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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 06183/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23160/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.158/2018 depositata i l 19/01/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella n. 11020150039937065, riguardante il pagamento di una somma (circa € 3.000.000) oggetto di una condanna provvisionale emessa nei suoi confronti dal Tribunale penale di Torino, all’esito di un processo per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, in relazione ai danni cagionati all’Agenzia delle Entrate, costituitasi parte civile.

Il contribuente si doleva del fatto che aveva già ricevuto diversi avvisi di accertamento e poi una cartella di pagamento per il recupero dell’IVA evasa e delle relative sanzioni per gli stessi fatti (posti in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. da lui amministrata), sicché con la cartella impugnata si era di fatto realizzata una duplicazione della pretesa.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che rilevava la diversa natura delle pretese.

La CTP rigettava il ricorso.

2. Il contribuente proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 158/2018, lo rigettava.

3. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Ha resistito con controricorso l’Amministrazione che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.

Quest’ultima, in data 24/9/2021, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto lo sgravio del ruolo oggetto della cartella n. 11020150039937065; ha allegato la relativa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 12, comma 1°, delle disposizioni sulla legge in generale, 2056 e 1223 c.c., lamentando che la CTR aveva interpretato in maniera errata la sentenza penale, affermando che «le due pretese creditorie azionate dall’Ufficio con le distinte cartelle esattoriali indicate dal contribuente hanno infatti natura ed oggetto completamente diversi».

Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 116, comma 1°, c.p.c. e 2733 – 2735 c.c. in ordine alla medesima affermazione, in quanto la CTR non aveva tenuto conto di un documento proveniente dall’Agenzia delle Entrate (nota n. 103045/2015) dal quale si desumeva l’erroneità dell’affermazione oggetto del primo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 2313 comma 1°, 2314, comma 1°, 2318, comma 2°, c.c., 27, comma 1°, Cost., in ordine all’affermazione della CTR che «anche la diversità del soggetto passivo di tale obbligazione conferma la totale diversità delle pretese creditorie».

Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 116, comma 1°, c.p.c. in relazione alla medesima affermazione oggetto del terzo motivo, in quanto la CTR non aveva tenuto conto di quanto risultava dalla precedente cartella che era indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato con la società.

Con il quinto motivo è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione del principio del “ne bis in idem” e degli artt.117 Cost., 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e 4 del protocollo 7 della CEDU.

Con il sesto motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione del principio del “ne bis in idem” procedimentale.

2. Così brevemente descritti i motivi di ricorso, risulta evidente che la materia del contendere è cessata perché è stato eliminato l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente (Cass. n. 5098/2022).

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere fa venire meno le sentenze pronunciate all’esito dei gradi di merito (Cass. Sez.

U. n. 8980/2018).

3. Le spese possono essere compensate, in considerazione dell’intervenuto sgravio da parte dell’Amministrazione (vittoriosa nei due gradi di merito) e della condotta successiva del ricorrente che non ha depositato memorie.

4. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez.

U. n. 8980/2018).

P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23160/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n.158/2018 depositata i l 19/01/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella n. 11020150039937065, riguardante il pagamento di una somma (circa € 3.000.000) oggetto di una condanna provvisionale emessa nei suoi confronti dal Tribunale penale di Torino, all’esito di un processo per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000, in relazione ai danni cagionati all’Agenzia delle Entrate, costituitasi parte civile. Il contribuente si doleva del fatto che aveva già ricevuto diversi avvisi di accertamento e poi una cartella di pagamento per il recupero dell’IVA evasa e delle relative sanzioni per gli stessi fatti (posti in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. da lui amministrata), sicché con la cartella impugnata si era di fatto realizzata una duplicazione della pretesa. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che rilevava la diversa natura delle pretese. La CTP rigettava il ricorso. 2. Il contribuente proponeva appello, ma la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 158/2018, lo rigettava. 3. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso l’Amministrazione che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. Quest’ultima, in data 24/9/2021, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto lo sgravio del ruolo oggetto della cartella n. 11020150039937065; ha allegato la relativa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 12, comma 1°, delle disposizioni sulla legge in generale, 2056 e 1223 c.c., lamentando che la CTR aveva interpretato in maniera errata la sentenza penale, affermando che «le due pretese creditorie azionate dall’Ufficio con le distinte cartelle esattoriali indicate dal contribuente hanno infatti natura ed oggetto completamente diversi». Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt. 116, comma 1°, c.p.c. e 2733 – 2735 c.c. in ordine alla medesima affermazione, in quanto la CTR non aveva tenuto conto di un documento proveniente dall’Agenzia delle Entrate (nota n. 103045/2015) dal quale si desumeva l’erroneità dell’affermazione oggetto del primo motivo di ricorso. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione degli artt. 2313 comma 1°, 2314, comma 1°, 2318, comma 2°, c.c., 27, comma 1°, Cost., in ordine all’affermazione della CTR che «anche la diversità del soggetto passivo di tale obbligazione conferma la totale diversità delle pretese creditorie». Con il quarto motivo, ha dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 116, comma 1°, c.p.c. in relazione alla medesima affermazione oggetto del terzo motivo, in quanto la CTR non aveva tenuto conto di quanto risultava dalla precedente cartella che era indirizzata a [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato con la società. Con il quinto motivo è stato dedotto il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione del principio del “ne bis in idem” e degli artt.117 Cost., 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e 4 del protocollo 7 della CEDU. Con il sesto motivo il ricorrente ha denunciato il vizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione del principio del “ne bis in idem” procedimentale. 2. Così brevemente descritti i motivi di ricorso, risulta evidente che la materia del contendere è cessata perché è stato eliminato l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale, per di più con un atto conforme alla richiesta della parte contribuente (Cass. n. 5098/2022). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere fa venire meno le sentenze pronunciate all’esito dei gradi di merito (Cass. Sez. U. n. 8980/2018). 3. Le spese possono essere compensate, in considerazione dell’intervenuto sgravio da parte dell’Amministrazione (vittoriosa nei due gradi di merito) e della condotta successiva del ricorrente che non ha depositato memorie. 4. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U. n. 8980/2018). P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese dei due gra
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