CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2021
Cassazione n. 10299/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (KR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13/4/2021, il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila ha rigettato il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza dell'Aquila che aveva accolto il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa circondariale dell'Aquila in regime di 41-bis 0.P., avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive in comune per 6 giorni, inflittagli in relazione al rapporto disciplinare del 20/9/2018, elevatogli per aver avuto una conversazione con l'infermiera di turno durante il giro di somministrazione della terapia. Secondo il Collegio, infatti, la condotta sanzionata non poteva essere inquadrata nelle fattispecie di cui all'art. 77, punto 16, reg. esec. ord. pen., dal momento che le espressioni che il detenuto aveva rivolto nei confronti dell'infermiera non potevano ritenersi né offensive, né violative di ordini e prescrizioni. 2. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza non avrebbero potuto sindacare la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di applicare la sanzione disciplinare disposta, atteso ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. il magistrato di sorveglianza, adito in sede di reclamo, non potrebbe vagliare il merito della decisione dell'Organo amministrativo. 3. In data 3/11/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza in prima battuta e, quindi, il Tribunale, hanno ritenuto di dover accogliere il reclamo di Silipo sul presupposto che nella condotta del detenuto non si potesse ravvisare alcun illecito disciplinare ai sensi dei punti 15 e 16 dell'art. 77, reg. esec. ord. pen., con conseguente annullamento della sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive in comune per 6 giorni. 3. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 77, comma 1, n. 16, reg. es. ord. pen., costituisce una norma disciplinare in bianco, che permette l'applicazione di una sanzione per l'inosservanza di ordini o prescrizioni antecedentemente impartite, il cui significato deve poter essere ragionevolmente compreso e rispettato (Sez. 1, n. 11308 del 12/10/2017, dep. 2018, Rv. 272784- 01). Inoltre, il controllo demandato al magistrato di sorveglianza è limitato, in caso di applicazione di una sanzione disciplinare diversa dall'isolamento e dall'esclusione dalle attività in comune, alle condizioni di esercizio del potere disciplinare e agli aspetti formali e procedurali (Sez. 1, n. 30379 del 30/5/2019, Rv. 276605 - 01; Sez. 1, n. 56714 del 6/7/2017, Martino, Rv. 271908-01). 3.1. Tuttavia, la limitazione del reclamo, da parte dell'art. 69 Ord. pen., ai soli profili di legittimità e con esclusione del merito, non significa che al magistrato di sorveglianza sia preclusa ogni possibilità di pronunciarsi sulla qualificazione giuridica del fatto in contestazione ovvero sulla integrazione della fattispecie disciplinare. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che «l'esclusione del comportamento oggetto di sanzione da quelli previsti come infrazioni si profila argomento deducibile dal detenuto innanzi al magistrato di sorveglianza, perché involge il potere sanzionatorio esercitato» (Sez. 1, n. 56714 del 6/7/2017, Martino, in motivazione, pag. 4). Ne consegue che la valutazione di merito, consentita solo per le sanzioni disciplinari più gravi, riguarda l'apprezzamento della gravità della violazione e la scelta della sanzione, ma non, appunto, la sussumibilità del fatto nella fattispecie disciplinare. 3.2. Nel caso in esame, nondimeno, il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza hanno apoditticamente affermato che le frasi pronunciate dal detenuto nei confronti dell'infermiera di turno non avessero un carattere di minaccia, derubricandole a mera manifestazione di galanteria («infermiera so quanti anni ha lei, perché per le persone che mi interessano ho anche i miei informatóri, spero che rimanga a lavorare lei in questo carcere»). In questo modo, tuttavia, gli stessi Giudici di merito non hanno in alcun modo spiegato le ragioni per le quali sono pervenuti a un siffatto apprezzamento, che sconfessava la differente percezione avuta dall'operatrice penitenziaria dinnanzi all'approccio del detenuto; donde la mera apparenza della relativa motivazione, la quale, pertanto, deve essere emendata attraverso un nuovo giudizio di merito. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila. Così deciso in data 7/2/