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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1971

ECLI:EU:C:1971:62
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61970C0057

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

DEL 9 GIUGNO 1971 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Il van Eick, ex dipendente scientifico del-l'Euratom, veniva licenziato con provvedimento disciplinare il 4 luglio 1967.

Con sentenza 11 luglio 1968, avete annullato la decisione, in quanto nel corso del procedimento disciplinare l'interessato era stato ascoltato in condizioni irregolari.

In seguito alla vostra sentenza, il van Eick veniva reintegrato e si riapriva nei suoi confronti il procedimento disciplinare, durante il quale l'interessato rifiutava di presentarsi all'interrogatorio, ignorando l'invito dei membri della [OSCURATO:PERSONA].

Egli venne nuovamente licenziato, pero chiese l'annullamento anche di questo secondo licenziamento.

Ma, con sentenza 4 febbraio 1970, avete respinto la sua domanda in quanto il procedimento, questa volta, era stato regolare.

Il van Eick presento alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova domanda mirante a far annullare il licenziamento e a far riaprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti, nonché a fargli riconoscere il diritto ad un'indennità. [OSCURATO:PERSONA] respinse la richiesta, ed ora il van Eick impugna il provvedimen to di reiezione: mi pare evidente che non si possa accogliere un simile ricorso.

Come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], la domanda è incompatibile con il principio della res judicata, giacché vi siete pronunziati in merito il 4 febbraio 1970, rendendo così definitivo il licenziamento del van Eick.

Poiché il ricorrente non può invocare alcun mezzo a sostegno di un ricorso per revisione promosso a norma dell'art. 41 del protocollo sullo statuto della Corte, egli ha aggirato l'ostacolo presentando una domanda alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pero non è stata al gioco e non vi resta che confermare la correttezza del suo atteggiamento.

La domanda del van Eick è per me temeraria e propongo che non gli si conceda nemmeno il beneficio dell'art. 70 del regolamento di procedura, ponendo a suo carico tutte le spese.

Concludo come segue:

1. il ricorso va respinto,

2. tutte le spese processuali vanno poste a carico del van Eick. ( 1 ) Traduzione dal francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0057 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] DEL 9 GIUGNO 1971 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Il van Eick, ex dipendente scientifico del-l'Euratom, veniva licenziato con provvedimento disciplinare il 4 luglio 1967. Con sentenza 11 luglio 1968, avete annullato la decisione, in quanto nel corso del procedimento disciplinare l'interessato era stato ascoltato in condizioni irregolari. In seguito alla vostra sentenza, il van Eick veniva reintegrato e si riapriva nei suoi confronti il procedimento disciplinare, durante il quale l'interessato rifiutava di presentarsi all'interrogatorio, ignorando l'invito dei membri della [OSCURATO:PERSONA]. Egli venne nuovamente licenziato, pero chiese l'annullamento anche di questo secondo licenziamento. Ma, con sentenza 4 febbraio 1970, avete respinto la sua domanda in quanto il procedimento, questa volta, era stato regolare. Il van Eick presento alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova domanda mirante a far annullare il licenziamento e a far riaprire il procedimento disciplinare nei suoi confronti, nonché a fargli riconoscere il diritto ad un'indennità. [OSCURATO:PERSONA] respinse la richiesta, ed ora il van Eick impugna il provvedimen to di reiezione: mi pare evidente che non si possa accogliere un simile ricorso. Come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], la domanda è incompatibile con il principio della res judicata, giacché vi siete pronunziati in merito il 4 febbraio 1970, rendendo così definitivo il licenziamento del van Eick. Poiché il ricorrente non può invocare alcun mezzo a sostegno di un ricorso per revisione promosso a norma dell'art. 41 del protocollo sullo statuto della Corte, egli ha aggirato l'ostacolo presentando una domanda alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pero non è stata al gioco e non vi resta che confermare la correttezza del suo atteggiamento. La domanda del van Eick è per me temeraria e propongo che non gli si conceda nemmeno il beneficio dell'art. 70 del regolamento di procedura, ponendo a suo carico tutte le spese. Concludo come segue: 1. il ricorso va respinto, 2. tutte le spese processuali vanno poste a carico del van Eick. ( 1 ) Traduzione dal francese.
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