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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24742/2026

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l Tribunale di sorveglianza di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 4 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniarespingeva l’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova alservizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), per la pena di tre anni, undici mesi e ventinove giorni di reclusione che il condannatodoveva scontare.A sostegno della decisione, il Tribunale di sorveglianza di Catania evidenziaval’assenza di un adeguato percorso di rieducazione trattamentale, resa evidente dai numerosiprecedenti penali del condannato e dalla pendenza di un procedimento penale per un delittodi elevato disvalore successivo ai fatti di reato oggetto di esecuzione.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando, due, correlate, censure difensive, chevenivano integrati dai motivi nuovi depositati dallo stesso difensore il 15 maggio 2026.Con le doglianze introdotte con gli atti d’impugnazione depositati nell’interesse diMassimo [OSCURATO:PERSONA] si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per laconcessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, cheerano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catania in termini incongrui e contrastanticon le emergenze processuali.Secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel respingerel’istanza di concessione del beneficio penitenziario controverso, non aveva tenuto conto delpercorso rieducativo intrapreso dal condannato, che era stato valutato negativamente senzaconfrontarsi con il giudizio positivo espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dall’UfficioEsecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Catania nella relazione del 20 gennaio 2026, cheera stato irragionevolmente disatteso.Si evidenziava, al contempo, che il procedimento penale richiamato dal Tribunale disorveglianza di Catania, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata,riguardava fatti di reato antecedenti e non successivi a quelli posti in esecuzione, rendendo,anche sotto questo ulteriore profilo valutativo, incongruo e disarmonico rispetto alleemergenze processuali il giudizio prognostico negativo espresso nei confronti di MassimoPirriatore in relazione al beneficio penitenziario invocato.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Catania, per giustificare ildiniego dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], facevariferimento alla sua condizione anagrafica di soggetto pregiudicato e alla pendenza di unprocedimento penale per un delitto di elevato disvalore, successivo ai fatti di reato oggetto diesecuzione, che venivano correlati all’assenza di un adeguato percorso di revisione criticadel vissuto criminale del condannato.In questo contesto, deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misuraalternativa alla detenzione, la gravità dei reati commessi dal condannato, qualora non siaconnotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo digiudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità socialedel soggetto istante, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nelperiodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contestoprognostico ispirato al principio di gradualità e di progressività temporale del trattamentorieducativo.Nel caso di specie, pur essendo incontroverso l’elevato disvalore delle fattispecie direato in corso di espiazione, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Cataniaun’analitica verifica dell’idoneità trattamentale della misura alternativa alla detenzionerichiesta da [OSCURATO:PERSONA] – rappresentata, nel caso di specie, dall’affidamento in provaal servizio sociale –, che doveva essere eseguita attraverso un vaglio complessivo dellapersonalità del condannato e del percorso rieducativo intrapreso dopo l’inizio dell’esecuzionedella pena.

Sul punto, a sostegno di quanto di sta affermando, appare opportuno richiamareil seguente principio di diritto: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e,quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sé soli assumeredecisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenutacondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi,in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024,Scuotto, Rv. 287151 – 01).Ne poteva assumere un rilievo decisivo, in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], lapendenza di un procedimento penale relativo a comportamenti criminosi di elevato disvalore,richiamata nel provvedimento impugnato, che, secondo l’originaria contestazione,risultavano commessi “in data anteriore e prossima al 21.04.2022”, in epoca coeva e nonsuccessiva ai titoli di reato posti in esecuzione.

Tale incongrua contestualizzazionecronologica, invero, lascia residuare ampi margini di incertezza sull’attualità del giudizio dipericolosità sociale espresso nei confronti del condannato dal Tribunale di sorveglianza diCatania.Deve, al contempo, evidenziarsi che nella decisione censurata non si dava conto delgiudizio positivo espresso dall’U.E.P.E. di Catania il 20 gennaio 2026, che, a ben vedere,sembra orientare il compendio informativo acquisito in senso favorevole all’accoglimentodella richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], laddove, a pagina 2 della relazione in questione, siaffermava conclusivamente: «In considerazione della complessiva e attuale situazionepersonale, familiare del soggetto, si ritiene che l’ammissione dello stesso al beneficiorichiesto, possa consentire allo stesso di avviare un percorso di risocializzazione finalizzatoall’adesione a stili di vita socialmente condivisi».3.

In questa cornice, il provvedimento impugnato, sul piano argomentativo, non apparefondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di [OSCURATO:PERSONA] e al percorsorieducativo intrapreso, tenendo presente che le misure alternative alla detenzione nonpresuppongono una completa emenda e una radicale esclusione della pericolosità sociale –che, invece, costituiscono l’obiettivo del processo di rieducazione –, ma postulano, piùlimitatamente, l’esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l’attivazione delpercorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato;elementi, questi, che sembrerebbero sussistenti nel caso di specie e appaiono avvaloratidalla relazione dell’U.E.P.E., già richiamata, che esprimeva un giudizio positivo sul percorsotrattamentale intrapreso dal condannato dopo la condanna della cui esecuzione sicontroverte.Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte,alla quale il Tribunale di sorveglianza di Catania dovrà conformarsi nel giudizio di rinvio chegli viene demandato, secondo cui: «Ai fini della concessione dell’affidamento in prova alservizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui èstata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità delsoggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, maanche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esitodella prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015,Incarbone, Rv. 264602 - 01).Su muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di dirittosecondo cui: «Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur nonpotendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena inespiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo aifatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza diuna positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimentosociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez., 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024,Rv. 285855 - 01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato, che non appare rispettato nel caso dispecie, il principio secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alladetenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato,antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione dellavalutazione prognostica dei benefici penitenziari, di volta in volta, richiesti.

Tale vagliogiurisdizionale deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione criticaconcretamente seguito dal soggetto richiedente e del percorso rieducativo intrapreso,indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nelcaso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Catania si esprimeva in termini oggettivamentedisarmonici rispetto alle emergenze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01).4.

Le considerazioni esposte conclusivamente impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovogiudizio.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza dicataniaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di sorveglianza di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 4 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniarespingeva l’istanza di concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova alservizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), per la pena di tre anni, undici mesi e ventinove giorni di reclusione che il condannatodoveva scontare.A sostegno della decisione, il Tribunale di sorveglianza di Catania evidenziaval’assenza di un adeguato percorso di rieducazione trattamentale, resa evidente dai numerosiprecedenti penali del condannato e dalla pendenza di un procedimento penale per un delittodi elevato disvalore successivo ai fatti di reato oggetto di esecuzione.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando, due, correlate, censure difensive, chevenivano integrati dai motivi nuovi depositati dallo stesso difensore il 15 maggio 2026.Con le doglianze introdotte con gli atti d’impugnazione depositati nell’interesse diMassimo [OSCURATO:PERSONA] si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per laconcessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, cheerano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catania in termini incongrui e contrastanticon le emergenze processuali.Secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel respingerel’istanza di concessione del beneficio penitenziario controverso, non aveva tenuto conto delpercorso rieducativo intrapreso dal condannato, che era stato valutato negativamente senzaconfrontarsi con il giudizio positivo espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dall’UfficioEsecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Catania nella relazione del 20 gennaio 2026, cheera stato irragionevolmente disatteso.Si evidenziava, al contempo, che il procedimento penale richiamato dal Tribunale disorveglianza di Catania, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata,riguardava fatti di reato antecedenti e non successivi a quelli posti in esecuzione, rendendo,anche sotto questo ulteriore profilo valutativo, incongruo e disarmonico rispetto alleemergenze processuali il giudizio prognostico negativo espresso nei confronti di MassimoPirriatore in relazione al beneficio penitenziario invocato.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Catania, per giustificare ildiniego dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], facevariferimento alla sua condizione anagrafica di soggetto pregiudicato e alla pendenza di unprocedimento penale per un delitto di elevato disvalore, successivo ai fatti di reato oggetto diesecuzione, che venivano correlati all’assenza di un adeguato percorso di revisione criticadel vissuto criminale del condannato.In questo contesto, deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misuraalternativa alla detenzione, la gravità dei reati commessi dal condannato, qualora non siaconnotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo digiudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità socialedel soggetto istante, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nelperiodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contestoprognostico ispirato al principio di gradualità e di progressività temporale del trattamentorieducativo.Nel caso di specie, pur essendo incontroverso l’elevato disvalore delle fattispecie direato in corso di espiazione, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Cataniaun’analitica verifica dell’idoneità trattamentale della misura alternativa alla detenzionerichiesta da [OSCURATO:PERSONA] – rappresentata, nel caso di specie, dall’affidamento in provaal servizio sociale –, che doveva essere eseguita attraverso un vaglio complessivo dellapersonalità del condannato e del percorso rieducativo intrapreso dopo l’inizio dell’esecuzionedella pena. Sul punto, a sostegno di quanto di sta affermando, appare opportuno richiamareil seguente principio di diritto: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e,quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sé soli assumeredecisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenutacondanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi,in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del propriopassato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024,Scuotto, Rv. 287151 – 01).Ne poteva assumere un rilievo decisivo, in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], lapendenza di un procedimento penale relativo a comportamenti criminosi di elevato disvalore,richiamata nel provvedimento impugnato, che, secondo l’originaria contestazione,risultavano commessi “in data anteriore e prossima al 21.04.2022”, in epoca coeva e nonsuccessiva ai titoli di reato posti in esecuzione. Tale incongrua contestualizzazionecronologica, invero, lascia residuare ampi margini di incertezza sull’attualità del giudizio dipericolosità sociale espresso nei confronti del condannato dal Tribunale di sorveglianza diCatania.Deve, al contempo, evidenziarsi che nella decisione censurata non si dava conto delgiudizio positivo espresso dall’U.E.P.E. di Catania il 20 gennaio 2026, che, a ben vedere,sembra orientare il compendio informativo acquisito in senso favorevole all’accoglimentodella richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], laddove, a pagina 2 della relazione in questione, siaffermava conclusivamente: «In considerazione della complessiva e attuale situazionepersonale, familiare del soggetto, si ritiene che l’ammissione dello stesso al beneficiorichiesto, possa consentire allo stesso di avviare un percorso di risocializzazione finalizzatoall’adesione a stili di vita socialmente condivisi».3. In questa cornice, il provvedimento impugnato, sul piano argomentativo, non apparefondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di [OSCURATO:PERSONA] e al percorsorieducativo intrapreso, tenendo presente che le misure alternative alla detenzione nonpresuppongono una completa emenda e una radicale esclusione della pericolosità sociale –che, invece, costituiscono l’obiettivo del processo di rieducazione –, ma postulano, piùlimitatamente, l’esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l’attivazione delpercorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato;elementi, questi, che sembrerebbero sussistenti nel caso di specie e appaiono avvaloratidalla relazione dell’U.E.P.E., già richiamata, che esprimeva un giudizio positivo sul percorsotrattamentale intrapreso dal condannato dopo la condanna della cui esecuzione sicontroverte.Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte,alla quale il Tribunale di sorveglianza di Catania dovrà conformarsi nel giudizio di rinvio chegli viene demandato, secondo cui: «Ai fini della concessione dell’affidamento in prova alservizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui èstata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità delsoggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dalcondannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali delmedesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, maanche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esitodella prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015,Incarbone, Rv. 264602 - 01).Su muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di dirittosecondo cui: «Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur nonpotendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena inespiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo aifatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza diuna positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimentosociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez., 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024,Rv. 285855 - 01).Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di unorientamento ermeneutico parimenti consolidato, che non appare rispettato nel caso dispecie, il principio secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alladetenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti del condannato,antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione dellavalutazione prognostica dei benefici penitenziari, di volta in volta, richiesti. Tale vagliogiurisdizionale deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione criticaconcretamente seguito dal soggetto richiedente e del percorso rieducativo intrapreso,indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nelcaso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Catania si esprimeva in termini oggettivamentedisarmonici rispetto alle emergenze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.257001 - 01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01).4. Le considerazioni esposte conclusivamente impongono l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovogiudizio. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza dicataniaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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