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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 28194/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello - sia perché privo delle allegazioni di cui all'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. ( in quanto, assente l'imputato nel giudizio di primo grado, l'atto impugnatorio non era stato accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, requisito previsto a pena di inammissibilità) sia perché ha ritenuto a-specifico il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio) - ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto aggravato e di porto di armi per cui non è ammessa licenza ex art. 4 L. 110/75; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, oltre a non confrontarsi con le duplice ratio decidendi sottostante alla sentenza impugnata (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01), non è consentito, per come formulato, dalla legge, in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in fatto e genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2024 Il ,consigliere onsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello - sia perché privo delle allegazioni di cui all'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. ( in quanto, assente l'imputato nel giudizio di primo grado, l'atto impugnatorio non era stato accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, requisito previsto a pena di inammissibilità) sia perché ha ritenuto a-specifico il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio) - ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto aggravato e di porto di armi per cui non è ammessa licenza ex art. 4 L. 110/75; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, oltre a non confrontarsi con le duplice ratio decidendi sottostante alla sentenza impugnata (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01), non è consentito, per come formulato, dalla legge, in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in fatto e genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il ,consigliere onsigliere estensore
Decreto Cassazione n. 28194/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris