CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023
Cassazione n. 07290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16453/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - per la cassazione della sentenza n. 126/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], notificata il 29/01/2020. Ad.20/02/2023 CC R.g. n. 16453 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20/02/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a fronte del precetto intimatogli da Manz o Pasqualina per il pagamento della somma di oltre sedicimila euro (€ 16.511,04), a titolo di differenza di assegno di mantenimento, in forza di due differenti titoli esecutivi – omologa di separazione consensuale –ed ordinanza presidenziale del Tribunale di Trani del 20/10/2015 - proponeva opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., deducendo l’invalidità del precetto per non essere stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo; l’opposizione agli atti esecutivi fu accolta dal Tribunale di Trani, con sentenza n. 470/2018, ritenendo l’inesistenza della notifica; [OSCURATO:PERSONA] propose azione di revocazione della suddetta sentenza ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., deducendo l’errore di fatto in cui era incorso il giudice per avere considerato inesistente un fatto la cui verità è invece stabilita, ovvero l’esistenza della notifica del titolo esecutivo costituito dall’ordinanza presidenziale del 28/10/2015, munita di formula esecutiva, regolarmente notificata; all’esito del giudizio di revocazione, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 126 del 2020, rigettava la domanda formulata dalla Manzo, non ritenendo presente in atti tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere; avverso la sentenza sopra menzionata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la signora [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a causa venne rinviata per consentire la comunicazione dell’avviso dell’adunanza; non sono state depositate, nei termini di legge, conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; Ad.20/02/2023 CC R.g. n. 16453 del 2020; estensore: C. Valle per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risulta il deposito di memorie; considerato che imotivi di ricorso censurano come segue la gravata sentenza: -il primo motivo deduce vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per avere il Tribunale omesso di valutare la prova documentale decisiva, rappresentata dall’atto di precetto opposto, sull’errato presupposto della mancanza agli atti del fascicolo di ufficio contenente l’atto di precetto opposto notificato unitamente al titolo esecutivo; - i l secondo motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., stante il travisamento e l’omissione da parte del Tribunale circa l’analisi di una prova documentale ritenuta decisiva e presente agli atti del giudizio; - i l terzo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 74, 76 e 77 delle disp. att. cod. proc. civ., come interpretati per effetto del d.m. (Giustizia) n. 44 del 21/02/2011 e segnatamente dell’art. art. 9, nonché dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 18/10/2012, per l’errore di percezione per avere il Tribunale ritenuto possibile il ritiro della documentazione prodotta dalla parte telematicamente come allegato alla comparsa di costituzione; il ricorso è tempestivo: - l a sentenza n. 126 del Tribunale di Trani risulta essere stata depositata il 21/01/2020 e notificata al difensore della Manzo il 29/01/2020; - i l ricorso per cassazione è stato formato nel maggio 2020 e notificato il 1/06/2020, e, pertanto, tenuto conto della proroga dei Ad.20/02/2023 CC R.g. n. 16453 del 2020; estensore: C. Valle termini processuali dovuta all’emergenza da pandemia Covid 19, pari a sessantaquattro giorni (dal 9/03/ al 11/05/2020), in forza dell’art. 83, del d.l. n. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24/04/2020 e dell’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23 del 8/04/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 5/06/2020, il termine di impugnazione di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ, alla data di notificazione del ricorso non era decorso; ciò posto, i tre motivi di censura, in quanto strettamente connessi vanno congiuntamente esaminati: e sono fondati; dalla lettura del provvedimento impugnato risulta in modo incontrovertibile che la Manzo aveva ritualmente depositato in giudizio il precetto opposto, cosicché l’affermazione del giudice della revocazione di non avere potuto esaminare detto atto, è del tutto erronea e concreta l’omesso esame di fatto decisivo; infatti, non è dato comprendere come la sentenza impugnata, dopo avere in sostanza accolto la revocazione nella sua fase rescindente (si veda l’affermazione a piè di pag. 4), giunga ad escludere la presenza di atti in un fascicolo telematico - da cui dovrebbe in astratto potersi predicare essere pressocché impossibile ritirare alcunché - senza neppure dare atto delle modalità di vano accesso al medesimo; il ricorso è, pertanto, accolto; la sentenza impugnata è cassata e la causa, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., deve essere rinviata al Tribunale indicato in dispositivo, in persona di diverso magistrato, che nel procedere a rinnovato esame, secondo quanto affermato più sopra, provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità; p.q. m. Ad.20/02/2023 CC R.g. n. 16453 del 2020; estensore: C. Valle accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato. Così deciso i