CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 46143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 emessa dal GIP del TRIBUNALE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano Il 16-29005/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione del giudice per le indagini preliminari, che applica la pena su richiesta delle parti, è stato proposto personalmente dall'interessato, con sottoscrizione autenticata da difensore. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2028, ric. Aiello, Rv. 272010). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. peri.). Prevale tuttavia la causa soggettiva di inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) neppure può essere esaminato nel suo contenuto (parimenti inammissibile). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.