CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14576/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
B. LIBERTA' di CataniaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19.12.2025, il Tribunale di Catania, adito in sede diriesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato per il delitto di cui agli artt.81 cpv e 110 cod.pen., 73 D.P.R. 309 del 1990 per aver concorso allo spaccio,detenzione e commercio di quantità di marijuana, nell’ambito di una piazza dispaccio sita in Catania da aprile a settembre 2023.2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania, [OSCURATO:PERSONA], tramite ilproprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. La difesa sostiene che vi ètotale mancanza di prove dirette del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], il quale è statosottoposto alla misura cautelare solo sulla base della mera presenza in una zonadefinita come piazza di spaccio e in ragione delle videoriprese acquisite nel corsodelle indagini. In realtà l’identificazione non poteva definirsi precisa e lo stessoTribunale aveva riconosciuto che l’indagato non era stato ripreso in alcuna attivitàdi spaccio. Non era neanche stata appurata, come richiesto, la finalità detenzioneper uso personale.2.2 Con il secondo motivo, in relazione al vizio di violazione di legge e al viziomotivazionale, la difesa deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari relative alpericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede,desunte dal Tribunale dalla mera recidiva.2.3 Con il terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine al principio di proporzione, apparendo la misura applicataeccessivamente gravosa per l'indagato. La difesa ha quindi concluso chiedendol'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo, sostanziandosi in censure che si appuntano sul giudiziovalutativo del compendio indiziario, è manifestamente infondato, perché non valea disarticolare il ragionamento del Tribunale del riesame.3. Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui, in materiacautelare personale, il ricorso per cassazione con cui si deduca insussistenza deigravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solose denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (cfr. ex multis, Sez. 2. n. 34680 del22/07/2025, Sez. 2, n. 31533 del 17/5/2017, Rv. 270628). Ciò in quanto èconsentita al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizioed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti laadeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e nonil controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).Il controllo di logicità, dunque, "deve rimanere "all'interno" del provvedimentoimpugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate" (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460-01; insenso conforme, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).4. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata - compiutamente analizzati elogicamente apprezzati tutti gli elementi indiziari, ricondotti ad unità, attesa la loropiena concordanza - con motivazione priva di passaggi illogici o contraddittori, haritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.5. Il Tribunale del riesame, richiamati i contenuti dell’attività investigativacompendiata nell’informativa del 18 settembre 2023 dei Carabinieri di Sant’AgataLi Battiati (riprese videofilmate dell’ininterrotta attività di spaccio in Via CapoPassero, verbali di s.i.t. dei consumatori subito dopo lo scambio con gli spacciatori,sequestro delle sostanze spacciate, successiva analisi tossicologica; arresti ariscontro di Jouini e Lanzafame) ha affermato che emergeva l’attività di spaccioorganizzata in modo sistematico, con pusher e vedette mobili, muniti diricetrasmittenti che agivano in sinergia tra loro per contattare gli acquirenti cheaffluivano a bordo dei loro veicoli, recuperare la dose ed effettuare lo scambio conil denaro. Molti degli spacciatori erano soggetti pregiudicati per reati suglistupefacenti, riconoscibili dagli investigatori o identificati attraverso le fattezzefisiche o i mezzi di trasporto utilizzati. Alle pagine 2) e 3), l’ordinanza ha datoconto degli atti d’indagine attraverso i quali si era identificato l’indagato,impegnato in precisi turni di spaccio e che veniva più volte ripreso mentre sostavain prossimità del civico 121 di via [OSCURATO:PERSONA] mentre scambiava o ritirava lasostanza stupefacente. È stata quindi esclusa la presenza casuale del [OSCURATO:PERSONA] sulposto dello spaccio con motivazione coerente e logica.6. La difesa ripropone in sede di ricorso per Cassazione le stesse censureformulate in sede di riesame senza confrontarsi con la stringente motivazione delprovvedimento impugnato.7. Anche il secondo motivo risulta generico e manifestamente infondato.La Suprema Corte, già prima della modifica operata dalla legge n. 47/2015,ha sempre costantemente affermato che la gravità della condotta posta in esseree le modalità della stessa sono certamente idonee ad evidenziare (anche di per sésole considerate) la carica criminale e la propensione alla commissione di altridelitti; ciò conformemente al costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le"specifiche modalità e circostanze del fatto" e non la sola gravità del titolo di reatoin astratto considerato, ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell'indagatoai fini dell'applicazione di una misura custodiale (tra le tante: Sez. 3 n. 32188 del10/09/2025; Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Rv. 258070 - 01).8. Del resto, gravità del reato non significa gravità del fatto: quest'ultima,infatti, ha un significato più ampio del mero addebito astratto, attenendo a quelle"modalità e circostanze del fatto", quali connotazioni comportamentali concrete,che, nel caso delle esigenze cautelari specialpreventive, devono servire acomprendere se la condotta illecita sia occasionale o, al contrario, si collochi in unpiù ampio sistema di vita ovvero a valle di una radicata incapacità di autolimitarsiche possa condurre l'agente a delinquere ancora; "modalità e circostanze del fatto"che appaiono tasselli imprescindibili per una corretta prognosi di recidiva.9. Si è anche precisato che pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta siapossibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilitàdi devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur nonspecificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; neconsegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specificaoccasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementiconcreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anchecondizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016 Rv. 268366 -01).10. Il Tribunale del riesame, con motivazione piana e non illogica, haevidenziato come le modalità della condotta dell'indagato denotino professionalitàcriminale e l’inserimento nell’organizzazione criminale ben strutturata seppure nonrisulti contestato il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.11. Del pari manifestamente infondata, infine, è la censura contenuta nelterzo motivo nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. quanto alla ritenutasussistenza e consistenza delle esigenze cautelari con riferimento alla violazionedei principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare.12. Anche in ordine a tali aspetti, il Tribunale del riesame ha fornito unamotivazione congrua e adeguata che non è pertanto sindacabile in questa sede,evidenziando che la sola misura della custodia cautelare in carcere è idonea asalvaguardare le ravvisate esigenze cautelari relative al pericolo di recidivanza eal pericolo di fuga. La misura degli arresti domiciliari, anche con la contestualeapplicazione dei dispositivi di controllo di cui all'art. 275 bis cod.proc.pen., nonimpedirebbe all'indagato di fornire il proprio contributo alle associazioni criminaliimpegnate nei traffici di stupefacenti, secondo le modalità ampiamente descritte.13. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onereper il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.14. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertàdell'interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttoredell'istituto penitenziario in cui la stessa è ristretta affinché provveda a quantoprescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]