CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 31537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza di querela. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Marco per un tentativo di furto aggravato in concorso (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. equivalente alle aggravanti e alla recidiva e rideterminando la pena. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., avendo la difesa con il gravame allegato elementi favorevoli e avendo la Corte valutato il fatto come lieve. Con il secondo (erroneamente indicato come terzo), la difesa ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, con riferimento al diniego delle generiche alla luce dello stato di quasi incensuratezza dell'imputato e delle emergenze processuali, favorevolmente deponenti. 3. Il processo è stato assegnato, ad esito dell'esame preliminare, alla Settima sezione che, all'udienza del 20 aprile 2023, lo ha rimesso alla Quarta sezione. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza di querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto limitatamente alla valutazione inerente all'art. 131 bis, cod. pen. e dichiarato inammissibile nel resto, osservandosi preliminarmente, alla luce delle conclusioni del procuratore generale, che agli atti risulta querela ricevuta a verbale del 5/12/2016 dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte di merito, nell'esaminare le doglianze difensive, ha ritenuto inammissibile quella inerente al riconoscimento della partic:olare tenuità del fatto, poiché la cornice edittale del reato non consentiva l'operatività della causa di non punibilità. Ha, poi, rigettato quelle riguardanti il trattamento sanzionatorio, ritenendo l'imputato non meritevole delle generiche, siccome gravato da precedente specifico che aveva giustificato anche l'applicazione della recidiva e rilevando il difetto di elementi favorevoli rilevanti ai fini di tale giudizio, non reputando tali le asserite condizioni di vita, a fronte del fatto che oggetto del furto era un capo di abbigliamento di marca. 3. Il primo motivo è fondato. Deve premettersi che l'istituto invocato con il primo motivo di gravame è stato interessato dalla riforma che ha da ultimo riguardato il diritto e il processo penale. Il nuovo art. 131 bis, cod. pen., come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022, prevede infatti l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni. Cade, dunque, ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Cosicché, ferme restando le eccezioni previste dalla norma, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, per esempio, i furti aggravati che, in larga parte, sono oggi diventati punibili a querela ad opera della stessa riforma e, tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, va segnalata anche quella che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato. La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022 e, sulla sua natura, soccorre il diritto vivente: l'istituto ha natura sostanziale (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj), con la conseguenza che la stessa, come novellata, deve trovare applicazione anche rispetto ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale, di rango elevato, rinvenibile dell'art. 2, c. 4, cod. pen., siccome legge più favorevole rispetto a quella previgente. La richiesta formulata dalla parte nel giudizio di merito è stata esaminata solo sotto il profilo dei limiti di pena, profilo, per l'appunto, profondamente inciso dalla riforma nei termini di cui sopra. Pertanto, la sentenza deve essere annullata limitatamente a tale punto, affinché la Corte di merito proceda a nuovo giudizio sulla offensività del fatto, alla luce dei nuovi parametri legali di cui all'art. 131 bis, cod. pen. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Esso non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822). La Corte d'appello ha fornito una motivazione, in ordine al diniego delle generiche, del tutto congrua, oltre che coerente con i principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (sulla ratio delle attenuanti di che trattasi, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep.2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; sulla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine//i, Rv. 271269). 5. Ne deriva l'annullamento della sentenza limitatamente al giudizio sul riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. P. Q M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto Deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il