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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26720/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 7/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino emessa in data 29/4/2021 che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino con la quale, in esito al giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in ordine a più episodi di estorsione, in continuazione, posti in essere di danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge ( art 606 lett. b) c.p.p.) per avere il giudice di appello erroneamente ravvisato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di estorsione, relativamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che egli, effettivamente, si recò presso l'abitazione dei genitori di [OSCURATO:PERSONA], ma solo per chiedere notizie in merito allo stato di salute dell'amico. 1.2.Deduce con il secondo motivo, la mancanza e/o illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) avendo il giudice di appello confermato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in primo grado (pari ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa), pur avendo riconosciuto che egli rispondeva di un solo episodio estorsivo e non di più reati avvinti dal vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Manifestamente infondati appaiono al Collegio i motivi di gravame proposti.

Il giudice di secondo grado ha correttamente evidenziato quale fu il contributo che il ricorrente apportò alla esecuzione del reato estorsivo sottolineando che la presenza di [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'incontro del 24 giugno 2020, presso l'abitazione dei genitori di [OSCURATO:PERSONA], durante il quale il correo Fontana minacciò [OSCURATO:PERSONA] di fargliela pagare se il figlio non avesse pagato il suo debito, non fosse casuale poiché [OSCURATO:PERSONA], amico della vittima, si recò a casa della Ferrabone insieme al correo, ed agì a sostegno della pretesa creditoria illecita sfruttando il rapporto di amicizia con la p.o., per indurla a pagare, al fine di evitare più gravi conseguenze.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979; Sez. 2,n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807).

Nello specifico le sentenze di merito hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del violento pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] per mano dei correi e, nonostante questo, si recò insieme a Fontana, a casa dei genitori della vittima per acquisire notizie sul ragazzo ed esigere il pagamento.Va ricordato che, legittimamente è ritenuta la minaccia estorffiva in una apparente richiesta di pagamento di un debito di natura illecita allorquando, con motivato apprezzamento delle circostanze di fatto, si ravvisi che quella richiesta dissimula in realtà una vera e propria intimidazione, rapportandola al soggetto che ne è l'autore, in un contesto in cui già si erano verificati atti violenti intimidatori ed in relazione alla gravità delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento sicchè alcun vizio si rileva nella motivazione che risulta adeguata e corretta.

Ciò in quanto la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004,Rv. 22972).

2. Alla luce di tali considerazioni anche il secondo motivo di ricorso appare inammissibile.

Infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il giudice di appello ha, consapevolmente, dato integrale conferma alla sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione dei fatti che nella determinazione pena inflitta.

A pag. 3 della sentenza impugnata si legge, infatti, "l'appello è infondato e deve essere respinto " e nella parte finale " la sentenza merita piena conferma" (si ricordi che l'appello mirava proprio a circoscrivere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ad un solo reato).

Deve ritenersi, dunque, che il giudice di appello benchè abbia riconosciuto che l'imputato, come osservato dal difensore, aveva presenziato al solo episodio del 24 giugno, ha poi respinto l'appello sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse estraneo al complessivo contesto estorsivo posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], avendo cooperato e condiviso il proposito criminoso dei correi i quali, in più occasioni, avevano perpetrato atti di intimidazione e violenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sottoposto, pochi giorni prima del 24 giugno, ad un violento pestaggio di cui [OSCURATO:PERSONA] era al corrente pur non avendovi materialmente partecipato.

3. In ogni caso deve rilevarsi che il ricorrente contesta il trattamento sanzionatorio, deducendo che non sarebbe stato eliminato l'aumento di pena per la continuazione pur avendo il giudice di appello circoscritto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ad un solo episodio estorsivo.

Ebbene, la doglianza è generica in quanto si concentra solo sulla entità della pena senza contestare l'omessa pronuncia assolutoria in ordine agli episodi dai quali si assume l'estraneità.

In conclusione il rilievo censorio non coglie nel segno poiché la sanzione inflitta appare coerente con il costrutto motivazionale, integrato, delle due sentenze di merito, che hanno collocato [OSCURATO:PERSONA] nel complessivo contesto estorsivo posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorrente, sostanzialmente, non contesta nonostante l'omessa pronuncia assolutoria, esponendo così il rilievo alla inammissibilità.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro alla cassa delle ammende.

Roma, 28/2/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 7/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino emessa in data 29/4/2021 che ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Torino con la quale, in esito al giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in ordine a più episodi di estorsione, in continuazione, posti in essere di danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge ( art 606 lett. b) c.p.p.) per avere il giudice di appello erroneamente ravvisato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di estorsione, relativamente all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che egli, effettivamente, si recò presso l'abitazione dei genitori di [OSCURATO:PERSONA], ma solo per chiedere notizie in merito allo stato di salute dell'amico. 1.2.Deduce con il secondo motivo, la mancanza e/o illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) avendo il giudice di appello confermato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in primo grado (pari ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa), pur avendo riconosciuto che egli rispondeva di un solo episodio estorsivo e non di più reati avvinti dal vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Manifestamente infondati appaiono al Collegio i motivi di gravame proposti. Il giudice di secondo grado ha correttamente evidenziato quale fu il contributo che il ricorrente apportò alla esecuzione del reato estorsivo sottolineando che la presenza di [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'incontro del 24 giugno 2020, presso l'abitazione dei genitori di [OSCURATO:PERSONA], durante il quale il correo Fontana minacciò [OSCURATO:PERSONA] di fargliela pagare se il figlio non avesse pagato il suo debito, non fosse casuale poiché [OSCURATO:PERSONA], amico della vittima, si recò a casa della Ferrabone insieme al correo, ed agì a sostegno della pretesa creditoria illecita sfruttando il rapporto di amicizia con la p.o., per indurla a pagare, al fine di evitare più gravi conseguenze. Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa. (Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979; Sez. 2,n. 28895 del 13/07/2020, Rv. 279807). Nello specifico le sentenze di merito hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza del violento pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] per mano dei correi e, nonostante questo, si recò insieme a Fontana, a casa dei genitori della vittima per acquisire notizie sul ragazzo ed esigere il pagamento.Va ricordato che, legittimamente è ritenuta la minaccia estorffiva in una apparente richiesta di pagamento di un debito di natura illecita allorquando, con motivato apprezzamento delle circostanze di fatto, si ravvisi che quella richiesta dissimula in realtà una vera e propria intimidazione, rapportandola al soggetto che ne è l'autore, in un contesto in cui già si erano verificati atti violenti intimidatori ed in relazione alla gravità delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento sicchè alcun vizio si rileva nella motivazione che risulta adeguata e corretta. Ciò in quanto la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera (Sez. 2, n. 37526 del 16/06/2004,Rv. 22972). 2. Alla luce di tali considerazioni anche il secondo motivo di ricorso appare inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il giudice di appello ha, consapevolmente, dato integrale conferma alla sentenza di primo grado, sia nella ricostruzione dei fatti che nella determinazione pena inflitta. A pag. 3 della sentenza impugnata si legge, infatti, "l'appello è infondato e deve essere respinto " e nella parte finale " la sentenza merita piena conferma" (si ricordi che l'appello mirava proprio a circoscrivere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ad un solo reato). Deve ritenersi, dunque, che il giudice di appello benchè abbia riconosciuto che l'imputato, come osservato dal difensore, aveva presenziato al solo episodio del 24 giugno, ha poi respinto l'appello sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse estraneo al complessivo contesto estorsivo posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], avendo cooperato e condiviso il proposito criminoso dei correi i quali, in più occasioni, avevano perpetrato atti di intimidazione e violenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sottoposto, pochi giorni prima del 24 giugno, ad un violento pestaggio di cui [OSCURATO:PERSONA] era al corrente pur non avendovi materialmente partecipato. 3. In ogni caso deve rilevarsi che il ricorrente contesta il trattamento sanzionatorio, deducendo che non sarebbe stato eliminato l'aumento di pena per la continuazione pur avendo il giudice di appello circoscritto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ad un solo episodio estorsivo. Ebbene, la doglianza è generica in quanto si concentra solo sulla entità della pena senza contestare l'omessa pronuncia assolutoria in ordine agli episodi dai quali si assume l'estraneità. In conclusione il rilievo censorio non coglie nel segno poiché la sanzione inflitta appare coerente con il costrutto motivazionale, integrato, delle due sentenze di merito, che hanno collocato [OSCURATO:PERSONA] nel complessivo contesto estorsivo posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e che il ricorrente, sostanzialmente, non contesta nonostante l'omessa pronuncia assolutoria, esponendo così il rilievo alla inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro alla cassa delle ammende. Roma, 28/2/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA]
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