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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21199/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani, in data 15 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 bis, cod. pen. e confermava nel resto.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti il delitto contestato ed in quanto non esaustiva di tutte le argomentazioni idonee a sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Così deciso il 3/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giov n i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani, in data 15 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena in relazione al reato di cui all'art. 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3 bis, cod. pen. e confermava nel resto. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti il delitto contestato ed in quanto non esaustiva di tutte le argomentazioni idonee a sostenere un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 3/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Giov n i [OSCURATO:PERSONA]
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