CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 20712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del 28/01/2026 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca del provvedimento del 28 giugno 1V' 2024 con il quale la stessa Corte aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena al predetto concesso con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2005, irrevocabile il 22 marzo 2006. 2. Nel corpo dell'ordinanza la Corte ha anzitutto ricostruito le seguenti circostanze di fatto: il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con la sentenza sopra menzionata, alla pena di anno uno e mesi dieci di reclusione, sospesa ex art. 163 cod. pen, perché ritenuto responsabile di delitti in materia fiscale commessi tra il 2000 ed il 2002; - con successiva sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 aprile 2021, divenuta irrevocabile 1'11 maggio 2022, ne è stata poi affermata la penale responsabilità per fatti di bancarotta commessi il 9 novembre 2010 e, per l'effetto, condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione. Ha ritenuto, sulla scorta di tali premesse, che ricorra l'ipotesi di revoca obbligatoria di cui all'art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., poiché il reato di cui alla seconda sentenza passata in giudicato è stato commesso entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della prima di esse («dagli atti emerge che il reato di bancarotta è stato commesso il 9.11.2010, dunque entro il quinquennio dalla irrevocabilità del precedente giudicato per reato in materia fiscale, 22.03.2006, sicchè correttamente si è proceduto alla revoca del beneficio»). Ha rimarcato come, secondo i principi ermeneutici fissati dalla Corte di cassazione, l'intervenuta estinzione del reato giudicato con la prima delle sentenze sopra menzionate ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. - per il vero mai formalmente dichiarata in sede esecutiva - non assuma alcun rilievo ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena in relazione ad esso concessa. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale censura violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen). Il difensore lamenta che la Corte territoriale è incorsa in una palese violazione di legge avendo omesso di considerare che, al momento dell'emissione dell'ordinanza ex art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., il reato giudicato con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Napoli del 23 febbraio 2005, irrevocabile il 22 marzo 2006, si era già estinto per effetto del decorso del termine dei cinque anni dal passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. Evidenzia come l'estinzione del reato in esame operi automaticamente e come detto effetto, una volta prodottosi, impedisca la revoca della sospensione condizionale della pena con essa concessa anche allorquando sia stata successivamente accertata la commissione, nel quinquennio, di un ulteriore delitto. 2Lamenta che a detto canone interpretativo, a più riprese espresso da questa Corte, il giudice dell'esecuzione non si sia attenuto. Invoca, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. La verifica critica della quaestio iuris in esame - prospettata nell'interesse del ricorrente non già nell'immediatezza, a seguito, cioè, del provvedimento del 28 giugno 2024 con il quale il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, bensì, solo successivamente, in sede di richiesta di revoca di detta ordinanza, richiesta reputata ammissibile dalla Corte di appello di Napoli - impone la necessità di delineare, sia pure per sintesi, i connotati propri dell'istituto di cui agli artt. 163 e ss. cod. proc. pen. 3. Com'è noto, la sospensione condizionale della pena è istituto orientato ad esigenze di prevenzione speciale e di rieducazione (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270588 - 01; Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013, dep. 2014, Held, Rv. 258822 - 01; Sez. 1, n. 26633 del 10/06/2008, Zara, Rv. 240858 - 01; Sez. 1, n. 3999 del 28/10/1991, Giamboi, Rv. 188701 - 01). Entro limiti predeterminati di concedibilità, oggettivi e soggettivi, l'ordinamento penale rinuncia, cioè, all'esecuzione della pena, previa prognosi di non recidivanza nel reato (da condurre sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534 - 01) e sul presupposto che la prognosi si inveri all'esito del previsto periodo di sperimentazione, nonché sul presupposto ulteriore, ove la sospensione sia accompagnata da obblighi positivi a contenuto risocializzante, che questi ultimi siano tempestivamente soddisfatti. Come, dunque, la concessione del beneficio è subordinata ad un giudizio di meritevolezza in chiave prognostica, nella prospettiva della mancata ricaduta nel reato e dell'adempimento degli eventuali obblighi accessori, la legge impone la caducazione del beneficio allorché risultino indici certi a smentita della prognosi. L'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. stabilisce, infatti, che la sospensione condizionale è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti (cinque anni per i delitti, due anni per le contravvenzioni, decorrenti dalla irrevocabilità del titolo: cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, Fulle, Rv. 283404 - 01), il condannato commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia inflitta pena detentiva, o non adempia agli obblighi imposti. Specularmente, se tali termini decorrono senza che le anzidette cause di revoca risultino integrate, il reato è definitivamente estinto e 3la pena - sia la principale, sia le eventuali accessorie - non è eseguita, a norma dell'art. 167 cod. pen. La revoca della sospensione è legata, dunque, a sopravvenienze qualificate. La recidiva delittuosa o il mancato adempimento degli obblighi funzionano, nelle ipotesi indicate, come ragioni di decadenza da un beneficio che il condannato non si è dimostrato degno di mantenere. La commissione del reato nuovo, dal quale la legge fa dipendere la revoca del beneficio, e con essa l'impedimento all'effetto estintivo del reato in relazione al quale era stato accordato, rileva se avvenuta nel quinquennio (o nel biennio), indipendentemente dalla data di irrevocabilità della sentenza che la accerta (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 279015 - 01). Quest'ultima sentenza è meramente ricognitiva di un effetto decadenziale già prodottosi con la ricaduta nel reato, che costituisce condizione per la revoca. Gli effetti di diritto sostanziale risalgono de iure al momento, antecedente la nuova pronuncia giudiziale e indipendente da essa, in cui si è verificata detta condizione, sicché il provvedimento di revoca prende atto di una situazione (il venir meno della clausola di sospensione) già determinatasi per legge, in conseguenza del reato sopravvenuto e accertato con pronuncia passata in giudicato (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798 - 01). Su quest'ultimo punto l'autorevole pronuncia da ultimo menzionata ha, invero, statuito che «il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e, conseguentemente, gli effetti di diritto sostanziale risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato». 4. Il rigetto del ricorso costituisce un necessitato precipitato delle considerazioni appena spese. La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena - lo si ribadisce - opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato. Il provvedimento di revoca, avendo una mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio, produce i relativi effetti «ex tunc»: esso, cioè, retroagisce al momento in cui la condizione si è verificata ed osta, di conseguenza, alla produzione di ogni conseguenza giuridica «antagonista». E' quindi radicalmente viziato da un errore di prospettiva l'assunto difensivo secondo il quale il mero decorso dei termini cui è subordinata l'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. impedisca ex se la successiva declaratoria di revoca della sospensione condizionale della pena. 4Detta lettura realizza, infatti, un'irricevibile inversione dei termini della questione, attribuendo rilievo ad una circostanza - il passaggio in giudicato della sentenza cui consegue l'effetto decadenziale di cui all'art. 168 cod. pen.- del tutto irrilevante ai fini in valutazione e trascurando, piuttosto, di considerare che è il fatto di reato che con essa sia stato accertato che, ove consumato nell'arco temporale in cui la pena è sospesa, determina ipso iure detta caducazione impedendo in radice, al tempo stesso, il prodursi dell'effetto estintivo di cui al menzionato art. 445, comma 2, cod. proc. pen., legato esso stesso al fatto che, nel termine stabilito (di due o cinque, a seconda che si tratti di delitto o di contravvenzione), coincidente con quello di cui all'art. 167, comma 1, cod. pen., l'interessato non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Il sopravvenire del nuovo reato in pendenza dei termini, una volta conclamato con pronuncia definitiva, in qualunque tempo intervenuta, preclude in effetti l'operatività dello stesso meccanismo estintivo di cui al menzionato art. 445, comma 2, cod. proc. pen., per lo meno nei casi in cui, come nella specie, esso non abbia già costituito oggetto di formale pronuncia ricognitiva da parte del giudice dell'esecuzione, essendo soltanto l'adozione di quest'ultima ad assumere, secondo taluni arresti di questa Corte (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201 - 01 Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994- 01), carattere irretrattabile. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta P.Q.MDopo ti n CaricaGria oggi Rornid- , lì 5 GIU. 2026 IL FliNZIOt IUDIZJARiC) [OSCURATO:PERSONA] Ai 5