CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 26855/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
La Corte di appello di Palermo -in funzione di Giudice dell’esecuzione - ha rigettato l’istanza presentata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, volta alla unificazione in continuazione dei reatigiudicati mediante tre sentenze (sentenza della Corte di appello di Palermo del25/02/2020, passata in giudicato il 13/11/2020, per il reato di cui all’art. 385cod. pen., commesso in Trapani il 12/09/2014; sentenza della Corte di appello diMilano del 13/02/2023, passata in giudicato in data 08/04/2023, per i reati di cuiagli artt. 648 e 497-bis cod. pen., posti in essere in Milano il 27/01/2016;sentenza della Corte di appello di Palermo del 15/03/2022, divenuta irrevocabileil 16/05/2023, per i reati di cui agli artt. 629, 494, 56-629, 612-bis cod. pen.,posti in essere in Trapani nei giorni 06/11/2015 e 28/12/2015); il provvedimentoreiettivo è fondato sul presupposto della distanza cronologica esistente, tra i fattidei quali si domanda l’unione in continuazione, nonché sulla eterogeneità deireati stessi.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ede) cod. proc. pen., per inosservanza di legge e vizio di motivazione in riferimentoagli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.3. Le doglianze espresse nell'impugnazione risultano inammissibili,perché costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando essecome l'ordinanza avversata abbia valutato solo parzialmente gli elementi emersidall’istruttoria. Dette censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non siconfrontano con le argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto diimpugnazione e auspicano il compimento di una attività di rivalutazione degliLa motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, èlogica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale,essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamentodella somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni, infine, deve esseredisposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione dei datipersonali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.