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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 47037/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13-10-2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ucita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 dicembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre episodi del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere, in qualità di legale rappresentante della "Work service s.r.l.", utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla "Gold service società cooperativa", così riportando elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni riferite agli anni 2013, 2014 e 2015.

Centestualmente, il primo giudice disponeva la confisca delle somme di denaro nella disponibilità di Rubagotti fino alla concorrenza dell'importo di 856.642,08 euro, disponendo„ in caso di totale o parziale mancato rinvenimento di tale somma, la confisca per equivalente di beni mobili, immobili e crediti nella disponibilità dell'imputato, da individuarsi a cura del P.M. in sede esecutiva.

Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, disponeva che la confisca per equivalente dei beni di Rubagotti fosse subordinata all'impossibilità di eseguire la confisca diretta del profitto del reato nella disponibilità della "Work service s.r.l.", e confermava nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, Rubagotti, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa si duole del mancato accoglimento da parte dei giudici di appello dell'eccezione avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 comma 2 cod. proc. pen.; si evidenza sul punto che la discussione dinanzi al G.U.P. è avvenuta con riferimento alle contestazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, nella quale non vi era menzione né delle 11 fatture emesse nel 2013 dalla "Gold service società cooperativa" riportate nella sentenza di primo grado, né della contestazione relativa all'anno di imposta 2014, per cui, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di appello, si era in presenza di un pregiudizio effettivo, avendo la difesa rassegnato le proprie conclusioni senza conoscere tutte le fatture del 2013 e del 2014 ritenute false, essendosi basata solo su quelle contenute nella richiesta di rinvio a giudizio.

Con il secondo motivo, è stata contestata, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, la formulazione del giudizio di colpevolezza, rilevandosi, in primo luogo, che per il periodo di imposta 2015 mancano prove certe della responsabilità dell'imputato, non essendo state allegate le fatture emesse in tale annualità al verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate su cui poggia l'intera attività di indagine; per tutte le arnualità contestate, viene invece censurata la mancata allegazione al fascicolo processuale delle dichiarazioni fiscali relative ai singoli anni comprovanti l'utilizzo delle fatture ritenute false.

Ancora, la difesa eccepisce l'inutilizzabilità del verbale di contestazione redatto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto nell'ambito dello accertamento si sono fin da subito manifestate ipotesi di reato che non sono state segnalate all'Autorità giudiziaria; invero, elementi di reità erano emersi dae_ 28 settembre 2017, data in cui la società verificata ha prodotto via mail dei contratti tranne quelli con la "Gold service", per cui, stante la violazione dell'art.220 disp. att. cod. proc. pen., le operazioni di accertamento successive al 28 settembre 2017 non possono costituire prova della responsabilità dell'imputato.

Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello mancato di considerare il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato con l'Agenzia delle Entrate, messa nelle condizioni di svolgere compiutamente la propria verifica, limitandosi a richiamare i Ce precedenti penali dell'imputato, nonostante fossero di modesta entità.

2.1. Con nota difensiva trasmessa il 14 settembre 2022, il difensore di ficucia di Rubigotti ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, effettivamente, si registra una discrasia tra l'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio e giudizio del P.M. e quella riportata nella sentenza di primo grado del G.U.P., nel senso che nella prima sono indicate 13 fatture riferite al 2013, 10 fatture riferite al 2014 e 10 fatture riferite al 2015, mentre nella seconda sono contestate 24 fatture relative al 2013, 24 fatture relative 2014 e 10 fatture relative al 2015, incidendo il diverso numero delle fatture riguardanti gli anni 2013 e 2014 anche sull'importo delle somme evase nelle due predette annualità.

Tale discrasia, tuttavia, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, è destinata a rimanere priva di rilievo, dovendosi considerare che si è in presenza di un mero errore formale da cui non sono conseguite violazioni sostanziali del diritto di difesa, posto che la richiesta di rinvio a giudizio e, prima ancora, l'avviso di conclusione delle indagini validamente notificato a Rubigotti il 10 giugno 2019, contenevano la contestazione esatta, che è quella riportata nella sentenza del G.U.P., mentre l'imprecisione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, cui è stata allegata la richiesta di rinvio a giudizio, è evidentemente dipesa da un errore nella collazione dell'atto, posto che da pagina 1 si passa direttamente a pagina 3, per cui, nella predisposizione delle copie, è "saltata" una pagina, cioè quella in cui erano indicate le altre fatture del 2013 e del 2014 (annualità comunque contestata nella parte finale dell'imputazione).Da tale circostanza, tuttavia, non può farsi derivare la nullità né dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né della sentenza di primo grado, posto che, con la rituale notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il ricorrente era stato già messo a conoscenza del tenore delle accuse elevate a suo carico, riportate anche nell'originaria richiesta di rinvio a giudizio presente nel fascicolo processuale, per cui, essendosi in presenza di una mera irregolarità formale, è stata esclusa correttamente l'esistenza di concreti pregiudizi difensivi in danno dell'imputato, tanto più ove si consideri che questi ha optato per il rito abbreviato, accettando cioè di essere giudicato allo stato degli atti.

Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva.

2. Anche il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere immune da censure la conferma da parte della Corte di appello dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato.

Al riguardo, deve premettersi che il G.U.P. aveva fondato il giudizio di colpevolezza di Rubagotti sugli esiti dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]", di cui legale rappresentante era l'imputato [OSCURATO:PERSONA], società impegnata nelle attività di assistenza autotrasporto merci per conto proprio e/o per conto terzi, esecuzione di lavori di spedizione merci, facchinaggio e lavori di pulizia.

Iftzialmente la verifica riguardava l'anno di imposta 2014, rispetto al quale emergeva la presenza di 24 fatture emesse da un unico soggetto giuridico, la "[OSCURATO:PERSONA]", riportando tali documenti fiscali la dicitura oltremodo generica di "anticipazioni per prestazioni e servizi", senza riferimento ad alcuna pattuizione contrattuale, né a condizioni e a modalità di pagamento.

La società "[OSCURATO:PERSONA]" produceva quindi alcuni contratti, ma non quelli conclusi con la "[OSCURATO:PERSONA]".

Veniva quindi ritenuta la falsità delle fatture emesse da tale società in base a una pluralità di elementi: innanzitutto, a fronte degli importi elevati di tali fatture (compresi tra 37.761,08 euro a 93.248 euro), non è stata prodotta alcuna pattuizione scritta volta a tutelare entrambe le parti contrattuali; inoltre, alcuna prova è stata fornita durante la verifica circa l'effettuazione delle prestazioni, né ta:i fatture figuravano nella contabilità della "[OSCURATO:PERSONA]".

Parimenti significativo, nell'ottica della falsità delle fatture, è stato poi ritenuto il fatto che la "[OSCURATO:PERSONA]" non solo non ha mai attivato alcuna procedura di recupero dei suoi crediti, mai pagati, ma ha continuato a emettere fatture per tutto il 2014, sebbene sia stata posta in liquidazione a partire dal 10 febbraio 2014, con conseguente cessazione dell'attività di impresa.

Le attività di verifica riguardavano quindi anche gli anni 2013 e 2015, rispetto ai quali emergevano analoghe criticità, posto che anche per il 2013 veniva rilevata la presenza di 24 fatture emesse dalla "[OSCURATO:PERSONA]", che proprio dal 2013 in poi aveva omesso di presentare i prescritti modelli dichiarativi ai fini delle imposte dirette e dell'iva, non effettuando alcun versamento di imposta, mentre, quanto al 2015, veniva accertata la contabilizzazione di 10 fatture con oggetto "anticipazioni per prestazioni" per un imponibile complessivo di 780.101,74 euro + iva per 171.622,38 euro.

Ora, al di là dell'anomalia che tali fatture sono state emesse per anticipi e non per l'acquisto della prestazione di servizio di manodopera, è stato sottolineato dal primo giudice che anche in tal caso la "[OSCURATO:PERSONA]" non ha fornito alcuna prova delle prestazioni sottese alle fatture, emesse peraltro dalla "[OSCURATO:PERSONA]" che da due anni era in liquidazione e che non ha documentato consumi per utenze telefoniche o energetiche.

Il G.U.P. ha dunque ritenuto configurabile, per gli anni 2013, 2014 e 2015, il reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, avendo l'imputato "gonfiato" fittiziamente i costi della sua impresa, avvalendosi di fatture emesse per operazioni inesistenti, all'evidente fine di evadere l'imposta su redditi e iva.

2.1. Orbene, l'impostazione del primo giudice è stata recepita dalla Corte di appello, che ha rimarcato come gli elementi su cui si è fondata la condanna non fossero "semplici anomalie", ma indizi gravi, precisi e concordanti che non hanno trovato smentita ex adverso, non avendo la difesa, in sede di rito abbreviato, offerto una seria ricostruzione alternativa a quella accusatoria, a sua volta scaturita da un'attenta verifica originata dalla rilevata incoerenza tra i componenti negativi esposti nel bilancio di esercizio della "[OSCURATO:PERSONA]" e quelli indicati nelle dichiarazioni Iva della predetta società, da cui conseguiva l'imposta ammessa in detrazione, importi che risultano sempre più elevati dei primi.

Del resto, l'assenza di pagamenti, precedenti o successivi, all'emissione delle fatture costituisce un chiaro segno della fittizietà delle fatture, unitamente al fatto che alcun recupero del credito è stato avviato dalla società emittente e al dato della sostanziale inattività della "[OSCURATO:PERSONA]", già delineatasi nel 2013 e corroboratasi nel 2014 con la messa in liquidazione.

Né rileva la mancata allegazione al verbale di constatazione delle dichiarazioni fiscali e delle fatture relative al 2015, trattandosi di documenti senz'altro esistenti, che gli autori della verifica hanno dato prova di aver esaminato e che, comunque, erano nella disponibilità del legale rappresentante della società, non essendo state del resto sollevate censure sul contenuto di tali documenti, per riportato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nel verbale di contestazione.

Rispetto a tale verbale, inoltre, alcun profilo di inutilizzabilità appare ravvisabile, dovendosi sul punto osservare, da un lato, che nell'atto di appello alcuna doglianza è stata formulata al riguardo, il che spiega il silenzio argomentativo della sentenza impugnata sul punto, e dall'altro che l'eccezione risulta comunque generica, nel senso che nel ricorso viene indicato che gli indizi di reità sarebbero Cg- emersi dopo l'invio da parte della società oggetto di verifica della mali del 28 settembre 2017, in cui sono stati prodotti taluni contratti, a eccezione di quelli stipulati con la "[OSCURATO:PERSONA]", ma non sono stati specificati quali sarebbero gli accertamenti successivi al 28 settembre 2017 che sarebbero illegittimi, a ciò dovendosi solo aggiungere che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278423), la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda, essendo in ogni caso onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato, il che nel caso di specie non risulta avvenuto.

Deve pertanto concludersi che, rispetto al giudizio di colpevolezza dell'imputato operato nelle due conformi sentenze di merito, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici.

3. Anche nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive.

Occorre premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi il difetto o l'illogicità della motivazione evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, i tre precedenti specifici a carico dell'imputato, aspetto questo che, a prescindere dalla gravità delle condanne, appare comunque idoneo a qualificare in termini negativi la personalità del ricorrente, il cui comportamento collaborativo durante l'accertamento, in maniera non irrazionale, è .imasto sullo sfondo, non potendosi in ogni caso sottacere che il complessivo trattamento sanzionatorio non appare ispirato da eccessivo rigore, ove si consideri che la pena base è stata fissata dal primo giudice, in relazione alla annualità 2014, in misura (anni 2) prossima più al minimo che al massimo ecittale e che gli aumenti per la continuazione non sono stati eccessivi, essendo stati quantificati in mesi 4 per l'annualità 2013 e in mesi 2 per l'annualità 2015.

4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Rubagotti deve essere rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13-10-2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ucita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Milano condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di tre episodi del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, a lui contestato per avere, in qualità di legale rappresentante della "Work service s.r.l.", utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla "Gold service società cooperativa", così riportando elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni riferite agli anni 2013, 2014 e 2015. Centestualmente, il primo giudice disponeva la confisca delle somme di denaro nella disponibilità di Rubagotti fino alla concorrenza dell'importo di 856.642,08 euro, disponendo„ in caso di totale o parziale mancato rinvenimento di tale somma, la confisca per equivalente di beni mobili, immobili e crediti nella disponibilità dell'imputato, da individuarsi a cura del P.M. in sede esecutiva. Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, disponeva che la confisca per equivalente dei beni di Rubagotti fosse subordinata all'impossibilità di eseguire la confisca diretta del profitto del reato nella disponibilità della "Work service s.r.l.", e confermava nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, Rubagotti, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa si duole del mancato accoglimento da parte dei giudici di appello dell'eccezione avente ad oggetto la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 522 comma 2 cod. proc. pen.; si evidenza sul punto che la discussione dinanzi al G.U.P. è avvenuta con riferimento alle contestazioni contenute nella richiesta di rinvio a giudizio, nella quale non vi era menzione né delle 11 fatture emesse nel 2013 dalla "Gold service società cooperativa" riportate nella sentenza di primo grado, né della contestazione relativa all'anno di imposta 2014, per cui, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di appello, si era in presenza di un pregiudizio effettivo, avendo la difesa rassegnato le proprie conclusioni senza conoscere tutte le fatture del 2013 e del 2014 ritenute false, essendosi basata solo su quelle contenute nella richiesta di rinvio a giudizio. Con il secondo motivo, è stata contestata, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, la formulazione del giudizio di colpevolezza, rilevandosi, in primo luogo, che per il periodo di imposta 2015 mancano prove certe della responsabilità dell'imputato, non essendo state allegate le fatture emesse in tale annualità al verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate su cui poggia l'intera attività di indagine; per tutte le arnualità contestate, viene invece censurata la mancata allegazione al fascicolo processuale delle dichiarazioni fiscali relative ai singoli anni comprovanti l'utilizzo delle fatture ritenute false. Ancora, la difesa eccepisce l'inutilizzabilità del verbale di contestazione redatto dall'Agenzia delle Entrate, in quanto nell'ambito dello accertamento si sono fin da subito manifestate ipotesi di reato che non sono state segnalate all'Autorità giudiziaria; invero, elementi di reità erano emersi dae_ 28 settembre 2017, data in cui la società verificata ha prodotto via mail dei contratti tranne quelli con la "Gold service", per cui, stante la violazione dell'art.220 disp. att. cod. proc. pen., le operazioni di accertamento successive al 28 settembre 2017 non possono costituire prova della responsabilità dell'imputato. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello mancato di considerare il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato con l'Agenzia delle Entrate, messa nelle condizioni di svolgere compiutamente la propria verifica, limitandosi a richiamare i Ce precedenti penali dell'imputato, nonostante fossero di modesta entità. 2.1. Con nota difensiva trasmessa il 14 settembre 2022, il difensore di ficucia di Rubigotti ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, effettivamente, si registra una discrasia tra l'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio e giudizio del P.M. e quella riportata nella sentenza di primo grado del G.U.P., nel senso che nella prima sono indicate 13 fatture riferite al 2013, 10 fatture riferite al 2014 e 10 fatture riferite al 2015, mentre nella seconda sono contestate 24 fatture relative al 2013, 24 fatture relative 2014 e 10 fatture relative al 2015, incidendo il diverso numero delle fatture riguardanti gli anni 2013 e 2014 anche sull'importo delle somme evase nelle due predette annualità. Tale discrasia, tuttavia, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, è destinata a rimanere priva di rilievo, dovendosi considerare che si è in presenza di un mero errore formale da cui non sono conseguite violazioni sostanziali del diritto di difesa, posto che la richiesta di rinvio a giudizio e, prima ancora, l'avviso di conclusione delle indagini validamente notificato a Rubigotti il 10 giugno 2019, contenevano la contestazione esatta, che è quella riportata nella sentenza del G.U.P., mentre l'imprecisione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, cui è stata allegata la richiesta di rinvio a giudizio, è evidentemente dipesa da un errore nella collazione dell'atto, posto che da pagina 1 si passa direttamente a pagina 3, per cui, nella predisposizione delle copie, è "saltata" una pagina, cioè quella in cui erano indicate le altre fatture del 2013 e del 2014 (annualità comunque contestata nella parte finale dell'imputazione).Da tale circostanza, tuttavia, non può farsi derivare la nullità né dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, né della sentenza di primo grado, posto che, con la rituale notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il ricorrente era stato già messo a conoscenza del tenore delle accuse elevate a suo carico, riportate anche nell'originaria richiesta di rinvio a giudizio presente nel fascicolo processuale, per cui, essendosi in presenza di una mera irregolarità formale, è stata esclusa correttamente l'esistenza di concreti pregiudizi difensivi in danno dell'imputato, tanto più ove si consideri che questi ha optato per il rito abbreviato, accettando cioè di essere giudicato allo stato degli atti. Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva. 2. Anche il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento, dovendosi ritenere immune da censure la conferma da parte della Corte di appello dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Al riguardo, deve premettersi che il G.U.P. aveva fondato il giudizio di colpevolezza di Rubagotti sugli esiti dell'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della "[OSCURATO:PERSONA]", di cui legale rappresentante era l'imputato [OSCURATO:PERSONA], società impegnata nelle attività di assistenza autotrasporto merci per conto proprio e/o per conto terzi, esecuzione di lavori di spedizione merci, facchinaggio e lavori di pulizia. Iftzialmente la verifica riguardava l'anno di imposta 2014, rispetto al quale emergeva la presenza di 24 fatture emesse da un unico soggetto giuridico, la "[OSCURATO:PERSONA]", riportando tali documenti fiscali la dicitura oltremodo generica di "anticipazioni per prestazioni e servizi", senza riferimento ad alcuna pattuizione contrattuale, né a condizioni e a modalità di pagamento. La società "[OSCURATO:PERSONA]" produceva quindi alcuni contratti, ma non quelli conclusi con la "[OSCURATO:PERSONA]". Veniva quindi ritenuta la falsità delle fatture emesse da tale società in base a una pluralità di elementi: innanzitutto, a fronte degli importi elevati di tali fatture (compresi tra 37.761,08 euro a 93.248 euro), non è stata prodotta alcuna pattuizione scritta volta a tutelare entrambe le parti contrattuali; inoltre, alcuna prova è stata fornita durante la verifica circa l'effettuazione delle prestazioni, né ta:i fatture figuravano nella contabilità della "[OSCURATO:PERSONA]". Parimenti significativo, nell'ottica della falsità delle fatture, è stato poi ritenuto il fatto che la "[OSCURATO:PERSONA]" non solo non ha mai attivato alcuna procedura di recupero dei suoi crediti, mai pagati, ma ha continuato a emettere fatture per tutto il 2014, sebbene sia stata posta in liquidazione a partire dal 10 febbraio 2014, con conseguente cessazione dell'attività di impresa. Le attività di verifica riguardavano quindi anche gli anni 2013 e 2015, rispetto ai quali emergevano analoghe criticità, posto che anche per il 2013 veniva rilevata la presenza di 24 fatture emesse dalla "[OSCURATO:PERSONA]", che proprio dal 2013 in poi aveva omesso di presentare i prescritti modelli dichiarativi ai fini delle imposte dirette e dell'iva, non effettuando alcun versamento di imposta, mentre, quanto al 2015, veniva accertata la contabilizzazione di 10 fatture con oggetto "anticipazioni per prestazioni" per un imponibile complessivo di 780.101,74 euro + iva per 171.622,38 euro. Ora, al di là dell'anomalia che tali fatture sono state emesse per anticipi e non per l'acquisto della prestazione di servizio di manodopera, è stato sottolineato dal primo giudice che anche in tal caso la "[OSCURATO:PERSONA]" non ha fornito alcuna prova delle prestazioni sottese alle fatture, emesse peraltro dalla "[OSCURATO:PERSONA]" che da due anni era in liquidazione e che non ha documentato consumi per utenze telefoniche o energetiche. Il G.U.P. ha dunque ritenuto configurabile, per gli anni 2013, 2014 e 2015, il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo l'imputato "gonfiato" fittiziamente i costi della sua impresa, avvalendosi di fatture emesse per operazioni inesistenti, all'evidente fine di evadere l'imposta su redditi e iva. 2.1. Orbene, l'impostazione del primo giudice è stata recepita dalla Corte di appello, che ha rimarcato come gli elementi su cui si è fondata la condanna non fossero "semplici anomalie", ma indizi gravi, precisi e concordanti che non hanno trovato smentita ex adverso, non avendo la difesa, in sede di rito abbreviato, offerto una seria ricostruzione alternativa a quella accusatoria, a sua volta scaturita da un'attenta verifica originata dalla rilevata incoerenza tra i componenti negativi esposti nel bilancio di esercizio della "[OSCURATO:PERSONA]" e quelli indicati nelle dichiarazioni Iva della predetta società, da cui conseguiva l'imposta ammessa in detrazione, importi che risultano sempre più elevati dei primi. Del resto, l'assenza di pagamenti, precedenti o successivi, all'emissione delle fatture costituisce un chiaro segno della fittizietà delle fatture, unitamente al fatto che alcun recupero del credito è stato avviato dalla società emittente e al dato della sostanziale inattività della "[OSCURATO:PERSONA]", già delineatasi nel 2013 e corroboratasi nel 2014 con la messa in liquidazione. Né rileva la mancata allegazione al verbale di constatazione delle dichiarazioni fiscali e delle fatture relative al 2015, trattandosi di documenti senz'altro esistenti, che gli autori della verifica hanno dato prova di aver esaminato e che, comunque, erano nella disponibilità del legale rappresentante della società, non essendo state del resto sollevate censure sul contenuto di tali documenti, per riportato dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate nel verbale di contestazione. Rispetto a tale verbale, inoltre, alcun profilo di inutilizzabilità appare ravvisabile, dovendosi sul punto osservare, da un lato, che nell'atto di appello alcuna doglianza è stata formulata al riguardo, il che spiega il silenzio argomentativo della sentenza impugnata sul punto, e dall'altro che l'eccezione risulta comunque generica, nel senso che nel ricorso viene indicato che gli indizi di reità sarebbero Cg- emersi dopo l'invio da parte della società oggetto di verifica della mali del 28 settembre 2017, in cui sono stati prodotti taluni contratti, a eccezione di quelli stipulati con la "[OSCURATO:PERSONA]", ma non sono stati specificati quali sarebbero gli accertamenti successivi al 28 settembre 2017 che sarebbero illegittimi, a ciò dovendosi solo aggiungere che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278423), la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, essendo invece necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda, essendo in ogni caso onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità, indicare, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato, il che nel caso di specie non risulta avvenuto. Deve pertanto concludersi che, rispetto al giudizio di colpevolezza dell'imputato operato nelle due conformi sentenze di merito, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici. 3. Anche nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive. Occorre premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. È stato inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899) che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Orbene, in applicazione di tale premessa interpretativa, devono escludersi il difetto o l'illogicità della motivazione evocati dalla difesa, avendo i giudici di merito ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, i tre precedenti specifici a carico dell'imputato, aspetto questo che, a prescindere dalla gravità delle condanne, appare comunque idoneo a qualificare in termini negativi la personalità del ricorrente, il cui comportamento collaborativo durante l'accertamento, in maniera non irrazionale, è .imasto sullo sfondo, non potendosi in ogni caso sottacere che il complessivo trattamento sanzionatorio non appare ispirato da eccessivo rigore, ove si consideri che la pena base è stata fissata dal primo giudice, in relazione alla annualità 2014, in misura (anni 2) prossima più al minimo che al massimo ecittale e che gli aumenti per la continuazione non sono stati eccessivi, essendo stati quantificati in mesi 4 per l'annualità 2013 e in mesi 2 per l'annualità 2015. 4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di Rubagotti deve essere rigettato, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagame
Decreto Cassazione n. 47037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris