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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47274/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEpato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15 giugno 2021 di conferma della sentenza di primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale nonché per la ipotesi di cui all'art.10 D. Igs. 74/00 ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], lamentando, vizio di motivazione e violazione di legge; -Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei termini di legge.

Il ricorso è stato depositato in data 24 novembre 2021; la sentenza impugnata è stata emessa in data 15 giugno 2021 e prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni

90. La sentenza è stata tempestivamente depositata in data 2 settembre 2021 e dalla data ultima del previsto deposito,13 settembre 2021, decorreva il termine di giorni 45 che scadevano dunque in data 28 ottobre 2021. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il co ier tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEpato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 15 giugno 2021 di conferma della sentenza di primo grado per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale nonché per la ipotesi di cui all'art.10 D. Igs. 74/00 ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], lamentando, vizio di motivazione e violazione di legge; -Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei termini di legge. Il ricorso è stato depositato in data 24 novembre 2021; la sentenza impugnata è stata emessa in data 15 giugno 2021 e prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni 90. La sentenza è stata tempestivamente depositata in data 2 settembre 2021 e dalla data ultima del previsto deposito,13 settembre 2021, decorreva il termine di giorni 45 che scadevano dunque in data 28 ottobre 2021. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il co ier tensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47274/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris