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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28211/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2.. ( Considerato che con sentenza del 00 luglio 20213 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Messina aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti di cui all'art. 44, co. 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 (capo A) - per avere, nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare ubicata in Messina (via [OSCURATO:PERSONA] n. 106, contraddistinta al foglio di mappa n. 141, particella n. 278), realizzato sul terrazzo di pertinenza, in assenza dei titoli autorizzativi, una sopraelevazione mediante la costruzione di una tettoia a due falde - e di cui agli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. 380/2001 (capo B) - per avere eseguito le opere di cui al capo A senza darne preventivo avviso all'[OSCURATO:PERSONA] di Messina, senza la preventiva autorizzazione di tale Ufficio e senza la presentazione dei previsti calcoli di stabilità -; ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di ammenda, con concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato che avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo di difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge in ordine agli artt. 10, 44, co. 1, lett. b), 93, 94 e 95, d.P.R. 380/2001, per avere la Corte territoriale considerato responsabile l'imputato nonostante la costruzione realizzata dal medesimo presentasse le caratteristiche di un intervento improcrastinabile e necessario al fine di contrastare infiltrazioni presenti nel luogo di realizzazione dell'opera; si sarebbe trattato di "mero intervento amovibile", la cui costruzione non necessitava di concessione edilizia o licenza di costruire, ma di semplice comunicazione per autorizzazione amministrativa (la quale sarebbe stata effettuata nel caso di specie); peraltro, viste le caratteristiche del tutto peculiari della costruzione in oggetto, non sussisterebbe neppure la necessità dell'autorizzazione del Genio Civile; e, ad ogni modo, la illiceità della condotta dell'imputato sarebbe da escludere alla luce della richiesta di sanatoria edilizia dal medesimo presentata.

Considerato che con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata quanto alle prove poste alla base della dichiarazione di penale responsabilità.

Considerato che con il terzo motivo il ricorrente chiede, in subordine, che il giudice di legittimità dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione dello stesso.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché, asserendo l'avvenuta violazione di legge, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; il motivo proposto, peraltro, riproduce una censura già sottoposta al giudizio della Corte d'appello, e dalla stessa disattesa con corretti argomenti giuridici, fondati sulla evidenza che nel caso di specie risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all'art. 44, co. 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, in quanto, per le caratteristiche della tettoia che viene in rilievo nel caso di specie, la relativa costruzione deve considerarsi soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, trattandosi - così come reso evidente dalle risultanze probatorie in atti - non di mera copertura contro eventi atmosferici, ma di costruzione volta all'ampliamento abitativo dell'immobile; pertanto, il giudice di secondo oí.; grado è giunto a confermare la sentenza di primo grado alla luce di una valutazione della situazione di fatto conforme ai parametri normativi e agli orientamenti giurisprudenziali in materia di abusi edilizi, e le argomentazioni difensive contenute nel ricorso si fondano su assunti privi di fondamento normativo e giurisprudenziale.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non reca alcun elemento idoneo a supportare la doglianza relativa (carenza di motivazione della sentenza impugnata), presentandosi dunque come generico, a fronte di motivazione con cui la Corte territoriale, nei rigettare i motivi di appello dell'imputato, ha argomentato con sufficiente specificità e pertinenza la propria decisione di confermare la pronuncia di primo grado in punto di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; il ricorrente, nel denunciare l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, oltre a non specificare la data a decorrere dalla quale la prescrizione medesima sarebbe maturata - difettando dunque il motivo di specificità -, lamenta violazione di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2.. ( Considerato che con sentenza del 00 luglio 20213 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa in primo grado, con cui il Tribunale di Messina aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti di cui all'art. 44, co. 1, lett. b), d.P.R. 380/2001 (capo A) - per avere, nella qualità di proprietario dell'unità immobiliare ubicata in Messina (via [OSCURATO:PERSONA] n. 106, contraddistinta al foglio di mappa n. 141, particella n. 278), realizzato sul terrazzo di pertinenza, in assenza dei titoli autorizzativi, una sopraelevazione mediante la costruzione di una tettoia a due falde - e di cui agli artt. 93, 94 e 95, d.P.R. 380/2001 (capo B) - per avere eseguito le opere di cui al capo A senza darne preventivo avviso all'[OSCURATO:PERSONA] di Messina, senza la preventiva autorizzazione di tale Ufficio e senza la presentazione dei previsti calcoli di stabilità -; ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di ammenda, con concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo di difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la violazione di legge in ordine agli artt. 10, 44, co. 1, lett. b), 93, 94 e 95, d.P.R. 380/2001, per avere la Corte territoriale considerato responsabile l'imputato nonostante la costruzione realizzata dal medesimo presentasse le caratteristiche di un intervento improcrastinabile e necessario al fine di contrastare infiltrazioni presenti nel luogo di realizzazione dell'opera; si sarebbe trattato di "mero intervento amovibile", la cui costruzione non necessitava di concessione edilizia o licenza di costruire, ma di semplice comunicazione per autorizzazione amministrativa (la quale sarebbe stata effettuata nel caso di specie); peraltro, viste le caratteristiche del tutto peculiari della costruzione in oggetto, non sussisterebbe neppure la necessità dell'autorizzazione del Genio Civile; e, ad ogni modo, la illiceità della condotta dell'imputato sarebbe da escludere alla luce della richiesta di sanatoria edilizia dal medesimo presentata. Considerato che con il secondo motivo di ricorso l'imputato lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata quanto alle prove poste alla base della dichiarazione di penale responsabilità. Considerato che con il terzo motivo il ricorrente chiede, in subordine, che il giudice di legittimità dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione dello stesso. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché, asserendo l'avvenuta violazione di legge, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; il motivo proposto, peraltro, riproduce una censura già sottoposta al giudizio della Corte d'appello, e dalla stessa disattesa con corretti argomenti giuridici, fondati sulla evidenza che nel caso di specie risulta pienamente applicabile la disciplina di cui all'art. 44, co. 1, lett. b), d.P.R. 380/2001, in quanto, per le caratteristiche della tettoia che viene in rilievo nel caso di specie, la relativa costruzione deve considerarsi soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire, trattandosi - così come reso evidente dalle risultanze probatorie in atti - non di mera copertura contro eventi atmosferici, ma di costruzione volta all'ampliamento abitativo dell'immobile; pertanto, il giudice di secondo oí.; grado è giunto a confermare la sentenza di primo grado alla luce di una valutazione della situazione di fatto conforme ai parametri normativi e agli orientamenti giurisprudenziali in materia di abusi edilizi, e le argomentazioni difensive contenute nel ricorso si fondano su assunti privi di fondamento normativo e giurisprudenziale. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non reca alcun elemento idoneo a supportare la doglianza relativa (carenza di motivazione della sentenza impugnata), presentandosi dunque come generico, a fronte di motivazione con cui la Corte territoriale, nei rigettare i motivi di appello dell'imputato, ha argomentato con sufficiente specificità e pertinenza la propria decisione di confermare la pronuncia di primo grado in punto di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; il ricorrente, nel denunciare l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, oltre a non specificare la data a decorrere dalla quale la prescrizione medesima sarebbe maturata - difettando dunque il motivo di specificità -, lamenta violazione di legge sostanziale basandosi su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 giugno 2
Sentenza Cassazione n. 28211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris