Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:229
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CO0166_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-166/95 P-R,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
richiedente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 28 marzo 1995 nella causa T-12/94, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
procedimento in cui l' altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la [OSCURATO:PERSONA] SARL, 1, rue Glesener,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 28 marzo 1995 nella causa T-12/94, con la quale detto Tribunale ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1993 recante destituzione del signor [OSCURATO:PERSONA].
2 Con atto separato, depositato in pari data nella cancelleria della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre proposto, a norma dell' art. 53 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA, nonché degli artt. 83 e 118 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
3 Il richiedente dinanzi al Tribunale ha presentato osservazioni scritte in ordine alla domanda di provvedimenti urgenti il 26 giugno 1995. Poiché le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni di cui la Corte ha bisogno per statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti, non è parso necessario ascoltare le loro osservazioni orali.
4 Occorre, in limine, richiamare succintamente i fatti di causa quali risultano dalla sentenza impugnata.
5 Nel marzo 1991 la [OSCURATO:PERSONA] apriva un procedimento disciplinare, ai sensi dell' art. 87, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee, nei confronti del signor [OSCURATO:PERSONA], dipendente di grado B3 presso la direzione generale X "Informazione, comunicazione e cultura".
6 A quest' ultimo veniva contestato di aver compilato tre buoni di ordinazione destinati alla SA Newscom, subappaltante della [OSCURATO:PERSONA], incaricata della gestione di monolocali ubicati nel seminterrato dell' edificio Berlaymont in Bruxelles, al fine di ottenere da essa acconti in denaro per complessivi 450 000 BFR per servizi assertivamente commissionati ad un prestatore esterno all' istituzione, la signora [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza rimane a tutt' oggi incerta, e di aver in realtà trattenuto per sé la somma di denaro. Al signor [OSCURATO:PERSONA] veniva anche contestato di aver falsificato la firma del vicecapo della competente unità della direzione generale X su due dei buoni di ordinazione di cui trattasi.
7 Adita con un rapporto dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") e dopo varie audizioni del signor [OSCURATO:PERSONA] e varie testimonianze di dipendenti, la commissione di disciplina, nel suo parere 18 febbraio 1993, considerava che una falsificazione dei buoni di ordinazione ad opera del signor [OSCURATO:PERSONA] non era dimostrata e che, nonostante diverse contraddizioni riscontrate sia nelle dichiarazioni di quest' ultimo sia fra tali dichiarazioni e le testimonianze, non poteva escludersi che la somma di denaro in questione fosse stata effettivamente rimessa al prestatore di servizi indicato dal signor [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la commissione di disciplina concludeva che quest' ultimo, non avendo previamente verificato l' identità di questo prestatore e non essendosi accertato della sua legittima qualità, aveva mancato gravemente ai suoi obblighi di dipendente delle Comunità europee. Pertanto, la commissione di disciplina raccomandava all' APN di infliggere al richiedente dinanzi al Tribunale la retrocessione al grado B5, scatto 1.
8 Dopo averlo sentito, il 18 marzo 1993 l' APN decideva di destituire il signor [OSCURATO:PERSONA] senza riduzione o soppressione del diritto alla pensione di anzianità, motivando la sua decisione nel modo seguente:
"Considerando che nell' audizione del 10 aprile 1991 il signor [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di aver compilato i tre buoni di ordinazione, dei quali uno firmato da lui personalmente 'su delega' del suo superiore gerarchico, senza che questi abbia dato istruzioni al riguardo;
considerando che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha negato, nel corso della stessa audizione, di aver falsificato la firma del suo superiore gerarchico sugli altri due buoni di ordinazione;
considerando che il signor [OSCURATO:PERSONA] si è servito dei tre buoni di ordinazione per ottenere il pagamento in contanti della somma dianzi citata dalla società Newscom, senza aver ricevuto alcuna istruzione al riguardo;
considerando che le dichiarazioni del signor [OSCURATO:PERSONA], relative, da un lato, alla consegna ad una persona esterna all' istituzione della somma da lui ricevuta dalla società Newscom e, dall' altro, all' identità di questa persona, sono state divergenti e sovente contraddittorie, così da non poter essere prese in considerazione, in ispecie tenuto conto delle altre testimonianze raccolte nel corso del procedimento disciplinare;
considerando che si può quindi legittimamente concludere che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha trattenuto per sé la somma di 450 000 BFR da lui ricevuta in contanti dalla società Newscom;
considerando che questa conclusione è del resto corroborata dalla dichiarazione dello stesso signor [OSCURATO:PERSONA] nell' audizione del 22 luglio 1991;
considerando che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha egli stesso riconosciuto dinanzi alla commissione di disciplina di aver effettivamente reso questa dichiarazione il 22 luglio 1991, anche se in seguito ha rifiutato di sottoscrivere il verbale dell' audizione;
considerando che i fatti contestati al signor [OSCURATO:PERSONA] costituiscono una mancanza di estrema gravità agli obblighi cui egli è soggetto, mettendo infatti in questione le basi stesse del rapporto di fiducia che deve esistere tra l' istituzione e ciascun dipendente, e che un comportamento del genere giustifica l' imposizione di una sanzione eccedente la misura raccomandata dalla commissione di disciplina".
9 Per una più ampia illustrazione dei fatti di causa si rinvia ai punti da 1 a 23 della sentenza impugnata.
10 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 1994, il signor [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso diretto all' annullamento della decisione 18 marzo 1993 con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della destituzione.
11 Nella sentenza il Tribunale ammette la ricevibilità di un motivo fondato sulla carenza di motivazione dell' atto impugnato, dedotto in fase di replica. Considerata l' importanza che riveste, in generale, l' obbligo di motivazione che incombe alle istituzioni della Comunità nell' esercizio delle loro competenze, il Tribunale ritiene che si tratti di un motivo di ordine pubblico che, in quanto tale, può in ogni caso essere esaminato d' ufficio dal giudice comunitario.
12 Il Tribunale esamina poi se la controversa decisione sia debitamente motivata, dopo aver ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, l' obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata e, dall' altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale.
13 A questo proposito, il Tribunale rileva che la decisione non indica in modo sufficientemente preciso i fatti addebitati al signor [OSCURATO:PERSONA], che hanno indotto l' APN a irrogargli la sanzione della destituzione, ed osserva, più in particolare, che la decisione non contiene alcuna indicazione sul problema se l' addebito relativo alla falsificazione dei buoni di ordinazione costituisca un fatto dimostrato. Esso aggiunge che l' APN non può limitarsi a respingere le dichiarazioni del signor [OSCURATO:PERSONA] in base alle quali egli avrebbe consegnato la somma controversa ad una terza persona, senza motivare in maniera esplicita le ragioni per le quali gli elementi di prova da lui forniti non sarebbero idonei a corroborare le sue dichiarazioni. La precisa indicazione dei fatti addebitati al signor [OSCURATO:PERSONA] appare al Tribunale tanto più necessaria in quanto la commissione di disciplina aveva ritenuto, da un lato, che la falsificazione dei buoni di ordinazione da parte di quest' ultimo non fosse dimostrata e, dall' altro, di non poter escludere la possibilità che il signor [OSCURATO:PERSONA] avesse consegnato la somma de quo alla signora [OSCURATO:PERSONA].
14 D' altro canto, il Tribunale osserva che la decisione non contiene alcuna considerazione che precisi adeguatamente le ragioni per le quali l' APN ha adottato una sanzione più grave di quella suggerita dalla commissione di disciplina.
15 Il Tribunale ritiene pertanto che la motivazione della decisione controversa non gli consenta di esercitare un effettivo controllo di legittimità della decisione impugnata, pur escludendo, al fine di assicurare pienamente il rispetto del principio del diritto alla difesa nel contenzioso disciplinare, ogni possibilità per l' APN di regolarizzare la decisione in corso di giudizio.
16 Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata per carenza di motivazione.
17 Per quanto riguarda la domanda di sospensione dell' esecuzione, occorre ricordare che, a tenore dell' art. 53 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA, l' impugnazione di una sentenza del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e delle corrispondenti disposizioni dei Trattati CECA e CEEA, la Corte di giustizia può, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione della sentenza impugnata.
18 Ai sensi dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, il provvedimento che ordina la sospensione a norma delle succitate disposizioni è subordinato all' esistenza di motivi d' urgenza e di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la sospensione dell' esecuzione.
19 Secondo una costante giurisprudenza, l' urgenza di una domanda di sospensione deve valutarsi con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che la parte che richiede la sospensione subisca un danno grave ed irreparabile.
20 Per quanto riguarda il presupposto dell' urgenza, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che "il provvedimento richiesto è urgente a causa dei gravi sconvolgimenti che risulterebbero dalla reintegrazione del signor [OSCURATO:PERSONA] e dei gravi rischi che farebbe correre all' Istituzione la reintegrazione di un dipendente la cui integrità è attualmente in discussione ed è oggetto di sospetti gravi e concordanti confermati da una confessione dell' interessato". A sostegno di queste affermazioni non è addotto alcun argomento.
21 Va quindi rilevato che la domanda di provvedimenti urgenti non contiene alcun argomento inteso a dimostrare il rischio di un danno grave ed irreparabile che, a causa della reintegrazione del signor [OSCURATO:PERSONA] negli uffici della [OSCURATO:PERSONA], quest' ultima subirebbe durante lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte.
22 Non sussiste pertanto il presupposto dell' urgenza previsto dall' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura. Non occorre, quindi, procedere all' esame della questione se i motivi di fatto e di diritto dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] possano giustificare prima facie la richiesta sospensione dell' esecuzione.
23 Ne consegue che la domanda di provvedimenti urgenti dev' essere respinta.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 6 luglio 1995.