i vari tipi di rete saldata. 36 Questa censura dev' essere perciò respinta. II ° Sull' accertamento delle intese A ° Sul mercato francese 1. Per il periodo 1981-1982 [OSCURATO:PERSONA] impugnato 37 [OSCURATO:PERSONA] (punti 23-50 e 159) fa carico alla ricorrente di avere partecipato, fra l' aprile 1981 e il marzo 1982, ad una prima serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e [OSCURATO:PERSONA]) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 38 La ricorrente nega di aver partecipato alle intese e sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto provato tale partecipazione. 39 Secondo la ricorrente, la tabella che figura nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti, e riportata nel punto 29 della [OSCURATO:PERSONA], tabella nella quale sono indicati i quantitativi di rete saldata consegnati dai produttori francesi dal 1978 al 1981 nonché certe quote per impresa, non fornisce una prova evidente. Detta tabella sarebbe stata infatti redatta nell' ottobre 1982; essa prende in considerazione il 1981 e fa riferimento al primo semestre del 1982, mentre nulla prova che siano state previste quote per il periodo aprile 1981 - marzo 1982. La ricorrente si chiede, d' altra parte, quale interesse poteva esservi, nell' ottobre 1982, a calcolare quote che si riferivano a dieci mesi del 1981 e ai primi due mesi del 1982. 40 Per quanto riguarda il telex inviato dal signor Marie, della Tréfilunion, al signor Cattapan, delle [OSCURATO:SOCIETA], il 23 aprile 1982 (all. 21 c.a., punto 42 della [OSCURATO:PERSONA]), in cui si parla del "rinnovo" o della proroga degli accordi del 1981-1982 ° venuti a scadere il 31 marzo 1982 ° per i successivi tre o quattro mesi, la ricorrente sottolinea che detto telex prova il contrario di quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. Il signor Marie scrive, infatti, che "la decisione definitiva di Sotral sarà nota solo nel corso della settimana 17. Essa non deve modificare la decisione presa da tutti noi". Secondo la ricorrente, l' interpretazione che la [OSCURATO:PERSONA] dà di questo telex è errata, poiché in realtà da esso risulta che l' attesa decisione poteva essere positiva o negativa e che, se in avvenire l' astensione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata priva di effetto, ciò significa che la stessa cosa era avvenuta in passato. Questa tesi della ricorrente sarebbe confermata dal resoconto della riunione tenuta il 21 aprile 1982 dal "club dei nazionalizzati" e dai suoi alleati (all. 24 c.a., punto 45 della [OSCURATO:PERSONA]), assente la [OSCURATO:PERSONA], resoconto nel quale si dice che "il signor Sigward (Tréfilunion) cercherà di avere entro otto giorni un incontro con il signor Lentz ([OSCURATO:PERSONA]) per chiedergli di aderire agli accordi che verranno presi in tale riunione". 41 [OSCURATO:PERSONA] sostiene, riguardo alla tabella figurante nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti, che questa tabella, benché redatta fin dal 1982, illustra perfettamente il funzionamento delle intese nel periodo 1981-1982, e che da essa risulta come la [OSCURATO:PERSONA] rientrasse effettivamente fra le imprese interessate. Le quote sarebbero state attribuite, in ampia misura, in funzione delle quote di mercato precedentemente acquisite da ciascuna delle imprese partecipanti, secondo un sistema descritto nel punto 27 della [OSCURATO:PERSONA] in base ad una nota interna della Tréfilunion datata 1 dicembre 1981 (all. 5 c.a., punto 24 della [OSCURATO:PERSONA]), che a sua volta faceva riferimento ad una "recente intesa". Questo dato di fatto sarebbe quindi accertato anche indipendentemente dalla tabella in questione. La ricorrente non potrebbe obiettare che questa sia valida soltanto per il periodo nel quale era stata redatta, cioè per il secondo semestre del 1982. Dalla tabella risulterebbe infatti, nella colonna "quote", il 7,40% per la [OSCURATO:PERSONA]. Tale quota del mercato francese corrisponderebbe esattamente, per il 1980, a 15 600 tonnellate, cioè alle 1 300 tonnellate mensili delle quali si sarebbe parlato in una riunione fra la [OSCURATO:PERSONA] e la Tréfilunion, il 20 ottobre 1981, come risulterebbe da una nota della Tréfilunion in data 23 ottobre 1981 (all. 1 c.a., punto 46 della [OSCURATO:PERSONA]). Questa constatazione dovrebbe esser posta in relazione con la suddetta nota 1 dicembre 1981, nella quale il signor Duroux, della Tréfilunion, affermava che, sul mercato francese nel 1981, "il volume delle importazioni si (era) praticamente mantenuto sul livello del 1980". Sarebbe perciò chiaro che la tabella figurante nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti si colloca esattamente nel contesto della proroga degli accordi del 1981-1982 e ne descrive esattamente il meccanismo, quali che siano, d' altra parte, gli effetti concreti derivati, alla fine del 1982, dai calcoli in essa contenuti. 42 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il resoconto della riunione del 21 aprile 1982 (all. 21 c.a.) ed il telex 23 aprile 1982 del signor Marie (all. 24 c.a.) sono documenti posteriori alle intese del 1981-1982, e relativi alla proroga delle stesse, dai quali emergerebbe che stavano per essere conclusi nuovi accordi, cui la [OSCURATO:PERSONA] era invitata ad aderire. Per la [OSCURATO:PERSONA], questi documenti proverebbero quindi che, a quell' epoca, la [OSCURATO:PERSONA] era ancora considerata un membro della "parte francese" che doveva essere sentita allorché si trattava di negoziare le condizioni nei confronti dei produttori italiani nel prorogare gli accordi del 1981-1982. Se così non fosse, e se, come spiega la [OSCURATO:PERSONA], questa non avesse partecipato alle intese del 1981-1982, non vi sarebbe stato alcun motivo di sentire il suo parere circa la proroga degli accordi con i produttori italiani. Quanto alla precisazione del signor Marie, nel senso che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] "non deve modificare la decisione presa da tutti noi", anch' essa va intesa, secondo la [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto di trattative con i produttori italiani e significa che questi ultimi non avrebbero dovuto far valere un' eventuale posizione divergente della [OSCURATO:PERSONA] (o la sua futura inosservanza dei nuovi prezzi appena concordati) per non conformarsi agli impegni assunti. Giudizio del Tribunale 43 Il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] basa gli addebiti mossi alla ricorrente su una lettura combinata ed una valutazione globale, da un lato, di documenti dai quali, secondo la [OSCURATO:PERSONA], risulta l' esistenza di intese sul mercato francese nel periodo 1981-1982, vale a dire, in particolare, la tabella figurante nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti, la nota 23 ottobre 1981 della Tréfilunion (all. 1 c.a.) e la nota interna 1 dicembre 1981 della Tréfilunion (all. 5 c.a.) e, dall' altro, di documenti che, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], dimostrano l' esistenza di tentativi per giungere ad una proroga di dette intese, in particolare il telex 20 aprile 1982 del signor Cattapan, della [OSCURATO:SOCIETA], alla Italmet, rappresentante in [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] (all. 20 ca.a, punto 42 della [OSCURATO:PERSONA]), il telex 23 aprile 1982 del signor Marie al signor Cattapan (all. 21 c.a., punto 42 della [OSCURATO:PERSONA]) e il resoconto della riunione del 21 aprile 1982 (all. 24 c.a., punto 45 della [OSCURATO:PERSONA]). Questi ultimi documenti, posti in relazione con quelli menzionati sopra, fornirebbero la prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle intese del 1981-1982. 44 Il Tribunale ritiene che i documenti dai quali risulta l' esistenza di tentativi di varie imprese per prorogare gli accordi posti in essere durante il periodo 1981-1982 non costituiscono, di per sé, una prova diretta della partecipazione della ricorrente ai suddetti accordi; questi documenti mettono in luce solo l' interesse delle imprese che avevano già acconsentito a detta proroga ad ottenere anche l' adesione della [OSCURATO:PERSONA], nonché i loro tentativi di convincere quest' ultima. Tali documenti provano inoltre che, all' epoca dei fatti in esame, la [OSCURATO:PERSONA] non si atteneva agli accordi in questione, com' è stato del resto ammesso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]; infine, essi forniscono un indizio dell' esistenza di minacce nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per il caso che questa non aderisse alla proroga degli accordi. 45 Pertanto, la prova della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a pratiche anticoncorrenziali dovrebbe trovarsi in altri documenti. Quanto alla tabella figurante nell' allegato 6 della comunicazione degli addebiti, documento che la [OSCURATO:PERSONA] considera un fondamentale elemento probatorio, si deve constatare ch' essa è datata 1 ottobre 1982; che si tratta, come la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso in udienza, di un montaggio risultante dall' addizione di due colonne relative alle quote assertivamente vigenti dall' aprile 1981 al marzo 1982; che, in queste colonne, la prima indica la quota di un' impresa (la TECTA) che non figura nella seconda, discordanza di cui la [OSCURATO:PERSONA], nel rispondere ad un quesito del Tribunale in udienza, non ha potuto dare una spiegazione coerente; e, infine, che le quote assertivamente assegnate alle varie imprese sono diverse in ciascuna colonna. Questo complesso di circostanze fa sorgere dubbi quanto all' intrinseca affidabilità del documento in questione. 46 Si deve rilevare che la suddetta tabella fa riferimento soltanto ai produttori francesi, senza indicare le quote assertivamente assegnate ai produttori stranieri. Perciò, il Tribunale ritiene che, di per sé, detta tabella non costituisca ° com' è stato, del resto, ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nella fase scritta, sia nella fase orale del procedimento ° una prova della partecipazione della ricorrente, quale viene posta a suo carico nella [OSCURATO:PERSONA], ad intese alle quali avrebbero aderito produttori stranieri e che avrebbero pregiudicato il commercio intracomunitario, circostanza che avrebbe giustificato l' intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Quest' ultima ha cercato, è vero, di spiegare la tabella alla luce di altri elementi probatori, relativi sia all' esistenza sia al funzionamento delle intese, e in proposito si è basata in particolare sulla nota interna 1 dicembre 1981 della Tréfilunion (all. 5 c.a.), che si riferisce ad una "intesa recente", e sulla nota 23 ottobre 1981 (all. 1 c.a.) che accenna a discussioni nell' ambito dell' intesa. Tuttavia, detti allegati non sono stati notificati alla [OSCURATO:PERSONA] e non possono, quindi, essere in alcun modo utilizzati nei suoi confronti; inoltre, e comunque, né l' una né l' altra delle due note contiene alcun riferimento, espresso o tacito, alla [OSCURATO:PERSONA]. 47 Tenuto conto di quanto precede, il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese attuate sul mercato francese durante il periodo 1981-1982. 48 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere accolta e che la [OSCURATO:PERSONA] va annullata nella parte in cui vi si accerta, a carico della ricorrente, la partecipazione di questa alle intese poste in essere sul mercato francese nel periodo 1981-1982. 2. Per il periodo 1983-1984 [OSCURATO:PERSONA] impugnato 49 [OSCURATO:PERSONA] (punti 51-76, 160 e 161) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a una seconda serie d' intese sul mercato francese, nelle quali sarebbero stati coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e [OSCURATO:PERSONA]) e, dall' altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (TFE), [OSCURATO:PERSONA] (FBC) ° la FBC si occupava della vendita dei prodotti della TFE ° e [OSCURATO:PERSONA]). Queste intese avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in [OSCURATO:PERSONA], ed uno scambio d' informazioni. Esse sarebbero state poste in atto fra l' inizio del 1983 e la fine del 1984 e sarebbero state formalizzate mediante l' adozione, il 14 ottobre 1983, di un "protocollo di accordo" stipulato per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1984. In questo protocollo sarebbero sanciti i risultati delle varie trattative fra i produttori francesi, italiani, belgi e l' Arbed, riguardo alle quote e ai prezzi da applicare sul mercato francese, e la quota delle importazioni dal Belgio, dall' Italia e dalla Germania sarebbe fissata al 13,95% del consumo sul mercato francese, "nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori e i produttori francesi". [OSCURATO:PERSONA] delle parti 50 La ricorrente ammette di aver partecipato alle suddette intese. Tuttavia, essa fa valere di aver aderito solo perché costrettavi e sotto la minaccia di misure di ritorsione. Quanto alla durata della sua partecipazione, la ricorrente sostiene che questa è cessata alla fine del giugno 1984 e sottolinea che né nella comunicazione degli addebiti né nella [OSCURATO:PERSONA] è fissata alcuna data al riguardo, mentre, nel punto 76 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce il giugno 1984 come la data in cui era cessata la partecipazione dell' Arbed e delle imprese belghe. 51 [OSCURATO:PERSONA] oppone che la [OSCURATO:PERSONA] non viene menzionata nel punto 76 della [OSCURATO:PERSONA], perché non è accertato se quest' impresa avesse o meno rispettato il protocollo di accordo ° il quale doveva avere effetto fino al 31 dicembre 1984 ° oltre il mese di giugno 1984, e che, nel dubbio, all' interessata non è stata inflitta alcuna ammenda per il periodo successivo a questa data. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, se è vero che la situazione specifica della ricorrente nell' ambito delle intese del 1983-1984 non è evocata espressamente, ciò non toglie che, nella [OSCURATO:PERSONA], è stato precisato che si erano avute differenze "(nella) misura e (nella) durata della collaborazione delle imprese partecipanti" (punto 203) e che "in alcuni casi i prezzi e i quantitativi concordati dalle parti non (erano) stati rispettati" (punto 200). Giudizio del Tribunale 52 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato alle intese poste in atto sul mercato francese nel periodo 1983-1984, anche se contesta la durata della propria partecipazione. 53 Preliminarmente, il Tribunale considera che la ricorrente non può far valere a proprio vantaggio il fatto di esser stata costretta a partecipare alle riunioni. Ammesso che abbia effettivamente subito pressioni, essa avrebbe infatti potuto denunciarle alle autorità competenti e presentare alla [OSCURATO:PERSONA] un reclamo a norma dell' art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare alle intese in questione (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Huels/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. II-499, punto 128). 54 Per quanto riguarda la durata della partecipazione della ricorrente alle intese, va rilevato che il protocollo di accordo dell' ottobre 1983 è stato concluso per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1984. Il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere interpretata nel senso che la durata dell' infrazione posta a carico dei partecipanti si estende dal 1 luglio 1983 al 31 dicembre 1984, salvi i casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] indica espressamente un' altra data. In proposito si deve rilevare che, nel punto 70 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha più rispettato le intese a partire dal maggio 1984, mentre, nel punto 76, essa dice che la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la TFE/FBC e l' Arbed non le hanno più rispettate dopo il giugno 1984. Perciò, non avendo la decisione riservato una menzione particolare alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che l' infrazione posta a carico di quest' impresa è durata dal 1 luglio 1983 al 31 dicembre 1984. 55 Il Tribunale non può condividere la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, non sapendo se la [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno rispettato gli accordi oltre il mese di giugno 1984, nel dubbio essa non le ha inflitto ammende per il periodo successivo al giugno 1984. Infatti, se non era in grado di provare che la ricorrente aveva continuato a partecipare alle intese dopo il mese di giugno 1984 e se, perciò, non le ha inflitto ammende per il periodo successivo a tale data, la [OSCURATO:PERSONA] aveva l' obbligo di precisarlo nella [OSCURATO:PERSONA] affinché la ricorrente fosse posta in condizioni di sapere come la durata della sua partecipazione era stata valutata rispetto alla durata generale dell' infrazione. Quest' obbligo non è soddisfatto dalla generica dichiarazione, fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 203 della [OSCURATO:PERSONA], di aver tenuto conto della misura e della durata dell' infrazione delle imprese partecipanti. 56 La censura della ricorrente dev' essere, quindi, parzialmente accolta e la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere annullata nella parte in cui fa carico alla ricorrente della sua partecipazione, oltre il giugno 1984, alle intese poste in essere sul mercato francese nel periodo 1983-1984. B ° L' intesa fra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] impugnato 57 [OSCURATO:PERSONA] (punti 144-146 e 177) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, nell' ambito delle intese che miravano a proteggere il cartello di crisi strutturale tedesco contro le importazioni non controllate di rete saldata, ad un' intesa con la BStG riguardante il contingentamento delle proprie esportazioni in Germania. La decisione si basa su un telex inviato dalla BStG, il 24 ottobre 1985, alla ricorrente, nel quale si comunicavano le cifre relative alle consegne sul mercato in Germania, e sulla risposta data dalla [OSCURATO:PERSONA] con un telex del 4 novembre 1985, in cui si comunicavano i dati relativi alle forniture da essa effettuate in Germania nei mesi di settembre e ottobre 1985. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], che si basa, in proposito, sulle dichiarazioni rese dal signor Mueller, amministratore delegato della BStG, ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli accertamenti del 6 e del 7 novembre 1985, questo scambio d' informazioni aveva luogo ogni mese, e costituirebbe almeno una pratica concordata, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri (punti 144 e 177). [OSCURATO:PERSONA] si constata, infine, che lo scambio d' informazioni rivela, oltre all' esistenza di un' intesa in materia di quote, il desiderio, da parte della BStG, di controllare le importazioni provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] su base mensile (punto 146), modo di calcolo che era anche quello adottato nell' accordo di cartello. 58 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tentato di giustificare tale corrispondenza col fatto che, tra le due imprese, esisteva un contratto di licenza di brevetto, il quale autorizzava la [OSCURATO:PERSONA] a produrre in [OSCURATO:PERSONA] rete su misura secondo il brevetto BStG. La comunicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei quantitativi da questa forniti rappresentava semplicemente l' adempimento degli obblighi di comunicazione e di pagamento da essa assunti nell' ambito di tale contratto. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] (punto 145), questo argomento è smentito dai seguenti fatti: a) gli obblighi di comunicazione di un licenziatario riguardano la sua produzione totale e non soltanto le forniture su un determinato mercato; b) la BStG aveva indicato le cifre esatte delle consegne complessive per l' approvvigionamento del mercato tedesco, il che potrebbe spiegarsi solo nell' ambito di una disciplina di quote; c) il brevetto della BStG era già scaduto prima della comunicazione delle informazioni di cui trattasi, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva più alcun obbligo di comunicazione o pagamento. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 59 La ricorrente ribadisce che lo scambio d' informazioni di cui le viene fatto carico si spiega con l' esistenza di un contratto di licenza di brevetto fra essa stessa e la BStG. La stipulazione di tale contratto del 28 giugno 1979 si sarebbe resa necessaria, dopo la scadenza, nel 1976, di un brevetto austriaco, per consentirle di fabbricare rete dentata a incastro ("tipo ascensore") e di accedere, data la sua vicinanza, al mercato della Germania sud-occidentale. La licenza concessa dalla BStG era valida per la Germania e per i [OSCURATO:PERSONA]. 60 La ricorrente sostiene che questo contratto giustifica lo scambio mensile d' informazioni sui quantitativi consegnati in Germania, in quanto si trattava di un mezzo per agevolare l' adempimento degli obblighi reciproci delle parti. Quanto alla mancanza d' informazioni sui quantitativi consegnati nei [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente fa valere che queste forniture erano molto modeste rispetto al tetto fissato nel contratto e che, pertanto, un controllo mensile o trimestrale di questa attività era inutile. Inoltre, la ricorrente osserva che il contratto di licenza era indipendente da qualsiasi ripartizione del mercato tedesco ed era anteriore, di tre anni e mezzo, alla costituzione del cartello di crisi tedesco. 61 [OSCURATO:PERSONA] precisa ch' essa non ha considerato, di per sé, il contratto di licenza con la BStG come un' infrazione, ma sottolinea che il fatto che la BStG abbia comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il totale dei quantitativi consegnati in Germania costituisce, in realtà, un indizio dell' esistenza di un accordo in materia di quote. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l' accertata periodicità mensile degli scambi d' informazioni, in relazione con altri elementi del fascicolo, le ha permesso di concludere che lo scambio d' informazioni considerato nella [OSCURATO:PERSONA] non derivava dagli obblighi del contratto di licenza. 62 Rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale nella fase scritta del procedimento e in udienza, le parti hanno indicato quali erano i brevetti che costituivano oggetto del contratto di licenza fra la ricorrente e la BStG, e le rispettive date di scadenza. Giudizio del Tribunale 63 Occorre verificare se gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] ° vale a dire lo scambio mensile d' informazioni ed il fatto che la BStG ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] il totale dei quantitativi consegnati in Germania ° costituiscano un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, che proverebbe l' esistenza di un accordo in materia di quote. 64 Si deve ricordare che la ricorrente ha opposto, ai suddetti indizi, una giustificazione dello scambio d' informazioni di cui trattasi basata sull' esistenza di un contratto di licenza di brevetto che la legava alla BStG. Stando così le cose, il Tribunale è tenuto ad accertare se i fatti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non possano trovare una spiegazione diversa dall' esistenza di un accordo sulle quote e, in particolare, se possano spiegarsi con l' esistenza di un contratto di licenza di brevetto tra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125 a C-129/85, Ahlstroem e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1307, punti 70-72). 65 Preliminarmente, il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata sulla questione se il contratto di licenza di brevetto fra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] costituisca un' infrazione all' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che tale questione è irrilevante ai fini della valutazione del Tribunale. 66 Per quanto riguarda il numero dei brevetti compresi nel contratto di licenza del 28 giugno 1979 e la durata degli stessi, il Tribunale constata, alla luce delle risposte date dalle varie parti ai quesiti che sono stati loro posti nel corso della fase scritta e della fase orale del procedimento, che l' impresa BStG era titolare di brevetti validi per la [OSCURATO:PERSONA], per i [OSCURATO:PERSONA] e per la Germania. Per il territorio francese, essa era titolare del brevetto n. 1 578 746 (Procédé pour l' obtention d' une barre d' armature de béton ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento), nonché del brevetto n. 6 920 046 (Treillis d' armature soudé par points ° rete d' armatura saldata a punti); per il territorio olandese, del brevetto n. 135 455 (Werkwijze voor het vervaardigen van een stalen wapeningsstaaf voor beton ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento); per il territorio tedesco, del brevetto n. 1 609 605 (Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Betonbewehrungsstabes ° procedimento di fabbricazione di una barra di armatura per cemento), valido fino al 3 gennaio 1985, nonché del brevetto n. 1 759 969 ([OSCURATO:PERSONA] ° rete d' armatura saldata a punti), valido fino al 25 giugno 1986. 67 Il contratto di licenza stipulato il 28 giugno 1979 fra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] riservava alla BStG, nell' art. 5, il diritto di limitare, per anno civile, il quantitativo di prodotti coperti dal contratto che la [OSCURATO:PERSONA] era autorizzata a mettere in commercio. Tuttavia, il contratto garantiva alla [OSCURATO:PERSONA] che tale quantitativo massimo annuo non avrebbe potuto essere fissato dalla BStG a meno dell' 1% delle vendite totali di rete saldata e di barre per cemento armato in Germania e del 2,5% delle vendite totali di rete saldata e di barre per cemento armato nei [OSCURATO:PERSONA]. Il contratto prevedeva, per il 1979, riguardo alla distribuzione dei prodotti coperti dai brevetti, un tetto di 12 500 tonnellate per la Germania e di 4 000 tonnellate per i [OSCURATO:PERSONA]. 68 Il contratto di licenza prevedeva anche il pagamento di un diritto di 1,5 DM la tonnellata, da versare trimestralmente, per i quantitativi di prodotti coperti dal contratto e messi in commercio dalla [OSCURATO:PERSONA] (art. 6, paragrafi 1 e 5). In udienza, è stato accertato che questo diritto, invece di essere pagato, veniva conteggiato nel prezzo di determinate attrezzature che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato presso la divisione "macchine" della BStG. Il contratto di licenza contemplava una penalità da pagare ogni qualvolta il quantitativo annuo previsto venisse superato di 200 tonnellate (art. 8). Esso stabiliva inoltre, a carico della [OSCURATO:PERSONA], l' obbligo di tenere una regolare contabilità delle forniture dei prodotti coperti dal contratto, la quale poteva essere controllata in qualsiasi momento dalla BStG (art. 6, paragrafi 6 e 7). Infine, il contratto era entrato in vigore il 1 marzo 1979, per una durata indeterminata, ma doveva cessare di avere effetto al più tardi con l' estinzione dell' ultimo diritto ceduto esistente (art. 9). 69 In base a questo esame il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, le conclusioni tratte dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lo scambio d' informazioni derivava da un accordo in materia di quote, non sono le sole possibili. Lo scambio d' informazioni risponde infatti alle clausole del contratto di licenza di brevetto che esisteva, all' epoca dei fatti rilevanti, tra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA] e trova in dette clausole una spiegazione plausibile. Più precisamente, il fatto che alla [OSCURATO:PERSONA] fosse imposto un limite massimo annuo di forniture in Germania, limite che, a sua volta, non doveva essere inferiore all' 1% del totale delle vendite effettuate in territorio tedesco, il diritto di controllo spettante alla BStG sulle forniture della [OSCURATO:PERSONA] al fine di vegliare al rispetto di detto limite, nonché il pagamento di diritti trimestrali, potevano rendere necessario, per una corretta pianificazione della produzione, uno scambio mensile d' informazioni, fornite tanto da parte della BStG, sulle consegne complessive in Germania, quanto da parte della [OSCURATO:PERSONA], sull' entità delle proprie forniture. Circa la durata dello scambio d' informazioni, va rilevato che il contratto, dovendo produrre i suoi effetti fino all' estinzione dell' ultimo diritto ceduto esistente, è rimasto in vigore fino al 25 giugno 1986, cioè per un periodo che comprendeva quello dello scambio d' informazioni considerato nella [OSCURATO:PERSONA], il quale ha avuto luogo nei mesi di ottobre e novembre 1985. 70 Poiché lo scambio d' informazioni cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] può spiegarsi in base al contratto di licenza di brevetto fra la BStG e la [OSCURATO:PERSONA], si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente ad un' intesa relativa al contingentamento delle proprie esportazioni in Germania. 71 La censura della ricorrente dev' essere perciò accolta e la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere annullata nella parte in cui fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad un' intesa relativa al contingentamento delle proprie esportazioni in Germania. Sui motivi attinenti alla violazione del diritto alla difesa ed alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17 72 [OSCURATO:PERSONA] il complesso delle constatazioni effettuate nella [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha dedotto due motivi, rispettivamente attinenti alla violazione del diritto alla difesa ed alla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17. Poiché, in merito alle infrazioni addebitate alla ricorrente per quanto riguarda il mercato francese nel periodo 1981-1982 e in merito all' esistenza di un' intesa con la BStG, è stato accolto il motivo attinente alla violazione dell' art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], è superfluo, in relazione a tali infrazioni, statuire sugli altri motivi suddetti. Questi devono però essere esaminati per quanto riguarda l' infrazione accertata per il mercato francese nel periodo 1983-1984, escludendo, tuttavia, gli argomenti che sono stati già implicitamente accolti dal Tribunale riguardo alle altre infrazioni. I ° Sulla violazione del diritto alla difesa 73 In primo luogo, la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, in quanto, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe esaminato i suoi argomenti basati sul fatto ch' essa aveva agito per costrizione e non avrebbe precisato la durata della sua partecipazione alle infrazioni. In proposito, basta ricordare che il Tribunale si è già pronunciato, in precedenza, sulle censure riguardanti lo stato di costrizione nel quale la ricorrente si sarebbe trovata ad agire e la durata della sua partecipazione alle infrazioni (v. supra, punti 53-55) e che, per giurisprudenza costante, benché a norma dell' art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] CEE la [OSCURATO:PERSONA] debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo (sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 88, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-14/89, Montedipe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1155, punto 324). Questa censura dev' essere quindi respinta. 74 In secondo luogo, la ricorrente critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in generale, formuli a suo carico addebiti che inizialmente non le sono stati notificati. In proposito è sufficiente constatare che, com' è stato esposto in precedenza (v. supra, punti 50 e seguenti), la ricorrente ha ammesso la propria partecipazione alle intese relative al mercato francese nel periodo 1983-1984 e che, nelle sue memorie, essa non ha mai illustrato, in modo circostanziato, quali siano gli addebiti che inizialmente la [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe notificato. 75 Questo motivo dev' essere perciò disatteso. II ° Sulla violazione dell' art. 15 del regolamento n. 17 76 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha specificato l' ammenda inflittale rispetto alle tre infrazioni di cui le ha fatto carico. In proposito, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] può imporre un' unica ammenda per diverse infrazioni (v. sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, 14 febbraio 1978, causa 27/76, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825). Questa censura dev' essere quindi respinta. 77 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l' ammenda inflittale è sproporzionata rispetto all' entità dei suoi utili, per l' insieme dei settori di attività. Il Tribunale considera che, certamente, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto di un siffatto elemento, ma questo non è il solo di cui essa debba tener conto. Inoltre, si deve ricordare che, a norma dell' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende da un minimo di mille ECU a un massimo di un milione di ECU; quest' ultimo importo può essere aumentato fino al 10% del fatturato realizzato nel corso dell' esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese coinvolte nell' infrazione. Per determinare l' importo dell' ammenda entro questi limiti, detta disposizione prescrive che si tenga conto della gravità e della durata dell' infrazione. Poiché la nozione di fatturato è stata interpretata dalla Corte come riferentesi al fatturato complessivo (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], loc. cit., punto 119), si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA], la quale ha tenuto conto non già del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente, bensì unicamente del fatturato relativo alla rete saldata nella [OSCURATO:PERSONA] a sei, e non ha superato il limite del 10%, non ha quindi violato, tenuto conto della gravità e della durata dell' infrazione, le disposizioni dell' art. 15 del regolamento n. 17. Comunque, si deve sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nel fissare l' ammenda, della situazione finanziaria ed economica delle imprese partecipanti (punto 203 della [OSCURATO:PERSONA]). Questa censura dev' essere quindi respinta. 78 In terzo luogo, la ricorrente critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia inflitto un' ammenda 115 volte più elevata di quella irrogata dalle autorità francesi competenti in materia di concorrenza. Il Tribunale ha già dichiarato (v. punto 28) che la [OSCURATO:PERSONA] poteva giungere alle proprie conclusioni in base alle prove in suo possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponevano le autorità francesi, e ch' essa non può essere vincolata dalle conclusioni di dette autorità. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] non possono in alcun caso limitare l' autonomia di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone nell' applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale (sentenza della Corte 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1105, punto 27). La censura della ricorrente va quindi respinta. 79 Questo motivo dev' essere perciò disatteso. 80 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene non equa l' ammenda di 228 000 ECU inflitta alla ricorrente, in ragione della mancata partecipazione di questa ad un' intesa avente lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo 1981-1982, della più breve durata della sua partecipazione alle intese poste in atto sul mercato francese nel periodo 1983-1984 e della sua mancata partecipazione ad un' intesa con la BStG sul contingentamento delle sue esportazioni in Germania. Di conseguenza, il Tribunale, nell' esercizio della sua competenza anche di merito, stabilisce in 57 000 ECU l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] relativa alle spese Sulle spese 81 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in ogni caso e indipendentemente dall' esito della controversia, essa non può essere condannata alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché questa ha omesso di farne domanda nel ricorso. 82 In proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il fatto che solo in udienza la parte che risulta vittoriosa abbia concluso nel senso della condanna della controparte alle spese non osta a che la sua domanda venga accolta (v. sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1185, e conclusioni dell' avvocato generale Warner, pag. 1274; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-367). "A fortiori", nella presente causa, poiché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese è stata chiesta dalla ricorrente nella replica, la domanda dev' essere accolta. 83 Di conseguenza, bisogna basarsi sul principio dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, secondo cui la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo il n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, il Tribunale ritiene di valutare equamente i fatti decidendo che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) L' art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.553 ° Rete metallica elettrosaldata), è annullato nella parte in cui vi si accerta la partecipazione della ricorrente ad un' intesa avente lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo 1981-1982, la sua partecipazione, dopo il giugno 1984, ad un' intesa avente lo stesso scopo, posta in essere sul mercato francese nel periodo 1983-1984, e la sua partecipazione ad un' intesa con la Baustahlgewebe GmbH, avente come scopo il contingentamento delle sue esportazioni sul mercato tedesco. 2) L' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissato in 57 000 ECU. 3) Per il resto, il ricorso è respinto. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della ricorrente. 5) La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris